Eliminazione del canone di concessione per sede d'utente relativamente alle trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica a commutazione.(GU n.288 del 11-12-1990)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, concernente il regolamento di esecuzione per i servizi di telecomunicazioni; Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP del 1 agosto 1984 per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1982, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e segnaletica, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1983; Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1983 istitutivo del servizio fac-simile tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato telefax, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1984; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1984 concernente l'adeguamento dei canoni di concessione per sede d'utente per collegamenti diretti di tipo telegrafico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 istitutivo del servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1986 che determina le tariffe e i canoni dovuti dall'utenza per il servizio pubblico permanente videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986; Vista la legge 6 marzo 1987, n. 75, che modifica l'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concernente la manutenzione degli impianti telefonici interni, supplementari ed accessori; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1988 recante disposizioni in materia di apparecchiature (modem) e relativi dispositivi accessori per la trasmissione dati e di apparecchiature di segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989; Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, concernente la determinazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1989; Vista la direttiva CEE n. 88/301 del 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni; Riconosciuta l'esigenza di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva CEE n. 88/301, nonche' di rivedere la disciplina dei canoni di concessione per sede d'utente alla luce della normativa sulla liberalizzazione dei terminali sopra citata; Ravvisata l'opportunita' di non applicare nei riguardi degli utenti interessati alla effettuazione di trasmissioni di tipo telegrafico sulla rete telefonica pubblica a commutazione il canone annuo che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' richiedere sulla base di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 263 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 sono abrogati: a) gli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 1984, citato in premessa; b) la lettera b) dell'art. 3 del decreto ministeriale 1 settembre 1983, citato in premessa; c) il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato in premessa; d) la lettera a) del punto 1 e la lettera a) del punto 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1986, citato in premessa. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 1990 Il Ministro: MAMMI' Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1990 Registro n. 47 Poste, foglio n. 4