REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1990, n. 7 

  Integrazione  alla  legge  regionale 3 gennaio 1985, n. 3, recante:
"Norme di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
761  del  20 dicembre 1979 per il personale dei profili professionali
di biologi, chimici, fisici e psicologi".
(GU n.37 del 22-9-1990)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Le  trasformazioni,  di cui all'articolo 2 della legge regionale 3
gennaio  1985,  n.  3,  dei  posti  di  biologo,  chimico,  fisico  e
psicologo, per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 61 e 65 del D.M. 31 gennaio 1982, nei  corrispondenti  posti
di  coadiutore  o  di dirigente del rispettivo profilo professionale,
avvengono proporzionalmente al  50%  o  alla  singola  unita',  delle
dotazioni  organiche  delle singole UU.SS.LL., garantendo comunque la
presenza di  un  dirigente  o  di  un  coadiutore  per  ogni  profilo
professionale in ciascun servizio o settore.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
    Napoli, 24 febbraio 1990
 
                         CLEMENTE DI SAN LUCA