N. 553 ORDINANZA 12 - 19 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati militari - Peculato militare - Modificazioni intervenute all'art. 314 del c.p. - Trattamento sanzionatorio differenziato per una fattispecie sostanzialmente identica - Questione identica gia' dichiarata inammissibile (sentenza n. 473/1990) Manifesta inammissibilita'. (C.P.M.P., art. 215). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 2-1-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace in riferimento all'art. 314 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cianciaruso Natale, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; 3) ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di De Pasquale Gaudenzio, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale militare di Roma, con ordinanza 25 maggio 1990, e il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 8 e 15 maggio 1990, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace sotto il profilo che - non essendo stata la modifica apportata all'art. 314 del codice penale dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) estesa alla corrispondente e, nella sostanza, identica fattispecie disciplinata dall'art. 314 del codice penale - si e' venuta a determinare fra pubblico ufficiale civile e pubblico ufficiale militare un'ingiustificata disparita' di trattamento in danno di quest'ultimo e si e' quindi violato l'art. 3 della Costituzione; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 473 del 1990, ha gia' dichiarato inammissibile identica questione di legittimita' costituzionale; che pertanto la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, sollevata dai Tribunali militari di Roma e di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1435