N. 567 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Reati commessi da ignoti -
 Richiesta di archiviazione da parte del p.m. - Ritenuta  necessita'
 di ulteriori indagini da parte del giudice Potere-dovere di non
 accoglimento - Mancata previsione Questione gia' dichiarata non
 fondata (sentenza n. 409/1990) Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 415).
 
 (Cost., artt. 3, 111, primo comma, e 112).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 415 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  20  febbraio
 1990  dal  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Siracusa nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta  al  n.
 627 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di  Siracusa,  con  ordinanza  del  20  febbraio  1990,  ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 112 e 111, primo comma, della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 415 del  codice  di
 procedura  penale,  "nella  parte in cui non prevede, a differenza di
 quanto e'  stabilito  dall'art.  409  c.p.p.,  il  potere-dovere  del
 giudice per le indagini preliminari di non accogliere la richiesta di
 archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nei procedimenti  per
 reati commessi da persone ignote ogni qual volta il giudice rilevi la
 incompletezza  delle  indagini  e  ritenga  di   indicare   ulteriori
 indagini, da compiere entro dato termine";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  409 del 1990,
 successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
 non  fondata  nei  sensi  di  cui  in  motivazione  la  questione  di
 legittimita' dell'art. 415, secondo comma, del  codice  di  procedura
 penale,  nella  parte  ove  non  consente  al giudice per le indagini
 preliminari di indicare ulteriori  indagini  al  pubblico  ministero,
 "una volta che questi gli abbia presentato richiesta di archiviazione
 per essere  ignoti  gli  autori  del  reato",  facendo  leva  su  una
 "possibile  interpretazione" dell'art. 415, secondo comma, del codice
 di procedura penale, "tale da far emergere una figura di giudice  per
 le  indagini  preliminari  in grado di indicare al pubblico ministero
 gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla
 pronuncia  del  decreto  di  archiviazione nemmeno quando non gli sia
 possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie  di  reato
 del nome di una persona gia' individuata".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                            PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 415  del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, 112 e 111, primo
 comma, della Costituzione, dal Giudice per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 20 febbraio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1453