MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 1991 

  Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4
aprile 1985 concernente misure dirette a definire i  rapporti  con  i
proprietari  dei suoli espropriati per la realizzazione del programma
costruttivo di Monterusciello. (Ordinanza n. 2091/FPC).
(GU n.40 del 16-2-1991)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, con il quale  si
prevede  la  realizzazione  di  nuove  e  definitive  residenze per i
senzatetto del bradisismo in atto a Pozzuoli;
  Viste  le  ordinanze numeri 5, 14, 54, 150, 151, 205/FPC pubblicate
rispettivamente nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53
del  3  ottobre  1983, n. 72 del 21 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio
1984, n. 22 del 9 aprile 1984, n. 22 del 9  aprile  1984,  che  hanno
disposto   la   realizzazione   di   opere   necessarie  al  predetto
insediamento abitativo;
  Vista l'ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4 aprile 1985, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 88  del  13  aprile  1985,  concernente  misure
dirette a definire i rapporti con i proprietari dei suoli espropriati
per la realizzazione del programma costruttivo di Monterusciello;
  Vista la nota n. 3689 del 18 dicembre 1990 con la quale il servizio
opere  pubbliche  del  Dipartimento  della   protezione   civile   ha
rappresentato  la  necessita'  di  disporre  una  proroga  fino al 28
febbraio  1991  del  termine  previsto  dall'articolo   unico   della
ordinanza  n. 524/FPC/ZA sopracitata per consentire la definizione di
tutte le pratiche espropriative ancora pendenti, o con l'acquisizione
degli  atti  autorizzatori  del pagamento delle quote del 20% a saldo
delle  indennita'  di  espropriazione  gia'  anticipate   in   misura
dell'80%, o con il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle
residue rate a saldo delle medesime indennita' espropriative;
  Ravvisata   l'opportunita'  di  accedere  alla  predetta  richiesta
finalizzata ad una  necessaria  definizione  delle  pratiche  di  cui
trattasi;
                               Dispone:
  L'efficacia  delle disposizioni di cui alla ordinanza n. 524/FPC/ZA
del 4 aprile 1985, citata in premessa, e' prorogata al 31 marzo 1991.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 febbraio 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO