N. 560 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Abusivismo - Sanzioni penali - Perseguibilita' nonostante
 la eliminazione dell'opera abusiva - Identica questione gia'
 dichiarata non fondata (sentenza n. 167/1989 e ordinanze nn. 415/1989
 e 80/1990) - Discrezionalita' legislativa  - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8- quater, introdotto con la
 legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8-quater del
 decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di  taluni  termini  di
 cui  alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia
 di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero
 e  sanatoria  delle opere abusive), introdotto in sede di conversione
 con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (Conversione  in
 legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
 recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985,
 n.  47,  concernente  norme  in  materia  di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 abusive),  promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal Pretore
 di Lucca - Sezione distaccata di  Viareggio  nel  processo  penale  a
 carico  di  Sossi  Stelio,  iscritta al n. 363 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Sossi Stelio, nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
   Ritenuto che il Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio,
 con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 nel corso del processo penale a
 carico  di  Sossi  Stelio  (imputato  della  contravvenzione prevista
 dall'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  per
 avere  costruito  nell'anno  1988  un immobile senza aver previamente
 richiesto la prescritta concessione), ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,  introdotto  dalla
 legge  di  conversione  21 giugno 1985, n. 298, "in quanto tale norma
 dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano  demolito  le
 opere  abusive entro il 6/7/85 (data di entrata in vigore della legge
 di conversione) mentre niente dice su coloro che tali  opere  abbiano
 demolito,  come  nel  caso  di  specie, posteriormente a tale data, i
 quali,  quindi,  sono   soggetti   a   sanzione   penale   nonostante
 l'eliminazione dell'opera abusivamente costruita";
      che  nel  giudizio  si  e'  costituito  l'imputato Stelio Sossi,
 rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Vecoli e Manilio Franchi,
 chiedendo la declaratoria d'illegittimita' costituzionale della norma
 denunciata,  ed  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che identica questione di legittimita' costituzionale
 e' gia' stata dichiarata non fondata (sentenza n. 167  del  1989;  v.
 pure  le  ordinanze di manifesta infondatezza n. 415 del 1989 e n. 80
 del 1990), sul presupposto che "per costante giurisprudenza di questa
 Corte,  lo  stabilire limiti temporali a taluni effetti di estinzione
 del reato o della pena, o di non procedibilita',  riguarda  i  poteri
 discrezionali  del  legislatore  e  non  puo'  dar  luogo  a  censura
 d'irrazionalita' per trattamento differenziato";
      che  con la medesima sentenza n. 167 del 1989 e' stato precisato
 come gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 sono interpretabili
 nel  senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva
 si determina pure a  favore  di  chi  abbia  demolito  il  manufatto,
 sempreche'  si  tratti  di  costruzione  non  incompatibile  con  gli
 strumenti urbanistici e, percio', qualora non demolita, in  grado  di
 divenire oggetto della concessione in sanatoria, a norma dell'art. 13
 della detta legge, specificandosi ancora che il sindaco,  sulla  base
 della  documentazione  in  suo  possesso,  e'  tenuto ad accertare la
 compatibilita' del manufatto demolito con gli strumenti urbanistici e
 rilasciare,  in  caso  di  accertamento  positivo,  certificazione di
 conformita' agli stessi  strumenti,  certificazione  la  quale  tiene
 luogo della sanatoria concessa ai manufatti esistenti;
      che  nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti
 nuovi o diversi rispetto a quelli in precedenza gia' esaminati  dalla
 Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 8-quater del decreto-legge 23  aprile  1985,
 n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985,
 n. 47, concernente  norme  in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 abusive), introdotto in sede di conversione con  modificazioni  dalla
 legge   21   giugno   1985,   n.   298  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni, del decreto-legge 23  aprile  1985,  n.  146,  recante
 proroga  di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
 concernente   norme   in   materia   di   controllo    dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 abusive), sollevata, in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,
 dal  Pretore di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio con ordinanza
 del 20 marzo 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1446