N. 561 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione Procedimenti in
 fase successiva al dibattimento di primo grado  Applicazione della
 pena su richiesta delle parti - Termine per l'esercizio di tale
 facolta' - Mancata previsione - Questione gia' dichiarata
 manifestamente infondata (ordinanze nn. 220 e 355 del 1990) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).
 
 (Cost., artt. 3, 25 e 97).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 248 del testo
 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
 di  procedura  penale  (testo  approvato  con  decreto legislativo 28
 luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 16 marzo 1990 dal Tribunale di Torino nel
 processo penale a carico di Lo Giudice Carmelino, iscritta al n.  371
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2)  due  ordinanze  emesse  il  26 ottobre 1989 dal Tribunale di
 Firenze nei processi penali a carico di Catola  Riccardo  e  Ciattini
 Giovanni,  iscritte  ai  nn.  373 e 374 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
      3)  ordinanza emessa il 26 febbraio 1990 dal Tribunale di Ancona
 nel processo penale a carico di Montanari Fabio ed altri, iscritta al
 n.  480  del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 33,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Torino, con ordinanza del 16 marzo
 1990, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3,  25  e  97  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 248 del testo delle
 norme di attuazione di coordinamento  e  transitorie  del  codice  di
 procedura  penale  (testo  approvato  con  il  decreto legislativo 28
 luglio 1989, n.  271),  "nella  parte  in  cui  non  prevede,  per  i
 procedimenti  in  fase  successiva al dibattimento di primo grado, un
 termine per esercitare la facolta' di richiedere l'applicazione della
 pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.";
      e  che  un'analoga  questione  hanno  sollevato  il Tribunale di
 Firenze con due ordinanze del 26  ottobre  1989  e  il  Tribunale  di
 Ancona   con   ordinanza   del  26  febbraio  1990,  denunciando,  in
 riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, lo stesso art.  248
 del  testo  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
 del  codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui   "per   i
 procedimenti   instaurati   col   vecchio   rito   la   richiesta  di
 patteggiamento puo' essere accolta  ove  avanzata  "prima  che  siano
 compiute  le  formalita' d'apertura del dibattimento di primo grado",
 con cio' automaticamente escludendo dalla possibilita' di fruire  del
 piu'  favorevole  trattamento  per  l'imputato previsto dall'art. 444
 u.c. c.p.p., tutti quegli imputati i processi a  cui  carico  abbiano
 superato quella fase processuale";
      e  che  nei  quattro  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate
 non fondate;
    Considerato  che  le ordinanze sollevano questioni analoghe e che,
 quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che  questa  Corte ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza,
 in riferimento agli artt.  3,  25  e  97  della  Costituzione,  della
 questione  di  legittimita'  dell'art.  248  del testo delle norme di
 attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
 penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271), nella parte in cui rendono possibile l'applicazione della  pena
 su  richiesta  delle parti ai soli procedimenti per i quali non siano
 state  compiute  le  formalita'  di  apertura  del  dibattimento  (v.
 ordinanze n. 220 del 1990 e n. 355 del 1990);
      che  le  ordinanze  di rimessione non adducono argomenti nuovi o
 diversi da quelli allora esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 248 del testo delle norme di attuazione,  di
 coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura penale (testo
 approvato con  il  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271),
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione,
 dalle ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1447