N. 563 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Dissenso del
 p.m. - Applicazione della diminuente  ex art. 442, secondo comma, del
 c.p.p. - Preclusione al giudice - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 183/1990)  - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 452, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 102, primo
 comma).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 566, ottavo
 comma, del codice di procedura penale, in  riferimento  all'art.  452
 dello  stesso  codice, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990
 dal Pretore di Sorrento nel  processo  penale  a  carico  di  Paduano
 Antonino  ed  altro, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  34,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Sorrento, con ordinanza del 5 giugno
 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 566,  ottavo  comma, del codice di procedura penale, "in riferimento"
 all'art. 452 dello stesso codice, nella parte in cui prevede  che  il
 dissenso  del  pubblico ministero "in ordine alla scelta del giudizio
 abbreviato  precluda  al  giudice  l'applicazione  della   diminuente
 premiale  di  cui  all'art.  442,  secondo  comma,  del  C.P.P.", per
 contrasto con gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma,  e  102,
 primo comma, della Costituzione;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunciata
 anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile
 promosso  dal  pubblico  ministero  con  rito  direttissimo  ai sensi
 dell'art. 566 del codice di procedura penale;
      e  che,  quindi,  oggetto  di censura e' in effetti il solo art.
 452,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura   penale,   l'altra
 disposizione   risultando  coinvolta  nel  giudizio  di  legittimita'
 soltanto perche' contiene un richiamo all'art. 452, secondo comma;
      che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  183  del  1990,  ha gia'
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  452,  secondo
 comma,  del  codice  di  procedura penale, sia nella parte in cui non
 prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta
 di  trasformazione  del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso, sia nella parte  in  cui
 non  prevede  che  il  giudice,  allorche',  a  giudizio direttissimo
 concluso, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico  ministero,
 possa   applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena  contemplata
 dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo,
 con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede  che  il
 pubblico   ministero,   quando   non   consente   alla  richiesta  di
 trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,
 debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma,  dello  stesso  codice,  questione  sollevata  dal  Pretore di
 Sorrento con ordinanza del 5 giugno 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1449