Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali).(GU n.34 del 1-9-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, cosi' come modificato dall'art. 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n.30, dopo le parole "a cio' autorizzati a tasso corrente di mercato" l'inciso ", anche variabile," e' soprresso. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 18 dicembre 1989 BIASUTTI