N. 572 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Decreto ingiuntivo - Esecutivita' Provvedimento
 giudiziale relativo - Asserita superfluita' Inesistenza di una vera e
 propria censura di costituzionalita'  Discrezionalita' legislativa -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.C., artt. 647 e 654).
 
 (Cost., art. 97).
 
 Corte costituzionale - Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte - Asserita inutilita' delle notifiche e delle comunicazioni
 dell'ordinanza di remissione - Censura di norme prive del valore di
 legge e pertanto estranee al sindacato di costituzionalita' -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, art. 1).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
 GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.   Francesco
 Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 654 e 647 del
 codice di procedura civile e dell'art. 1 delle norme integrative  per
 i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale  del  16 marzo 1956,
 promosso con ordinanza emessa il 4  marzo  1990  dal  Presidente  del
 Tribunale   di  Firenze  nel  ricorso  proposto  da  S.p.a.  CITICORP
 Finanziaria CITIFIN contro Bianco Patrizio iscritta  al  n.  541  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che,  con  l'ordinanza  in  epigrafe,  il Presidente del
 Tribunale di Firenze, chiamato  a  dichiarare  l'esecutivita'  di  un
 decreto  ingiuntivo  non  opposto,  ai sensi dell'art. 647 cod. proc.
 civ., ha sollevato  d'ufficio,  in  riferimento  all'art.  97  Cost.,
 questione di legittimita':
       a) della predetta norma e del successivo art. 654 stesso codice
 a  motivo  dell'asserita  superfluita'  del   chiesto   provvedimento
 giudiziale  di  esecutivita',  a  suo  avviso  "meramente  ripetitivo
 dell'attestazione di cancelleria"  in  ordine  alla  notificazione  e
 mancata opposizione del decreto ingiuntivo;
       b)  dell'art.  1  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale, approvate il 16  marzo  1956,  in  ragione
 dell'addotta   inutilita'  di  tutte  le  notifiche  e  comunicazioni
 dell'ordinanza di remissione indiscriminatamente prescritte a  carico
 della cancelleria del giudice a quo, e della ritenuta opportunita' di
 limitare, invece, tali notificazioni, "a cura della Cancelleria della
 Corte",  alle  sole  ordinanze  concernenti  questioni non dichiarate
 inammissibili a  seguito  di  preventiva  delibazione  in  camera  di
 consiglio;
       e  che,  innanzi  alla  Corte, e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  che   ha   concluso   per   la   manifesta
 inammissibilita' delle riferite questioni;
    Considerato  che  la  prima  impugnativa - a prescindere dalla sua
 immotivata  estensione  all'art.  654  c.p.c.  (estraneo   al   thema
 decidendum)   -   non   contiene   una  vera  e  propria  censura  di
 costituzionalita', mirando, in un'ottica di riforma, a "stabilire che
 la   formula   (dell'esecutivita')  e'  solo  responsabile  atto  del
 Cancelliere e della parte richiedente", al fine di liberare i giudici
 dall'incombenza   di   cui   al   citato   art.  647,  per  una  loro
 "utilizzazione al meglio... in tempi di emergenza giustizia". Di modo
 che  - risolvendosi, la correlativa questione, in una proposta che ha
 come destinatario, se mai, il Parlamento e non la  Corte  -  essa  e'
 manifestamente inammissibile;
       che   del  pari  manifestamente  inammissibile  e'  la  seconda
 impugnativa, perche' le norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte  costituzionale  approvate  il 16 marzo 1956, cui appartiene la
 disposizione che ne e' unico oggetto, non hanno  valore  di  legge  e
 sono  quindi  estranee  al  sindacato di costituzionalita' affidato a
 questa Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 647, 654 cod. proc. civ. e  1
 Norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte, sollevate, in
 riferimento all' art. 97  Cost.,  dal  Presidente  del  Tribunale  di
 Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1458