N. 592 ORDINANZA 12 - 28 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Periti e consulenti tecnici - Onorari - Perizie in materia amministrativa, contabile e fiscale - Determinazione - Mancata previsione di scaglioni di cifre superiori ad un miliardo di lire - Impugnazione di atto privo di forza di legge e pertanto sottratto al sindacato di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, art. 2). (Cost., artt. 3, primo comma, e 36, primo comma).(GU n.2 del 9-1-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale"), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1990 dal Tribunale di Lucera sul ricorso proposto dai periti Cardillo Mario ed altro nel procedimento penale a carico di Perrone Vincenzo ed altri, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima Serie Speciale dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ex art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, promosso da Mario Cardillo e Matteo Mauro Albanese, periti contabili in un giudizio penale, avverso il decreto di liquidazione dei loro compensi per essere stata la liquidazione effettuata sulla base del valore di un miliardo anziche' di quello effettivo, il Tribunale di Lucera, con ordinanza emessa il 27 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale" (recte: dell'art. 2 delle Tabelle allegate al detto d.P.R.), nella parte in cui non prevede scaglioni di cifre superiori a lire un miliardo per determinare l'ammontare dell'onorario per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale; che, secondo il d.P.R. n. 352 del 1988 (art. 1 delle Tabelle allegate), per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilita' oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi e che, in particolare, per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale (art. 2 Tabelle all.), tale onorario spetta in determinate misure percentuali calcolate per scaglioni, per l'ultimo dei quali, "da lire 500.000.001 fino e non oltre lire 1.000.000.000" la percentuale va dallo 0,3 allo 0,6; che ad avviso del giudice a quo la norma denunciata: a) viola il principio di eguaglianza, in quanto la mancata previsione di una regola applicabile nel caso di perizie o consulenze su beni o in controversie di valore superiore al miliardo di lire comporta per tali attivita' un trattamento deteriore rispetto a quello assicurato per le attivita' svolte su beni o in controversie di valore inferiore; b) si pone in contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, in quanto non offre a chi esegue tali prestazioni la possibilita' di veder retribuito il lavoro svolto in relazione alla sua quantita' e qualita'; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' e, in via gradata, per l'infondatezza della questione; Considerato che la norma impugnata e' contenuta nel d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, vale a dire in un atto che, in difetto dei presupposti costituzionalmente richiesti, non puo' essere qualificato atto avente forza di legge ed e' percio' sottratto al sindacato di questa Corte; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 ("Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA 90C1476