Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4 aprile 1985 concernente misure dirette a definire i rapporti con i proprietari dei suoli espropriati per la realizzazione del programma costruttivo di Monterusciello. (Ordinanza n. 2091/FPC).(GU n.40 del 16-2-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, con il quale si prevede la realizzazione di nuove e definitive residenze per i senzatetto del bradisismo in atto a Pozzuoli; Viste le ordinanze numeri 5, 14, 54, 150, 151, 205/FPC pubblicate rispettivamente nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 53 del 3 ottobre 1983, n. 72 del 21 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio 1984, n. 22 del 9 aprile 1984, n. 22 del 9 aprile 1984, che hanno disposto la realizzazione di opere necessarie al predetto insediamento abitativo; Vista l'ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4 aprile 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 1985, concernente misure dirette a definire i rapporti con i proprietari dei suoli espropriati per la realizzazione del programma costruttivo di Monterusciello; Vista la nota n. 3689 del 18 dicembre 1990 con la quale il servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile ha rappresentato la necessita' di disporre una proroga fino al 28 febbraio 1991 del termine previsto dall'articolo unico della ordinanza n. 524/FPC/ZA sopracitata per consentire la definizione di tutte le pratiche espropriative ancora pendenti, o con l'acquisizione degli atti autorizzatori del pagamento delle quote del 20% a saldo delle indennita' di espropriazione gia' anticipate in misura dell'80%, o con il deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle residue rate a saldo delle medesime indennita' espropriative; Ravvisata l'opportunita' di accedere alla predetta richiesta finalizzata ad una necessaria definizione delle pratiche di cui trattasi; Dispone: L'efficacia delle disposizioni di cui alla ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4 aprile 1985, citata in premessa, e' prorogata al 31 marzo 1991. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 1991 Il Ministro: LATTANZIO