MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 novembre 1990 

  Limitazione   dei   flussi   programmati  dei  cittadini  stranieri
extracomunitari per l'anno 1991.
(GU n.288 del 11-12-1990)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
   ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Sentiti  il  C.N.E.L.,  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  l'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n.
39;
  Vista  la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal
direttore  generale  dell'emigrazione  e  degli  affari  sociali  del
Ministero degli affari esteri;
  Tenuto conto della necessita' di assicurare anzitutto l'occupazione
degli immigrati con permesso di soggiorno e attualmente disoccupati;
  Considerata,  inoltre,  la  necessita' di mantenere l'impegno dello
Stato italiano per una efficace politica di asilo, in linea  con  gli
obblighi internazionali e con la tradizione del Paese;
  Ritenuto   che   si   possono   consentire   nuovi   ingressi   per
ricongiungimento nell'ambito del nucleo familiare  ristretto,  e  per
soggetti nominativamente chiamati ai sensi dell'art. 8 della legge n.
943 del 1986 et che rimane ferma la facolta' di far ricorso  all'art.
10 della legge n. 943/86;
  Che  si  deve  provvedere  alla individuazione di uno statuto per i
lavori temporanei e stagionali;
  Tutto cio' premesso;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno 1991 i flussi programmati in Italia sono limitati ai
cittadini  stranieri  extracomunitari  appartenenti   alle   seguenti
categorie:
    a) richiedenti lo status di rifugiato;
    b) familiari di cittadini extracomunitari legalmente residenti in
Italia ed  occupati,  che  potranno  ricongiungersi  alle  condizioni
previste dall'art. 4 della legge n. 943/86;
    c)    cittadini    extracomunitari    chiamati    e   autorizzati
nominativamente a soggiornare per motivi  di  lavoro  in  Italia,  ai
sensi  dell'art.  8 della legge n. 943 del 1986, purche' il datore di
lavoro offra la disponibilita' di un alloggio adeguato, e non vi  sia
possibilita'   di  occupare  nel  posto  di  lavoro  altro  cittadino
extracomunitario gia' regolarmente residente in Italia.
    Roma, 17 novembre 1990
                   Il Ministro degli affari esteri
                             DE MICHELIS
                       Il Ministro dell'interno
                                SCOTTI
      Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
                           CIRINO POMICINO
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             DONAT CATTIN