MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 agosto 1990 

  Eliminazione   del   canone   di   concessione  per  sede  d'utente
relativamente  alle  trasmissioni  di  tipo  telegrafico  sulla  rete
telefonica a commutazione.
(GU n.288 del 11-12-1990)

                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regio  decreto  19  luglio 1941, n. 1198, concernente il
regolamento di esecuzione per i servizi di telecomunicazioni;
  Vista   la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e la SIP del 1› agosto 1984 per la concessione  dei
servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Vista   la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  e  la  societa'   SIP,   approvata   con   decreto
ministeriale  4  agosto  1982,  per  disciplinare  lo svolgimento dei
servizi di trasmissione dati e segnaletica, pubblicato nel Bollettino
ufficiale  del  Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni n. 4
del 15 febbraio 1983;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1›  settembre 1983 istitutivo del
servizio  fac-simile  tra  utenti  della  rete  pubblica   telefonica
commutata  denominato telefax, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 9 aprile 1984;
  Visto   il   decreto  ministeriale  28  dicembre  1984  concernente
l'adeguamento  dei  canoni  di  concessione  per  sede  d'utente  per
collegamenti  diretti  di tipo telegrafico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984;
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 istitutivo del servizio
radiomobile terrestre pubblico veicolare, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 febbraio 1986 che determina le
tariffe e i  canoni  dovuti  dall'utenza  per  il  servizio  pubblico
permanente  videotel,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 1986;
  Vista  la  legge  6  marzo 1987, n. 75, che modifica l'art. 285 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,
concernente   la  manutenzione  degli  impianti  telefonici  interni,
supplementari ed accessori;
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1988 recante disposizioni
in  materia  di  apparecchiature  (modem)  e   relativi   dispositivi
accessori   per   la   trasmissione  dati  e  di  apparecchiature  di
segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  ottobre  1989,  concernente la
determinazione dei contributi, dei canoni  e  delle  tariffe  per  il
servizio  di  trasmissione  dati  su  rete pubblica a commutazione di
pacchetto (rete ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  262
del 9 novembre 1989;
  Vista  la  direttiva CEE n. 88/301 del 16 maggio 1988 relativa alla
concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni;
  Riconosciuta  l'esigenza  di  adeguare  la  normativa italiana alla
citata direttiva CEE n. 88/301, nonche' di rivedere la disciplina dei
canoni  di  concessione  per  sede d'utente alla luce della normativa
sulla liberalizzazione dei terminali sopra citata;
  Ravvisata l'opportunita' di non applicare nei riguardi degli utenti
interessati alla effettuazione di trasmissioni  di  tipo  telegrafico
sulla  rete  telefonica  pubblica  a commutazione il canone annuo che
l'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   puo'
richiedere  sulla base di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
263  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1› gennaio 1991 sono abrogati:
    a)  gli  articoli  4,  5 e 6 del decreto ministeriale 28 dicembre
1984, citato in premessa;
    b)  la  lettera  b)  dell'art.  3  del  decreto  ministeriale  1›
settembre 1983, citato in premessa;
    c) il secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto
1985, citato in premessa;
    d)  la  lettera  a)  del  punto  1  e  la  lettera a) del punto 2
dell'art. 1 del decreto ministeriale  13  febbraio  1986,  citato  in
premessa.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 7 agosto 1990
                                                  Il Ministro: MAMMI'
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1990
Registro n. 47 Poste, foglio n. 4