N. 592 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Periti e consulenti tecnici - Onorari - Perizie in materia
 amministrativa, contabile e fiscale - Determinazione - Mancata
 previsione di scaglioni di cifre superiori ad un miliardo di lire -
 Impugnazione di atto privo di forza di legge e pertanto sottratto al
 sindacato di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, art. 2).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 36, primo comma).
(GU n.2 del 9-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
 GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.   Francesco
 Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27
 luglio 1988, n. 352 ("Adeguamento dei compensi spettanti  ai  periti,
 consulenti   tecnici,  interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni
 eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile
 e  penale"),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 27 giugno 1990 dal
 Tribunale di Lucera sul ricorso proposto dai periti Cardillo Mario ed
 altro  nel procedimento penale a carico di Perrone Vincenzo ed altri,
 iscritta al n. 628 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  40,  prima Serie Speciale
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel  corso di un giudizio di opposizione ex art. 11
 della legge 8 luglio 1980, n.  319,  promosso  da  Mario  Cardillo  e
 Matteo  Mauro  Albanese,  periti  contabili  in  un  giudizio penale,
 avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi per essere stata
 la  liquidazione  effettuata  sulla  base  del  valore di un miliardo
 anziche' di quello effettivo, il Tribunale di Lucera,  con  ordinanza
 emessa  il  27  giugno  1990,  ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo
 comma,  della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n.
 352,  recante  "Adeguamento  dei  compensi   spettanti   ai   periti,
 consulenti   tecnici,  interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni
 eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile
 e  penale"  (recte:  dell'art.  2  delle  Tabelle  allegate  al detto
 d.P.R.), nella parte in cui non prevede scaglioni di cifre  superiori
 a  lire  un miliardo per determinare l'ammontare dell'onorario per la
 perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa,  contabile  e
 fiscale;
      che,  secondo  il  d.P.R.  n. 352 del 1988 (art. 1 delle Tabelle
 allegate), per la determinazione degli onorari a  percentuale  si  ha
 riguardo,  per  la  perizia,  al  valore del bene o di altra utilita'
 oggetto  dell'accertamento  determinato  sulla   base   di   elementi
 obiettivi  e  che,  in  particolare,  per  la perizia o la consulenza
 tecnica in  materia  amministrativa,  contabile  e  fiscale  (art.  2
 Tabelle all.), tale onorario spetta in determinate misure percentuali
 calcolate per scaglioni, per l'ultimo dei quali, "da lire 500.000.001
 fino e non oltre lire 1.000.000.000" la percentuale va dallo 0,3 allo
 0,6;
      che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata: a) viola il
 principio di eguaglianza, in quanto  la  mancata  previsione  di  una
 regola  applicabile  nel  caso  di  perizie o consulenze su beni o in
 controversie di valore superiore al miliardo  di  lire  comporta  per
 tali  attivita' un trattamento deteriore rispetto a quello assicurato
 per  le  attivita'  svolte  su  beni  o  in  controversie  di  valore
 inferiore;  b) si pone in contrasto con l'art. 36, primo comma, della
 Costituzione, in quanto non offre a chi esegue  tali  prestazioni  la
 possibilita'  di  veder retribuito il lavoro svolto in relazione alla
 sua quantita' e qualita';
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha  concluso
 per  l'inammissibilita'  e,  in via gradata, per l'infondatezza della
 questione;
    Considerato  che  la  norma  impugnata  e' contenuta nel d.P.R. 27
 luglio 1988, n. 352, vale a dire in  un  atto  che,  in  difetto  dei
 presupposti costituzionalmente richiesti, non puo' essere qualificato
 atto avente forza di legge ed e' percio' sottratto  al  sindacato  di
 questa Corte;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26,  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  primo
 comma,  e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R.
 27 luglio 1988,  n.  352  ("Adeguamento  dei  compensi  spettanti  ai
 periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
 eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile
 e penale"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
                        Il cancelliere: DI PAOLA
 90C1476