N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1990

                                 N. 505
      Ordinanza emessa il 23 giugno 1990 dal pretore di Novara nel
  procedimento civile vertente tra Ferraris Vittorio contro l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  - Pensione I.N.P.S. - Pensione di
 riversibilita' erogata dal fondo speciale per i coltivatori  diretti,
 mezzadri  e  coloni - Integrazione al minimo - Esclusione nel caso di
 cumulo con pensione diretta a carico della Cassa pensioni  dipendenti
 degli  enti locali (C.P.D.E.L.) - Richiamo a numerose decisioni della
 Corte che hanno eliminato il divieto di integrazione  in  riferimento
 ad  ipotesi  simili  a  quella  in esame Ingiustificata disparita' di
 trattamento rispetto a fattispecie analoghe.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.34 del 29-8-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  relativa a
 controversia in materia di  previdenza  ed  assistenza  obbligatorie,
 iscritta   al  n.  2232  dell'anno  1989  del  ruolo  generale  delle
 controversie in materia di lavoro  promossa  da:  Ferraris  Vittorio,
 residente  Novara;  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  proc.  Mario
 Agnesina e presso di lui in Novara, via Ploto n.  2/B,  elettivamente
 domiciliato,  attore,  contro  l'Istituto  Nazionale della Previdenza
 Sociale (I.N.P.S.), sede provinciale di Novara, con  sede  legale  in
 Roma;  rappresentato  e  difeso dai dott. proc. S. Savella e C. Russo
 del suo ruolo  professionale  legale,  elettivamente  domiciliato  in
 Novara,  corso  della  Vittoria  n.  8,  presso  la  sede provinciale
 dell'Istituto - convenuto - in  punto  a:  accertamento  del  diritto
 all'integrazione al minimo della pensione di reversibilita'.
    All'esito  dell'udienza  di  discusione  della  causa del giorno 8
 febbraio 1990, esaminati gli atti del giudizio e i documenti prodotti
 dalle parti, sentiti i procuratori delle parti stesse, a scioglimento
 della riserva formulata.
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente ha proposto preliminarmente domanda di accertamento
 del  suo  diritto  all'integrazione  al  minimo  della  pensione   di
 reversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,
 mezzadri e coloni della quale e'  titolare  a  decorrere  dal  luglio
 1979. Il ricorrente e' anche titolare, oltre che di detta pensione di
 reversibilita', di pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza
 dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.).
    Osta  all'accoglimento  di  tale domanda attrice l'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), il quale
 dispone   che   il   trattamento  minimo  non  spetta  a  coloro  che
 percepiscono altre  pensioni  a  carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti e di
 altre forme  di  previdenza  sostitutive  o  che  hanno  dato  titolo
 all'esclusione  od  all'esonero dell'assicurazione predetta, ovvero a
 carico della  gestione  speciale  per  gli  artigiani.  Qualora,  per
 effetto  del  cumulo  delle  prestazioni, il pensionato fruisca di un
 trattamento complessivo superiore al minino.
    L'art.  1, secondo comma, citato e' gia' stato oggetto di numerose
 declaratorie di illegittimita' da parte della  Corte  costituzionale,
 che  hanno  colpito  il  divieto  di  integrazione  in riferimento ad
 ipotesi di cumulo, analoghe a quella ora in esame, e precisamente:
      tra  pensione  di  invalidita'  erogata dal fondo speciale per i
 coltivatori diretti, mezzadri e coloni  e  pensione  diretta  erogata
 dallo Stato (sentenza n. 102/1982);
      tra  pensione di vecchiaia erogata dal fondo suddetto e pensioni
 dirette a carico  dello  Stato,  dell'I.N.A.D.E.L.  e  della  regione
 Sicilia (sentenza n. 184/1988);
      tra  pensione  di  reversibilita'  erogata  dal medesimo fondo e
 pensione di invalidita' a carico della stessa gestione  (sentenza  n.
 144/1988);
      tra  pensione  di  reversibilita'  erogata  dal medesimo fondo e
 pensione di vecchiaia a carico della  stessa  gestione  (sentenza  n.
 142/1989);
      tra  pensione  di  reversibilita'  a  carico  di  detto  fondo e
 pensione diretta a carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
 (sentenza n. 373/1989);
      tra  pensione di reversibilita' come sopra erogata e pensione di
 invalidita' a  carico  della  gestione  speciale  per  gli  artigiani
 (sentenza n. 488/1989);
      tra  pensione  di  invalidita'  erogata  dal  fondo  suddetto  e
 pensione  di  reversibilita'  a  carico   della   gestione   speciale
 commercianti (sentenza n. 502/1989);
      tra  pensione  di  reversibilita'  erogata  dallo stesso fondo e
 pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso  fondo,  pensione
 diretta  di  invalidita'  a  carico  della  gestione  speciale  per i
 commercianti e pensione diretta a carico  dello  Stato  (sentenza  n.
 69/1990).
    Non   e'   invece   ancora   stata  dichiarata  la  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  n.  9/1963
 citata nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
 pensione di reversibilita' a carico del  fondo  speciale  coltivatori
 diretti,  mezzadri  e  coloni,  in  favore  dei  titolari di pensione
 diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
 locali  (C.P.D.E.L.).  Difetta  del  pari una pronuncia di generale e
 residuale  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione   come
 quella  con  la  quale  la  Corte  costituzionale  con la sentenza n.
 81/1989  ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art.   1,
 secondo comma della legge n. 1339/1962.
    E'    pertanto    rilevante   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale sollevato dalla parte  attrice  con  riferimento  agli
 artt. 3 e 38 della Costituzione.
    La  questione  non  e'  manifestamente  infondata  con riguardo al
 principio costituzionale di uguaglianza dettato  dall'art.  3,  primo
 comma,  della  Costituzione.  Atteso  il  costante orientamento della
 Corte   costituzionale   volto   ad   eliminare   ogni    preclusione
 all'integrazione  al  trattamento  minimo  per  i  titolari  di  piu'
 pensioni (per il periodo antecedente il 1ยบ ottobre 1983) non  sarebbe
 razionale e conforme alla parita' di trattamento imposta dall'art. 3,
 primo comma, escludere dallo stesso diritto i titolari di pensione di
 reversibilita'  a  carico  del  fondo  speciale  coltivatori diretti,
 mezzadri e coloni, che siano altresi' titolari di pensione  a  carico
 della Cassa pensioni dipendenti enti locali.
    Le ragioni ispiratrici del consolidamento orientamento della Corte
 costituzionale devono trovare applicazione anche alla fattispecie  di
 cumulo  della presente causa, in quanto la residua operativita' della
 norma contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza.
    La  questione  di  legittimita' costituzionale va pertanto rimessa
 all'esame della Corte  costituzionale  ed  il  processo  deve  essere
 sospeso.
                                P. Q. M.
    Il pretore di Novara, in funzione di giudice del lavoro;
    Visto   l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale n. 1/1948, l'art. 23 della legge n. 1/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al
 minimo  della  pensione  di reversibilita' erogata dal fondo speciale
 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di  pensione
 diretta   a  carico  della  Cassa  pensioni  dipendenti  enti  locali
 (C.P.D.E.L.);
    Sospende il giudizio;
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che il presente provvedimento sia a cura della cancelleria
 notificato ai procuratori delle parti ed al Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri  e  sia  comunicato  al  Presidente  del  Senato  della
 Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
      Novara, addi' 23 Giugno 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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