Integrazione alla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 3, recante: "Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 per il personale dei profili professionali di biologi, chimici, fisici e psicologi".(GU n.37 del 22-9-1990)
la seguente legge: Articolo unico Le trasformazioni, di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 3, dei posti di biologo, chimico, fisico e psicologo, per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 61 e 65 del D.M. 31 gennaio 1982, nei corrispondenti posti di coadiutore o di dirigente del rispettivo profilo professionale, avvengono proporzionalmente al 50% o alla singola unita', delle dotazioni organiche delle singole UU.SS.LL., garantendo comunque la presenza di un dirigente o di un coadiutore per ogni profilo professionale in ciascun servizio o settore. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, 24 febbraio 1990 CLEMENTE DI SAN LUCA