N. 550 SENTENZA 12 - 19 dicembre 1990

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Sanita' pubblica - Regioni Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta ed
 Emilia-Romagna - Attivita' di prelievo e trapianto di fegato Centro
 interregionale di riferimento del nord Italia Transplant - Compiti di
 coordinamento - Attribuzione da parte dello Stato  Lesione delle
 competenze regionali in materia di assistenza sanitaria ed
 ospedaliera - Non spettanza allo Stato Annullamento parziale del
 decreto del Ministro della sanita' 3 aprile 1990
 
 (D. M. 3 aprile 1990del Ministro della sanita')
 
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.1 del 2-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  promossi  con  ricorsi delle Regioni Piemonte, Toscana,
 Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, notificati il 22 e 25  giugno  1990,
 depositati in cancelleria, rispettivamente, il 27 e 28 giugno e 3 e 5
 luglio 1990, per  conflitti  di  attribuzione  sorti  a  seguito  del
 decreto  del  Ministro  della  sanita'  3 aprile 1990 ("Coordinamento
 delle attivita' di prelievo e trapianto del  fegato  in  Italia")  ed
 iscritti ai nn. 21, 22, 23 e 25 del registro conflitti 1990;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  novembre  1990  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli avvocati Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e la
 Regione Valle d'Aosta,  Alberto  Predieri  per  la  Regione  Toscana,
 Giandomenico  Falcon  per  la  Regione  Emilia-Romangna, e l'Avvocato
 dello Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato nei termini di legge al Presidente del
 Consiglio dei ministri e al Ministro  della  sanita'  e  regolarmente
 depositato,   la   Regione   Piemonte   ha   sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti dello Stato in relazione  al  decreto  del
 Ministro della sanita' 3 aprile 1990, dal titolo "Coordinamento delle
 attivita' di prelievo e trapianto di fegato in Italia".
    Sulla  base  della  considerazione che "in materia di trapianto di
 fegato e' necessario che i centri interregionali di riferimento siano
 non  piu'  di  due,  e  cioe'  gli stessi attualmente operanti per il
 trapianto di cuore", il decreto impugnato dispone che "i  compiti  di
 coordinamento  delle  attivita'  di prelievo e di trapianto di fegato
 nei centri del nord e del centro Italia autorizzati  all'espletamento
 di   tali  attivita'  sono  demandati  al  centro  interregionale  di
 riferimento del nord Italia Transplant".
    A  giudizio  della  ricorrente,  tale  disposizione  violerebbe le
 competenze in materia sanitaria e ospedaliera attribuite alle regioni
 dagli  artt.  117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 13
 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e dal d.P.R. 16 giugno  1977,  n.
 409,  competenze  peraltro gia' esercitate dalla Regione Piemonte con
 la delibera del Consiglio regionale n. 207.7608 del 22 settembre 1981
 e  con  la  delibera  di  Giunta  n. 174/26792, che hanno conferito i
 compiti suddetti al Servizio di immunologia dei  trapianti,  operante
 presso  l'Istituto  di genetica medica dell'Universita' di Torino. Da
 cio' consegue che lo Stato, oltre ad aver posto  in  essere  un  atto
 amministrativo  illegittimo sotto molteplici profili (insufficienza e
 arbitrarieta'   dell'istruttoria,   apodittica   equiparazione    dei
 trapianti  di fegato a quelli di cuore, ingiustificata fissazione del
 numero dei centri interregionali di riferimento in non piu'  di  due,
 etc.),  si e' illegittimamente sostituito alle regioni nell'esercizio
 di  competenze  spettanti  a  queste   ultime   adottando   un   atto
 amministrativo di cui si chiede consequenzialmente l'annullamento.
    2.  -  Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione
 Toscana ha sollevato analogo conflitto di attribuzione  in  relazione
 allo stesso decreto ministeriale menzionato nel punto precedente.
    La  ricorrente,  premesso  di  aver  gia' esercitato le competenze
 contestate  e  di  aver  gia'  costituito  un  centro  regionale   di
 riferimento,   rileva   che   l'affidamento,  peraltro  arbitrario  e
 assolutamente privo di motivazione, delle attivita' di  coordinamento
 delle   operazioni   di   prelievo  e  di  trapianto  ai  due  centri
 interregionali di riferimento gia'  operanti  per  il  trapianto  del
 cuore,  contrasterebbe  con  gli  artt. 117 e 118 della Costituzione,
 come attuati dalla  legge  n.  644  del  1975,  per  i  quali  quelle
 attivita'  di coordinamento spettano alle regioni o, nel peggiore dei
 casi, non sono previste  dalla  legge.  Sta  di  fatto,  continua  la
 ricorrente,  che  il  Ministro  della  sanita'  non  ha  il potere di
 istituire  centri  di  coordinamento,  ne'  quello  di  svolgere   il
 coordinamento   secondo  modalita'  procedurali  difformi  da  quanto
 previsto nelle leggi e con contenuti contrastanti con il principio di
 legalita'.  Pertanto,  conclude  la  ricorrente, il decreto impugnato
 dovrebbe essere annullato in quanto  attribuisce  a  centri  da  esso
 individuati  attivita'  di coordinamento del prelievo e del trapianto
 del fegato che la legge affida a centri regionali  o  interregionali.
 In  ogni  caso,  aggiunge  la  ricorrente, ove l'atto impugnato fosse
 inquadrato fra gli atti di indirizzo e  coordinamento  o  fra  quelli
 sostitutivi,   esso  sarebbe  parimenti  illegittimo  in  quanto  non
 rispetterebbe le forme richieste  per  l'esercizio  delle  rispettive
 competenze statali e, in particolare, il principio di legalita'.
    3.  -  Con  ricorso  notificato  al  Presidente  del Consiglio dei
 ministri e al Ministro della sanita', la  Regione  Valle  d'Aosta  ha
 sollevato  analogo conflitto di attribuzione in relazione allo stesso
 decreto ministeriale oggetto dei precedenti giudizi.
   La  ricorrente, dopo aver premesso che l'Unita' Sanitaria Locale di
 Aosta si e' convenzionata con  il  centro  regionale  di  riferimento
 costituito  nella  Regione  Piemonte, osserva che l'atto impugnato si
 pone in contrasto con l'art. 3, lettera b (recte: lettera  l),  dello
 Statuto   speciale  della  Valle  d'Aosta  (legge  costituzionale  26
 febbraio 1948, n. 4), come attuato dalla legge n. 644 del 1975 e  dal
 d.P.R.  n.  409 del 1977, per il quale spettano alla predetta Regione
 le  competenze  in  materia  di  sanita',  assistenza  ospedaliera  e
 profilattica. Gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della
 propria richiesta di annullamento dell'atto impugnato sono analoghi a
 quelli  svolti  dal  ricorso  della Regione Piemonte, precedentemente
 riassunto, salva  una  particolare  insistenza  sul  rilievo  che  il
 decreto  ministeriale  impugnato  avrebbe  stravolto il riparto delle
 competenze tra Stato e regioni operando una sorta di contaminatio tra
 i  poteri  di  coordinamento  spettanti  al centro nazionale e quelli
 relativi  alle  attivita'  operative  di  prelievo  e  di   trapianto
 spettanti alle regioni.
    4.  -  Con  ricorso  ritualmente  notificato e depositato, analogo
 conflitto di attribuzione, avente ad oggetto lo stesso atto impugnato
 nei  giudizi  precedentemente  indicati,  e'  stato  sollevato  dalla
 Regione Emilia-Romagna.
    La  ricorrente,  dopo  aver  premesso  di  aver gia' esercitato le
 competenze contestate (v. delibera consiliare n. 3039 del 14 febbraio
 1990),  rileva  che  gli  artt.  117  e  118 della Costituzione, come
 attuati dalla legge n. 644  del  1975,  escludono  chiaramente  dalle
 competenze  spettanti  al  Ministro  della  sanita'  sia il potere di
 individuare  e  di  costituire  centri  di  riferimento  regionali  o
 interregionali,  sia  quello di determinare il numero massimo di tali
 centri, sia il potere di demandare autoritativamente a questi  ultimi
 compiti  di  coordinamento delle attivita' di prelievo e di trapianto
 di fegato. Pertanto, poiche' l'atto impugnato e'  stato  adottato  in
 assenza di qualsiasi fondamento normativo e si e' sovrapposto in modo
 arbitrario e scoordinato all'esercizio di competenze  spettanti  alle
 regioni   (prescindendo  anche  dalla  base  convenzionale  richiesta
 dall'art. 13 della legge n. 644 del 1975), esso  dev'essere  ritenuto
 illegittimo per lesione della ripartizione delle competenze fra Stato
 e regioni operata in materia dalla Costituzione.
    5.  -  Rispetto a tutti i predetti conflitti di attribuzione si e'
 costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per  chiedere  il
 rigetto  dei  ricorsi,  facendo  riserva  di illustrare in successive
 memorie gli argomenti a sostegno delle  proprie  richieste,  salvo  a
 precisare  di  essere  l'unico  soggetto legittimato a contraddire ai
 suddetti ricorsi.
    6.  -  In  prossimita'  dell'udienza  tutte  le  ricorrenti  hanno
 depositato ulteriori memorie.
    Le  Regioni  Piemonte  e  Valle d'Aosta insistono, in particolare,
 sulla contraddittorieta' del decreto impugnato  e  sulla  carenza  di
 potere  del  Ministro  della sanita' in ordine alla individuazione di
 centri  interregionali  dotati  di  compiti  di  coordinamento  delle
 attivita'  di  prelievo e di trapianto del fegato. Le Regioni Toscana
 ed Emilia-Romagna  rilevano  che  nel  frattempo  e'  intervenuta  la
 sentenza  n.  467  del 1990 di questa Corte che, in un caso del tutto
 analogo, ha escluso che il Ministro della sanita'  sia  competente  a
 individuare centri interregionali di riferimento e ad attribuire loro
 compiti di coordinamento per il prelievo e il trapianto di organi.
    7.  -  Nel corso dell'udienza pubblica, mentre tutte le ricorrenti
 si sono appellate alla sentenza  appena  citata,  l'Avvocatura  dello
 Stato,  invece,  ha  negato  l'identita'  del  conflitto in esame con
 quello risolto con la pronunzia indicata e ha ricordato  sia  che  la
 maggioranza  delle regioni non ha obiettato nulla rispetto al decreto
 impugnato, sia che negli  Stati  piu'  evoluti  d'Europa  compiti  di
 coordinamento  delle  attivita'  di  prelievo  e  di  trapianto  sono
 affidati a centri nazionali.
                         Considerato in diritto
   1.  - Le Regioni Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna
 hanno sollevato altrettanti conflitti di attribuzione  nei  confronti
 dello  Stato  in  relazione  al  decreto del Ministro della sanita' 3
 aprile 1990, intitolato "Coordinamento delle attivita' di prelievo  e
 trapianto  di  fegato  in Italia", sul presupposto che tale atto, nel
 disporre che "i compiti di coordinamento delle attivita' di  prelievo
 e  trapianto  di  fegato  nei  centri  del  nord  e del centro Italia
 autorizzati all'espletamento di  tali  attivita'  sono  demandati  al
 centro  interregionale di riferimento del nord Italia Transplant", si
 ponga in contrasto con le norme costituzionali (artt. 117 e 118 della
 Costituzione, nonche' art. 3, lett. l), dello Statuto speciale per la
 Valle d'Aosta) che attribuiscono alle regioni competenze  legislative
 e amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
    Considerata l'identita' o l'analogia dei conflitti di attribuzione
 sollevati con i ricorsi in esame, i relativi giudizi  possono  essere
 decisi con un'unica sentenza.
    2. - I ricorsi vanno accolti.
    Premesso che nei conflitti di attribuzione sollevati dalle regioni
 (o  dalle  province  autonome)  nei  confronti  dello  Stato  l'unico
 legittimato  a  resistere  in  nome  e  per conto di quest'ultimo e',
 secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  e  che,  tuttavia,  l'ulteriore notifica al
 Ministro della sanita' e' un atto  superfluo  che  non  esige  alcuna
 dichiarazione  di inammissibilita', va subito precisato che i giudizi
 attuali  presentano  una  forte  analogia   con   il   conflitto   di
 attribuzione  deciso  da  questa Corte con la recente sentenza n. 467
 del 1990. Come allora il giudizio aveva ad  oggetto  un  decreto  del
 Ministro  della  sanita' che attribuiva a un centro interregionale di
 riferimento da esso individuato compiti di coordinamento relativi  ad
 attivita'  propedeutiche o strumentali rispetto al trapianto di cuore
 (ricerche sierologiche, contatti  con  i  centri  di  prelievo  e  di
 trapianto,  collegamento  funzionale  tra  attivita' di prelievo e di
 trapianto, costituzione e aggiornamento di  un  elenco  nazionale  di
 potenziali  riceventi,  etc.)  e  il conflitto verteva sul riparto di
 competenze fra Stato e regioni in materia di  prelievo  di  parti  di
 cadavere  e  di trapianto delle stesse a scopo terapeutico, cosi' nei
 giudizi in esame e' impugnato un ulteriore decreto del Ministro della
 sanita'  che attribuisce a un centro di riferimento interregionale da
 esso individuato compiti di coordinamento generalmente afferenti alle
 attivita'  di  prelievo e di trapianto di fegato, decreto rispetto al
 quale Stato e regioni confliggono  in  relazione  alla  distribuzione
 costituzionale  delle  medesime  competenze  coinvolte nel precedente
 giudizio. Non si puo', dunque, negare  che  il  caso  deciso  con  la
 sentenza   n.   467   del  1990  costituisca  un  precedente  che  e'
 assolutamente identico per  quanto  riguarda  la  ripartizione  delle
 competenze  contestate  e  strettamente analogo per quel che concerne
 l'atto impugnato.
    3.  -  Nella sentenza n. 467 del 1990 questa Corte ha sottolineato
 che, in tema di prelievo di parti  di  cadavere  e  di  trapianto  di
 organi  a  scopo  terapeutico,  la distribuzione delle competenze fra
 Stato e regioni e' attualmente determinata  dalla  legge  2  dicembre
 1975,  n.  644,  la  quale,  in  virtu'  dell'espresso rinvio operato
 dall'art. 6,  lettera  l,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833
 (Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale), contiene le norme
 interposte rispetto agli artt. 117  e  118  della  Costituzione,  che
 affidano  alle  regioni  attribuzioni legislative e amministrative in
 materia di assistenza sanitaria e ospedaliera.
    In  base  all'art.  13  della  legge  n.  644 del 1975, le regioni
 "promuovono la costituzione" dei centri regionali o interregionali di
 riferimento,  ai  quali  e'  riservata  la  competenza  relativa alla
 "individuazione dei soggetti idonei a  ricevere  il  trapianto  degli
 organi"  e la cui istituzione e gestione sono regolate da convenzioni
 da stipularsi in ogni regione fra  gli  enti  autorizzati,  ai  sensi
 degli  artt.  3 e 10 della stessa legge, ad effettuare i prelievi e i
 trapianti. Come risulta dalla complessiva  architettura  della  legge
 ora  citata  (presente  anche  nell'interpretazione  data  in sede di
 attuazione  dal  d.P.R.  16  giugno  1977,  n.  409),  ai  centri  di
 riferimento  regionali  o  interregionali,  individuati  e costituiti
 dalle regioni interessate sulla base di convenzioni stipulate fra gli
 enti  autorizzati  dal  Ministro  della  sanita'  al  prelievo  e  al
 trapianto, spettano  compiti  di  supporto  rispetto  alle  attivita'
 operative  di  erogazione  dei relativi servizi sanitari svolte dagli
 enti convenzionati, fra i quali rientrano le  funzioni  attinenti  al
 coordinamento  organizzativo  per  l'effettuazione dei prelievi e dei
 trapianti, come la compilazione  e  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
 soggetti  in  attesa  di trapianto, la segnalazione di organi o parti
 disponibili  per  il  trapianto,  l'effettuazione  della  scelta  del
 soggetto   ricevente  piu'  idoneo,  il  collegamento  scientifico  e
 operativo con il centro nazionale di  riferimento  e  con  gli  altri
 centri  regionali per lo scambio di esperienze, metodologie, reagenti
 standards e cosi' via. Tanto e' vero cio' che la stessa legge n.  644
 del  1975,  laddove  prevede il centro nazionale di riferimento (art.
 14), non  conferisce  ad  esso  poteri  direttamente  afferenti  alle
 attivita'  di  prelievo  e di trapianto, se pure collocati al livello
 organizzativo piu' elevato, e cioe' relativi al  coordinamento  delle
 attivita'  stesse,  ma  ritaglia  per  esso una specifica competenza,
 quale  la  determinazione  degli  "standards  genetici,  biologici  e
 tecnici  necessari  per  stabilire  la  compatibilita'  fra  soggetti
 donanti e soggetti riceventi il trapianto".
    Questa particolare ripartizione di competenze fra regioni e Stato,
 sulla cui opportunita' questa Corte non ha alcun potere di sindacato,
 preclude   al   Ministro   della   sanita'  di  svolgere  compiti  di
 coordinamento generale in materia  di  prelievo  e  di  trapianto  di
 organi ovvero di demandarli a enti o centri da esso individuati. Come
 ha precisato la sentenza n. 467 del 1990, infatti, poteri del  genere
 non  potrebbero essere considerati impliciti nella diversa competenza
 ministeriale di autorizzare operazioni di prelievo  e  di  trapianto,
 ne'  potrebbero  essere  imputati  allo  stesso Ministro in base a un
 supposto silenzio legislativo sul punto, dal momento che non si  puo'
 riconoscere  alcun  potere  ad  autorita'  amministrative che non sia
 attribuito ad esse dalla legge. Sicche',  allo  stato  attuale  della
 legislazione,  il  Ministro  della sanita', oltre all'istituzione del
 centro nazionale di riferimento competente alla determinazione  degli
 standards  di  cui  all'art.  14  della  legge  n. 644 del 1975, puo'
 soltanto richiedere e trasmettere informazioni  e  dati  relativi  al
 prelievo e al trapianto di organi, come, ad esempio, quelli attinenti
 alla disponibilita' sul piano nazionale di organi o parti di cadavere
 utilizzabili  per  i  trapianti. Infatti, secondo l'ormai consolidata
 giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre,  sentenze  nn.  294
 del  1986,  201 del 1987, 730 del 1988, 338 del 1989 e 314 del 1990),
 il principio costituzionale della "leale cooperazione" fra regioni  e
 Stato comporta che fra questi enti vi possano essere scambi reciproci
 di informazioni e dati, i quali, finche'  restano  nel  loro  proprio
 campo,  non  solo  non  sono di alcun pregiudizio per la ripartizione
 costituzionale delle  competenze  fra  Stato  e  regioni,  ma,  anzi,
 agevolano  e  rendono  piu'  efficiente  l'esercizio delle rispettive
 attribuzioni.
    Sulla  base  dei  ricordati principi, non vi puo' essere il minimo
 dubbio che spetta alle regioni il potere di individuare i  centri  di
 riferimento   regionali  e  interregionali,  ai  quali  competono  le
 attivita' di supporto e  di  coordinamento  organizzativo  e  tecnico
 (salva  la fissazione degli standards di cui all'art. 14 della stessa
 legge) afferenti al prelievo e al trapianto di organi umani  a  scopo
 terapeutico.  Deve  ritenersi,  pertanto,  lesivo delle competenze in
 materia  di  assistenza  sanitaria  e  ospedaliera,  attribuite  alle
 regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, il decreto 3 aprile
 1990, con il quale il Ministro della sanita' dispone che  "i  compiti
 di  coordinamento  delle  attivita' di prelievo e trapianto di fegato
 nei centri del nord e del centro Italia autorizzati  all'espletamento
 di   tali  attivita'  sono  demandati  al  centro  interregionale  di
 riferimento del nord Italia Transplant". Per  questa  parte,  cui  e'
 circoscritto   l'oggetto   dei   giudizi  attuali  in  considerazione
 dell'interesse ad agire delle regioni ricorrenti, l'anzidetto decreto
 va conseguenzialmente annullato.
    Resta  fermo, naturalmente, che l'annullamento ora pronunziato non
 puo' travolgere le convenzioni che abbiano legittimamente individuato
 e  istituito  come centro interregionale di riferimento il Centro del
 nord Italia Transplant.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   che   non   spetta   allo   Stato  demandare  al  centro
 interregionale di riferimento del nord Italia Transplant i compiti di
 coordinamento  delle  attivita' di prelievo e trapianto di fegato nei
 centri del nord e del centro Italia autorizzati  all'espletamento  di
 tali  attivita'  e, conseguentemente, annulla, per la parte riferita,
 il decreto del Ministro della sanita' 3  aprile  1990  (Coordinamento
 delle attivita' di prelievo e di trapianto di fegato in Italia).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1432