MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 luglio 1990 

  Modificazioni   al   disciplinare   di   produzione   dei   vini  a
denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso".
(GU n.199 del 27-8-1990)

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
mosti e dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  dei  vini  "Erbaluce di Caluso" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con
il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di  produzione  dei
vini in questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del valore minimo dell'acidita' totale previsto dall'art.  6
del  disciplinare  di produzione per le varie tipologie di vino della
denominazione di origine di cui trattasi;
  Visto  l'art.  6,  ultimo comma, del disciplinare di produzione dei
suddetti  vini   dove   si   prevede   la   facolta'   del   Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  di  modificare  il limite minimo
dell'acidita' totale;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  alle  mutate  tecniche di
produzione  dei  vini  in  discorso  ed  alle  particolari   esigenze
ambientali di accogliere la richiesta degli interessati;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  I  limiti  minimi  dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine controllata "Erbaluce di Caluso" o  "Caluso"  previsti  nella
misura  di 7 per mille per la tipologia "bianco", 6,5 per mille per i
tipi "spumante" e "passito", dall'art. 6 del  nuovo  disciplinare  di
produzione,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17
marzo 1988, sono modificati nella misura di 6 per mille per tutte  le
predette tipologie di vino.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 1990
                                                 Il Ministro: MANNINO