COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 luglio 1990 

  Piano quinquennale ENEA 1990-1994.
(GU n.199 del 27-8-1990)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933;
  Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240;
  Vista la legge 5 marzo 1982, n. 84;
  Vista la legge 18 marzo 1982, n. 85;
  Visto  il  Piano  energetico  nazionale approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 10 agosto 1988;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato n. 691105/EN6 del 20  giugno  1990  di  trasmissione
della proposta del Piano quinquennale ENEA 1990-94;
  Considerato che le attivita' ENEA nel Mezzogiorno di cui all'intesa
con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  sono
state  definite  dalla  delibera  del  CIPE  del  12  aprile 1990 che
puntualizza ed aggiorna le previsioni del  Piano  ENEA,  e  visto  in
particolare l'impegno assunto per quattrocentocinquantuno nuovi posti
di lavoro nel  Mezzogiorno  direttamente  presso  l'ENEA  e  soggetti
giuridici controllati;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica n. 733/15.4.5 del 18 giugno 1990;
  Udita  la  realizzazione del Sottosegretario di Stato del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Delibera:
  E'  approvato  il  Piano  quinquennale 1990-1994 dell'ENEA, con gli
aggiornamenti di cui alla citata delibera CIPE 12 aprile 1990  e  con
le precisazioni che seguono:
  1.  E'  confermato  l'indirizzo  gia' espresso nel Piano energetico
nazionale che l'ENEA,  in  attuazione  al  disposto  della  legge  di
riforma  n.  84/82  che  identifica  come  obiettivo  prioritario  la
qualificazione  dell'industria  nazionale   nei   settori   e   nelle
tecnologie  dove  l'Ente  opera, impegni le capacita' di integrazione
delle sue competenze con quelle del sistema produttivo nei tre filoni
programmatici previsti.
  In  corso  di  attuazione  del  presente  Piano  l'ENEA  procedera'
annualmente a revisioni del Piano stesso - con le  modalita'  di  cui
all'art.  3  della  legge  15  dicembre  1971,  n. 1240, e successive
modificazioni - definendo i programmi  operativi  per  il  successivo
triennio.
  2.  La  revisione  del  Piano  di cui al precedente punto 1 - prima
della sua presentazione al CIPE - verra' sottoposta all'esame di  una
commissione  costituita  dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  e  composta  dai  direttori  generali   competenti
designati,   rispettivamente  dallo  stesso  Ministro,  dal  Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  dal
Ministro   dell'ambiente,   dal   Ministro   del   bilancio  e  della
programmazione economica nonche' al direttore generale del  Ministero
delle  partecipazioni  statali per l'esame dei problemi di competenza
di  detto  Ministero.  Al  comitato  potranno   essere   invitati   a
partecipare   rappresentanti   dei   Ministri   di   volta  in  volta
interessati.
  Tale   commissione   dovra'  inoltre  assicurare  il  coordinamento
operativo delle attivita' dell'Ente con  gli  strumenti  delle  altre
amministrazioni competenti.
  3.  Nel  settore  del risparmio energetico l'ENEA, oltre a prestare
consulenza tecnica  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dovra'  stabilire le necessarie collaborazioni con
le regioni al fine  di  massimizzare  ed  omogeneizzare  l'intervento
pubblico di promozione e supporto dell'uso razionale dell'energia.
  In  particolare  l'ENEA dovra' fornire supporto tecnico-scientifico
per l'espletamento delle azioni connesse ai finanziamenti pubblici di
competenza  regionale  e  per  la  definizione  dei  piani energetici
regionali; dovra' inoltre promuovere interventi  dimostrativi,  anche
in  associazione  con  altri  enti  ed  imprese,  nonche' attivare la
domanda di risparmio energetico anche attraverso azioni di formazione
ed   assistenza   tecnica   agli   utenti   inclusa  l'analisi  e  la
determinazione degli interventi necessari.
  In  questo  settore  si  ravvisa  la  necessita'  di  un  programma
nazionale di sviluppo e di incentivazione  del  risparmio  negli  usi
finali  dell'energia  elettrica,  a guida ENEL (come previsto al cap.
V.1, comma 5 del P.E.N.); l'ENEA fornira' il proprio supporto sia per
lo  sviluppo  del  programma  attraverso  i  propri  laboratori  e la
certificazione dei prodotti sia per la diffusione dei risultati.
  4.  Sulle  applicazioni elettriche delle fonti rinnovabili, anche a
supporto dell'ENEL, committente nazionale, l'ENEA svolgera',  con  le
proprie   strutture  ed  in  collaborazione  con  le  universita'  le
attivita' di ricerca, sviluppo e dimostrazione e intraprendera',  sul
lato  della  qualificazione  dell'offerta,  iniziative  comuni con le
industrie di settore.
  5. Nel settore degli effetti ambientali della produzione e utilizzo
dell'energia l'ENEA promuove e  coordina  attivita'  di  ricerca  sui
fenomeni  a  livello  locale, regionale e globale e lo sviluppo delle
relative metodologie di valutazione.
  Per   le  attivita'  di  monitoraggio,  sviluppo  dei  processi  di
depurazione,  trattamento  dei  rifiuti  e  loro  utilizzo   per   la
produzione  di  energia  e lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie
mirate a processi/prodotti a  basso  tasso  di  inquinamento,  l'ENEA
dovra'  integrare  le  sue  iniziative - che andranno dalla ricerca e
sviluppo alla dimostrazione dei prototipi - con  quelle  degli  altri
operatori  interessati  anche attraverso progetti comuni. In aggiunta
all'accesso dell'Ente a strumenti di finanziamento previsti da  leggi
specifiche  nel settore ambientale, in relazione ai compiti assegnati
all'ENEA con  riferimento  alle  tematiche  ambientali,  il  Ministro
dell'ambiente   assicurera'   l'apporto   dell'Ente  alle  iniziative
programmatiche di carattere nazionale.
  6.  Per  quanto riguarda il programma, specificatamente di ricerca,
sui nuovi reattori intrinsecamente sicuri, l'ENEA fornira' il proprio
supporto  ai  fini  della  scelta che l'ENEL, anche in relazione alle
possibili intese internazionali, dovra' compiere circa la filiera  di
riferimento.
  L'ENEA, nell'ambito della collaborazione con l'ENEL, assicurera' lo
svolgimento, presso i suoi centri e presso le  stazioni  sperimentali
congiunte  ENEA-industria  e  ENEA-universita',  delle  attivita'  di
ricerca e sviluppo finalizzate ad un'azione di supporto e  promozione
dell'industria nazionale del settore e sostenute dalla collaborazione
delle universita'.
  In sintesi l'attivita' del programma dovra' essere svolta, ciascuno
con il proprio ruolo, da ENEL, ENEA, universita' ed industria,  sotto
il  coordinamento del Ministero dell'industria e sentito il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  L'obiettivo che dovra' essere perseguito comprendera':
   una  osservazione  attenta  dei progressi dei programmi di ricerca
svolti negli altri Paesi;
   una  partecipazione  attiva  a  quelle parti di tali programmi che
consentano di mantenere, anche attraverso lo svolgimento di attivita'
di   studio   e   di  sperimentazione  finalizzate,  una  qualificata
competenza sulla materia;
   una  analisi  continua  e approfondita della validita' delle varie
opzioni tecnologiche allo studio a  livello  internazionale  e  delle
opportunita'  di  intese a livello sia di ricerca sia di sviluppo con
altri Paesi in primo luogo comunitari.
  A  tale  riguardo  l'attivita'  di  studio  e di ricerca da avviare
riguardera' nuovi tipi di  reattori,  di  taglia  piu'  piccola  e  a
sicurezza   passiva,  ivi  incluso  lo  sviluppo  degli  elementi  di
combustibile relativi, utilizzando  in  particolare  la  societa'  FN
(Fabbricazioni nucleari S.p.a.) recentemente acquisita dall'ENEA.
  L'attivita'  di  ricerca  sui  reattori  di nuova concezione dovra'
mirare allo sviluppo di impianti che in caso di incidente  non  diano
luogo  a  rilasci  all'esterno  superiori,  in  termini di dosi, alle
oscillazioni del fondo naturale sul  territorio  nazionale,  in  modo
che,  anche  in  caso  di  incidente,  non  sia  necessario procedere
all'evacuazione delle popolazioni limitrofe. Dovranno inoltre  essere
perseguiti  cicli  del  combustibile  innovativi  e  metodi  nuovi di
gestione dei residui radioattivi che  siano  in  grado  di  dare  una
soluzione definitiva e sicura allo smaltimento degli stessi.
  Per quanto riguarda gli impianti PEC e CIRENE, l'ENEA procedera' al
piu' presto alla loro chiusura e  provvedera',  ove  possibile,  alla
riutilizzazione di componenti e sottosistemi.
  7.   Nel   settore   della   fusione   nucleare  e'  confermata  la
responsabilita' primaria  dell'ENEA  sia  per  l'effettuazione  delle
ricerche  svolte  in  Italia,  dall'ENEA  stesso,  dal CNR o da altri
organismi  pubblici  di  ricerca,   sia   per   la   gestione   della
partecipazione italiana ai programmi europei e internazionali.
  Per  quanto  riguarda  in  particolare  il progetto IGNITOR, la sua
realizzazione, tenuto conto  anche  delle  implicazioni  finanziarie,
deve  essere  vista  nel  contesto  del  programma  comunitario sulla
fusione termonucleare.
  8.  Sono  approvate  le indicazioni dell'ENEA per la disattivazione
dei propri impianti sperimentali del ciclo del combustibile  nucleare
ed  e'  confermata  la  sua  responsabilita' per il condizionamento e
sistemazione dei relativi rifiuti radioattivi.
  E'   parimenti   responsabilita'   dell'ENEA   la   ricerca   e  la
qualificazione sotto il controllo della Direzione centrale  sicurezza
nucleare e protezione sanitaria (DISP) di un sito per il deposito dei
rifiuti radioattivi a bassa e media attivita', previo opportuno  loro
condizionamento.
  9.  In attesa dell'approvazione da parte del Parlamento della legge
che prevede il distacco della DISP dall'ENEA, tale unita' continuera'
ad  operare  nell'ambito  dei  suoi  attuali  compiti,  con  completa
autonomia funzionale e operativa.
  La  DISP  su  richiesta  di  altre  amministrazioni e previo parere
positivo  del  Ministero  industria   svolgera'   specifici   compiti
rientranti  nella sua competenza di sicurezza anche in altri settori.
  10.  Sulle  tecnologie  di  combustione  del  carbone l'ENEA dovra'
intensificare  la  collaborazione  con  l'ENI  e  con  l'ENEL   anche
attraverso  la  societa'  comune Sotacarbo per lo sviluppo di sistemi
avanzati  di   pretrattamento   del   carbone,   di   tecnologie   di
gassificazione e di tecnologie di combustione in letto fluido.
  In  questo settore appare opportuno intensificare la collaborazione
tra  i  tre  enti  energetici,  ferme  restando  le   responsabilita'
specifiche  dell'ENEL  per  la realizzazione ed esercizio di centrali
elettriche anche prototipiche, dell'ENI per lo sviluppo di tecnologie
di  pretrattamento  e  trasporto  del  combustibile, dell'ENEA per la
ricerca sui sistemi di misura e controllo delle emissioni  inquinanti
(PEN: cap. IV.7 comma 61).
  E' infine confermato il compito della Sotacarbo S.p.a., partecipata
dai tre stessi enti di avviare  in  tempi  brevi  le  azioni  per  la
creazione  e  gestione  di  un  centro  di  ricerca in Sardegna sulle
tecnologie avanzate  del  carbone.  Dovra',  inoltre,  esser  fornito
supporto  alla  realizzazione  da  parte dell'ENEL di una centrale da
ubicare  nell'isola  per  l'utilizzazione  del  carbone  del   Sulcis
attraverso  la  gassificazione  associata ad un ciclo combinato (PEN:
cap. III.3 comma 65).
  11.  L'ENEA  continuera',  al  fine  di  generare  innovazione,  ad
assicurare la  diffusione  ed  il  trasferimento  all'intero  sistema
produttivo, con particolare riferimento alla piccola e media impresa,
delle tecnologie avanzate sviluppate e/o acquisite nell'ambito  delle
proprie  attivita' nel settore energetico e ambientale. E' confermata
l'opportunita' di svolgere le azioni presso  comprensori  produttivi,
in  particolare  per  gli  interventi,  inseriti  nel  piu'  generale
processo   di   innovazione   della   produzione,   che    presentino
caratteristiche   di   dimostrazione   e  ripetibilita'  in  contesti
analoghi.
  Con   riferimento  alle  azioni  finalizzate  allo  sviluppo  delle
tecnologie dello stato solido e dei films sottili per le applicazioni
fotovoltaiche, l'ENEA e' invitato a contribuire anche allo sviluppo -
in collaborazione con l'industria nazionale - di nuove tecnologie per
sistemi di immagini ad alta definizione, in attuazione della delibera
CIPI del 27 ottobre 1989.
  In  aggiunta  all'accesso  dell'Ente  a  strumenti di finanziamento
previsti da leggi specifiche nel settore innovazione tecnologica,  in
relazione  ai  compiti  come  sopra  assegnati  all'ENEA  il Ministro
dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica
assicurera'  l'apporto  dell'Ente  alle  iniziative programmatiche di
carattere nazionale.
  12.  L'ENEA, in fase di attuazione operativa del Piano, provvedera'
a condurre le attivita'  in  collaborazione  con  imprese  produttive
anche attraverso comitati di gestione a livello operativo organizzati
per temi, con la partecipazione, ove  opportuno,  di  altri  enti  od
organismi rappresentativi di specifiche esigenze di sviluppo.
  13. In accordo con gli indirizzi di politica nazionale di ricerca e
sviluppo nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'innovazione  e
dell'agricoltura,  l'ENEA  elaborera',  su  indicazione  dei Ministri
competenti, progetti di rilevanza strategica che  saranno  sottoposti
all'approvazione del CIPE.
  Per   l'operativita'  di  questi  progetti  sara'  privilegiato  lo
strumento dell'accordo di programma, nel  quale  saranno  evidenziati
obiettivi  finali  ed intermedi nonche' i tempi, i costi e le risorse
umane necessari per il loro perseguimento.
  14.   L'ENEA,   in   stretta   collaborazione   con   il  Ministero
dell'industria,  dovra'   elaborare   e   aggiornare   periodicamente
l'informazione  nel  settore  energetico,  e  dovra'  successivamente
provvedere alla sua diffusione attraverso i mezzi  tecnicamente  piu'
efficaci.
  15.  Il fabbisogno finanziario complessivo dell'ENEA per il periodo
1990-1994 e' valutato nella misura di 5.400 miliardi di cui non  meno
di  775  miliardi assicurati da entrate e sopravvenienze attive al di
fuori del contributo statale. Quest'ultimo sara' definito sulla  base
delle  cadenze  annuali  individuate  in  sede  di legge finanziaria.
Quanto alla destinazione delle risorse, il 65% circa sara'  destinato
alle  attivita'  ordinarie,  incluse quelle dei laboratori di ricerca
dell'Ente  e  l'esercizio  delle  grandi  macchine  sperimentali;  il
restante  35% sara' destinato a investimenti programmatici attuati in
collaborazione con altri operatori, incluso l'esperimento IGNITOR.
  Relativamente   alla   Direzione   centrale  sicurezza  nucleare  e
protezione   sanitaria   (DISP)   il   fabbisogno   complessivo   nel
quinquennio,  compreso nella previsione globale ENEA, sara' destinato
in  particolare  all'assolvimento  delle  attivita'  di  vigilanza  e
controllo per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.
  Al   fine  di  rendere  congruente  l'operativita'  del  Piano  con
l'effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie complessive,  il
documento  di  revisione  annuale  del  Piano  stesso  -  di  cui  al
precedente punto 1 - dovra' all'occorrenza individuare  con  adeguate
motivazioni  le priorita' tra i tre filoni programmatici dell'Ente ed
eventualmente all'interno degli stessi.
   Roma, 26 luglio 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO