Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 concernente istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate.(GU n.17 del 21-1-1991)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio per la riscossione dei tributi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657; Visto l'art. 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse di concessione governativa e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nonche' di ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43; Visti il primo comma e il secondo comma, lettera b), dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, i quali prevedono, rispettivamente, la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette da parte dei concessionari del servizio di riscossione e l'emanazione, a cura del Ministro delle finanze, di un decreto al fine di stabilire tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 4 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni; Visti l'art. 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonche' gli articoli 63, comma 1, e 65 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; Visti gli articoli 252 e 253 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990; Viste le osservazioni formulate dalla commissione consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 657 del 1986, nel parere espresso nella seduta del 28 dicembre 1990; Ritenuto necessario uniformare la formazione dei ruoli per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate di cui agli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a quella dei ruoli delle imposte dirette; Rilevato che il comma 4 dell'art. 3 del succitato decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, non attua tale necessaria assimilazione normativa espressamente contemplata dal citato art. 67, comma 2, lettera a); Decreta: Articolo unico 1. Il comma terzo dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 e' sostituito dal seguente: "Il ruolo contiene: gli estremi identificativi della liquidazione o dell'altro titolo da cui il credito trae origine; gli estremi dell'atto cui la liquidazione o il titolo si riferiscono; le generalita' dei debitori, il domicilio fiscale o la residenza, il codice fiscale, se conosciuto; per i soggetti diversi dalle persone fisiche in luogo delle generalita' il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale; l'anno al quale il credito si riferisce; l'importo totale del credito; la ripartizione, per competenza e residui, dell'importo totale in distinti articoli di ruolo, con specificazione del capitolo di bilancio o dell'avente diritto, per ciascuna imposta, tassa, contributo, canone, diritto doganale ed altri diritti, per gli interessi maturati fino alla data di scadenza dell'unica rata, per le soprattasse e per le pene pecuniarie. Gli oneri accessori a qualsiasi titolo dovuti dal debitore in relazione ai singoli tributi e ad ogni altra voce di entrata costituiscono un articolo unico e ciascun importo parziale di detto articolo deve contenere la specificazione del capitolo del bilancio di appartenenza o l'indicazione dell'avente diritto; ogni altro elemento utile ad individuare la provenienza del credito erariale". 2. Il comma quarto dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 1991 Il Ministro: FORMICA