Modifica alla legge regionale 20 luglio 1988, n. 40: "Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese".(GU n.32 del 18-8-1990)
la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "3-bis) Nel caso di manufatti utilizzati da piu' unita' produttive i comuni procedono, se richiesto o dalla Fi.La.S. (Finanziaria Laziale di Sviluppo) S.p.A. o dagli imprenditori, al frazionamento dell'immobile, nonche' delle relative pertinenze anche in deroga ai propri strumenti urbanistici". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 16 novembre 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l'11 novembre 1989.