N. 572 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Decreto ingiuntivo - Esecutivita' Provvedimento giudiziale relativo - Asserita superfluita' Inesistenza di una vera e propria censura di costituzionalita' Discrezionalita' legislativa - Manifesta inammissibilita'. (C.P.C., artt. 647 e 654). (Cost., art. 97). Corte costituzionale - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte - Asserita inutilita' delle notifiche e delle comunicazioni dell'ordinanza di remissione - Censura di norme prive del valore di legge e pertanto estranee al sindacato di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'. (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, art. 1).(GU n.2 del 9-1-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 654 e 647 del codice di procedura civile e dell'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Firenze nel ricorso proposto da S.p.a. CITICORP Finanziaria CITIFIN contro Bianco Patrizio iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Firenze, chiamato a dichiarare l'esecutivita' di un decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimita': a) della predetta norma e del successivo art. 654 stesso codice a motivo dell'asserita superfluita' del chiesto provvedimento giudiziale di esecutivita', a suo avviso "meramente ripetitivo dell'attestazione di cancelleria" in ordine alla notificazione e mancata opposizione del decreto ingiuntivo; b) dell'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate il 16 marzo 1956, in ragione dell'addotta inutilita' di tutte le notifiche e comunicazioni dell'ordinanza di remissione indiscriminatamente prescritte a carico della cancelleria del giudice a quo, e della ritenuta opportunita' di limitare, invece, tali notificazioni, "a cura della Cancelleria della Corte", alle sole ordinanze concernenti questioni non dichiarate inammissibili a seguito di preventiva delibazione in camera di consiglio; e che, innanzi alla Corte, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilita' delle riferite questioni; Considerato che la prima impugnativa - a prescindere dalla sua immotivata estensione all'art. 654 c.p.c. (estraneo al thema decidendum) - non contiene una vera e propria censura di costituzionalita', mirando, in un'ottica di riforma, a "stabilire che la formula (dell'esecutivita') e' solo responsabile atto del Cancelliere e della parte richiedente", al fine di liberare i giudici dall'incombenza di cui al citato art. 647, per una loro "utilizzazione al meglio... in tempi di emergenza giustizia". Di modo che - risolvendosi, la correlativa questione, in una proposta che ha come destinatario, se mai, il Parlamento e non la Corte - essa e' manifestamente inammissibile; che del pari manifestamente inammissibile e' la seconda impugnativa, perche' le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate il 16 marzo 1956, cui appartiene la disposizione che ne e' unico oggetto, non hanno valore di legge e sono quindi estranee al sindacato di costituzionalita' affidato a questa Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 647, 654 cod. proc. civ. e 1 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, sollevate, in riferimento all' art. 97 Cost., dal Presidente del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1458