N. 752 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1990

                                 N. 752
 Ordinanza  emessa  il  12  ottobre  1990 dal tribunale amministrativo
 regionale del  Lazio,  sezione  distaccata  di  Latina,  sul  ricorso
 proposto  da  D'Auria Giovanna ed altra contro il provveditorato agli
 studi di Latina ed altro
 Istruzione  pubblica  -  Docenti  degli  istituti  e  delle scuole di
 istruzione secondaria di secondo grado ed artistica -  Immissione  in
 ruolo  del personale docente nominato dal provveditore agli studi per
 l'anno scolastico 1981-82 -  Mancata  previsione  dell'immissione  in
 ruolo  del personale esperto nominato, per lo stesso anno scolastico,
 dalle giunte esecutive degli istituti professionali -  Ingiustificata
 disparita'  di  trattamento di situazioni analoghe - Riferimento alla
 sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.
 (Legge  20 maggio 1982, n. 270, art. 57; d.-l. 3 maggio 1988, n. 140,
 art. 11, primo comma, convertito  con  modificazioni  nella  legge  4
 luglio 1988, n. 246).
 (Cost., art. 3).
(GU n.1 del 2-1-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1361/88
 proposto dalle  signore  Giovanna  D'Auria  e  Carolina  Scarpellino,
 rappresentate  e  difese  dall'avv.  Aldo  Panico,  con  domicilio in
 Latina, via Umberto I, n. 62, contro il provveditorato agli studi  di
 Latina,  in  persona  del  provveditore,  il Ministero della pubblica
 istruzione,  in  persona  del  Ministro,   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura  generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
 Portoghesi  n.  12,  per   l'annullamento   del   provvedimento   del
 provveditorato agli studi di Latina n. 18/29089 del 26 agosto 1988, e
 degli atti connessi;
    Visti il ricorso ed i relativi allegati;
    Viste  la costituzione in giudizio, la memoria e la documentazione
 depositate dall'amministrazione costituitasi;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Relatore il consigliere Orciuolo;
    Udito, alla pubblica udienza del 12 ottobre 1990, l'avv. A. Panico
 per le ricorrenti;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                                IN FATTO
    Con   ricorso   notificato  il  17  ottobre  1988,  depositato  il
 successivo  4  novembre,  le  signore  Giovanna  D'Auria  e  Carolina
 Scarpellino  hanno  impugnato,  unitamente  agli  atti  connessi,  il
 provvedimento in epigrafe con il quale il provveditore agli studi  di
 Latina le ha escluse dalle graduatorie per l'immissione nei ruoli dei
 docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria  di  secondo
 grado e artistica compilate per la provincia di Latina.
    La   esclusione   e'  avvenuta  per  "mancanza  dei  requisiti  di
 servizio".
    Le  ricorrenti,  vantando  supplenza annuale per l'anno scolastico
 1981-82, quali esperti, presso l'Istituto professionale di Stato  per
 l'industria  e  l'artigianato  "E. Fermi" di Formia, avevano chiesto,
 con istanze del  3  agosto  1988,  di  essere  iscritte,  per  quanto
 interessa,  nella  graduatoria  ad  esaurimento  per l'immissione nei
 ruoli della scuola secondaria della provincia di Latina per la classe
 di concorso C/260 laboratorio di tecnica microbiologica: cio', tenuto
 conto della  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  249  del  25
 novembre  1986  con  la  quale era stata dichiarata la illegittimita'
 costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57 della  legge  20
 maggio  1982,  n.  270,  nella  parte  in  cui  non  era  prevista la
 estensione agli  insegnanti  in  servizio  con  titolo  di  supplenza
 annuale  nell'anno  scolastico  1981-82 dei benefici disposti per gli
 insegnanti in servizio con titolo di  incarico  nell'anno  scolastico
 1980-81.
    Le  ricorrenti hanno dedotto la illegittimita' dell'atto impugnato
 e della connessa ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n.
 185 del 5 luglio 1988 relativa alla immissione in ruolo del personale
 docente ed educativo beneficiario del d.-l. 3 maggio  1988,  n.  140,
 convertito con modificazioni con la legge 4 luglio 1988, n. 246.
    Hanno   dedotto  altresi'  la  illegittimita'  costituzionale  del
 predetto d.-l. n. 140/1988 nella parte in cui (art. 11, primo  comma)
 e'  previsto  che  le  disposizioni di favore concernenti, per quanto
 interessa, la immissione  in  ruolo,  contenute  nell'art.  57  della
 predetta  legge  n.  270/1982,  si  applicano anche alle categorie di
 personale ivi contemplate, sempre pero' che tali categorie  siano  in
 servizio con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli
 studi nell'anno scolastico 1981-82.
    Tali  disposizioni di favore dovrebbero invece applicarsi, secondo
 la tesi delle ricorrenti, anche alle stesse - in relazione alla ratio
 che ha ispirato la citata decisione della Corte costituzionale n. 249
 del 25 novembre 1986 - in quanto esse sono state nominate, per l'anno
 scolastico  1981-82,  con  deliberazione  della  giunta esecutiva del
 predetto  istituto  professionale  cosi'   come   con   deliberazione
 siffatta,  per  il  precedente  anno  scolastico 1980-81, erano stati
 nominati gli esperti immessi in ruolo.
    Le ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso,
 con ogni conseguenza.
    Si  e'  costituito  il Ministero della pubblica istruzione, che ha
 contrastato il ricorso deducendone la infondatezza e concludendo  per
 il rigetto; con vittoria di spese.
    Con  sentenza  n.  104  del  19 febbraio 1990 e' stata disposta la
 acquisizione di documentazione.
    Indi,  all'udienza  del  12  ottobre  1990,  il  ricorso  e' stato
 ritenuto per la decisione.
                               IN DIRITTO
    1.  -  L'esito  del  ricorso dipende dalla fondatezza o meno della
 eccezione di costituzionalita' dell'art. 11, primo comma, del d.-l. 3
 maggio  1988,  n.  140,  convertito  con modificazioni con la legge 4
 luglio 1988, n. 246, contenente misure urgenti per il personale della
 scuola.
    Ove  infatti  di  tale  norma  fosse  dichiarata la illegittimita'
 costituzionale per non avere la stessa  previsto  l'estensione  delle
 disposizioni di cui all'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 di
 cui  in  parte   qua   viene   sollevata   d'ufficio   questione   di
 costituzionalita',   ut  infra  -  anche  agli  esperti  in  servizio
 nell'anno  scolastico  1981-82  con  nomina  conferita  dalla  giunta
 esecutiva   degli  istituti  professionali,  ipotesi  questa  in  cui
 ricadono  le  ricorrenti,  sarebbero  da  dichiarare  illegittimi,  e
 conseguentemente  da  annullare,  sia  in  parte  qua,  la  impugnata
 ordinanza n. 185 del 5 luglio 1988 con la  quale  il  Ministro  della
 pubblica  istruzione  ha  disciplinato  la  immissione  in  ruolo del
 personale docente beneficiario del predetto d.-l. n.  140/1988,  sia,
 sempre  in  parte  qua, l'impugnato decreto n. 18/29089 del 26 agosto
 1988 con cui il provveditore agli  studi  di  Latina  ha  escluso  le
 ricorrenti  dalle  graduatorie per l'immissione nei ruoli dei docenti
 degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo  grado  e
 artistiche.
    Ove  invece  tale  norma,  e  il  connesso  art.  57  cit., fosero
 dichiarati  costituzionalmente  legittimi,  il  ricorso  sarebbe   da
 respingere:  infatti  la  esclusione  delle ricorrenti e' avvenuta in
 applicazione sia dell'art. 11 cit. che della predetta o.m., in quanto
 le  ricorrenti  medesime  difettano  di  un  atto di nomina, relativo
 all'anno scolastico 1981-82, conferito dal provveditore agli studi.
    La   questione  di  costituzionalita'  in  argomento  si  presenta
 pertanto rilevante.
    La  stessa  inoltre non e' manifestamente infondata, per quanto si
 viene a dire.
   1.1-a).  -  Con  sentenza  n.  249 del 25-28 novembre 1986 la Corte
 costituzionale dichiaro', per  quanto  interessa,  la  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella
 parte in cui non era stata prevista la estensione agli insegnanti  in
 servizio  con  il  titolo  di  supplenza annuale nell'anno scolastico
 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio  con
 titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81.
    A   tale   dichiarazione   si   pervenne   considerandosi  che  le
 disposizioni  della  predetta  legge  tendevano  ad  una   disciplina
 esauriente  di  tutte  le  forme di precariato esistenti alla data di
 entrata in vigore  della  legge  medesima  e  che  l'anno  scolastico
 1980-81  vi  era  indicato  come  termine ad quem soltanto perche' si
 pensava  a  potersi  con  quello  concludere  l'iter  bicamerale   di
 approvazione.
    Con la conseguenza che la mancata previsione dei supllenti annuali
 dell'anno  scolastico   1981-82   configurava   una   discriminazione
 contrastante con lo scopo prefissosi dal legislatore.
    1.1-b).  -  Le ricorrenti non sono state incluse nelle graduatorie
 per la immissione nei ruoli "in quanto nell'a.s.  1981-82  non  hanno
 prestato  servizio  a  seguito  di nomina conferita dal provveditore,
 bensi' per effetto di provvedimento adottato dalla  Giunta  esecutiva
 dell'I.P.S.I.A.  'Fermi'  di  Formia"  (cfr. nota del Ministero della
 pubblica istruzione n. 25807 del 19 dicembre 1989, pag. 1,  in  fine,
 depositata il 24 aprile 1990).
    Le  stesse peraltro, rientrando nella categoria degli esperti, non
 avrebbero potuto conseguire la nomina da parte del provveditore  agli
 studi,  dato che tali insegnanti erano a nominarsi "tra gli aspiranti
 che avevano presentato domanda a ciascun istituto professionale" e la
 loro  scelta  "era  stata  operata con deliberazione dalle rispettive
 giunte esecutive e non sulla base delle  graduatorie  predisposte  ai
 sensi  dell'o.m.  30  aprile 1980" e utilizzate dal provveditore agli
 studi (cfr. la predetta nota del Ministero della pubblica istruzione,
 pag. 4).
    Tale  modalita'  di  nomina  e'  stata  in  vigore  sia per l'anno
 scolastico  1981-82  (che  interessa  le  ricorrenti)  sia   per   il
 precedente  anno  scolastico  1980-81  (cfr.  la  stessa nota, pag. 4
 cit.), questo preso in  considerazione  dall'art.  11  del  d.-l.  n.
 140/1988 cit.
    Nell'art.  57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sopra citata era
 prevista la immissione in ruolo anche per  il  personale  esperto  in
 servizio  nell'anno scolastico 1980-81, come messo in evidenza a pag.
 3 della predetta nota ministeriale.
    Consegue  che  la  ratio  che ha indotto la Corte costituzionale a
 dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 57 nei sensi di  cui
 sopra   dovrebbe   valere  anche  per  la  analoga  dichiarazione  di
 illegittimita' dello stesso art.  57  con  riferimento  al  personale
 esperto,  e, conseguentemente, per la dichiarazione di illegittimita'
 dell'art. 11 del d.-l.  n.  140/1988  cit.  nella  parte  in  cui  e'
 prevista  la  immissione  in ruolo del personale docente nominato dal
 provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-82, ma  non  anche
 del  personale  esperto  nominato  per  lo  stesso  anno dalle giunte
 esecutive degli istituti professionali.
    1.1-c).  - Emerge la violazione dell'art. 3 della Costituzione per
 ingiustificata disparita' di trattamento  fra  il  personale  esperto
 nominato  per  l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno
 scolastico 1981-82.
    1.1-d).  -  Nei  sensi  di  cui  sopra  viene  pertanto  sollevata
 questione di costituzionalita' dell'art. 57  della  legge  20  maggio
 1982, n. 270 e dell'art. 11, primo comma, del d.-l. 3 maggio 1988, n.
 140, convertito con modificazioni con la legge 4 luglio 1988, n. 246,
 disponendosi  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
 la sospensione del presente  giudizio  sino  all'esito  del  giudizio
 incidentale di legittimita' costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale perche' questa si pronunci, con riferimento  a  quanto
 precisato   in   parte   motiva,   sulla  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 57 della legge 20  maggio  1982,  n.  270  e
 dell'art.  11,  primo  comma,  del  d.-l.  3  maggio  1988,  n.  140,
 convertito con modificazioni con la legge 4 luglio 1988, n.  246,  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Dispone  che  la  presente ordinanza, a cura della segreteria, sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Latina, nella camera di consiglio del 12 ottobre
 1990.
                      Il presidente f.f.: ONORATO
   Il consigliere estensore: ORCIUOLO
 90C1423