REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1989, n. 78 

  Ulteriori  modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 luglio
1983, n. 54, e successive modifiche e integrazioni. (Cave).
(GU n.45 del 17-11-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   I  termini di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 28 luglio
1988, n. 57, sono entrambi prorogati al 31 dicembre 1989.
   Le  schede  prescrittive  allegate  alla legge stessa valgono come
norme di indirizzo adattabili al caso concreto e derogabili su parere
del  C.T.R.  di cui all'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 1987,
n. 67.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 5 settembre 1989
 
                               MATTUCCI