Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, e successive modifiche e integrazioni. (Cave).(GU n.45 del 17-11-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I termini di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 57, sono entrambi prorogati al 31 dicembre 1989. Le schede prescrittive allegate alla legge stessa valgono come norme di indirizzo adattabili al caso concreto e derogabili su parere del C.T.R. di cui all'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 1987, n. 67. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 5 settembre 1989 MATTUCCI