N. 565 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di incidente probatorio -
 Notifica al difensore dell'indagato - Mancata previsione - Analoga
 questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 436/1990) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 396).
 
 (Cost., artt. 24, secondo comma, e 76).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 396 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio  1990
 dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il Tribunale di
 Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi, iscritta al
 n.  549  del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 38,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 17 maggio
 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76
 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  396 del
 codice di procedura penale, nella parte in cui  non  prevede  che  la
 richiesta di incidente probatorio venga notificata anche al difensore
 della persona sottoposta alle indagini;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
      considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza n. 436 del 1990,
 successiva alla  pronuncia  dell'ordinanza  di  rimessione,  ha  gia'
 dichiarato  non  fondata, nei sensi di cui in motivazione, un'analoga
 questione di legittimita' avente  ad  oggetto,  oltre  all'art.  396,
 anche  gli  artt.  393  e  395  del  codice  di procedura penale, sul
 presupposto che, "coordinato con gli  artt.  61  e  99,  il  richiamo
 dell'art.  395  all'art.  393  viene  ad  assumere  una  piu' precisa
 fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata  alla
 notifica   della  richiesta  di  incidente  probatorio,  permette  di
 considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione  anche
 il difensore della persona sottoposta alle indagini";
      che  l'ordinanza  di  rimessione  non  adduce  argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli allora esaminati;
      e   che,   quindi,   la   questione   qui  proposta  deve  dirsi
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  396  del  codice  di   procedura   penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 24, secondo comma, e 76 della
 Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza  del  17  maggio
 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1451