UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.51 del 1-3-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, istituita
con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  delibere  del  consiglio  di  facolta', del consiglio di
amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  323  all'elenco  delle  scuole  dirette ai fini speciali
istituite presso  l'Universita'  di  Verona  e'  aggiunta  la  scuola
diretta    a    fini   speciali   per   tecnici   di   fisiopatologia
cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico).
  Dopo  l'art.  358  sono  aggiunti i seguenti articoli relativi alla
istituzione della scuola diretta  a  fini  speciali  per  tecnici  di
fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico):
  Art.  359.  -  Nell'Universita'  di  Verona  e' istituita la scuola
diretta   a   fini   speciali   per   tecnici    di    fisiopatologia
cardiocircolatoria  (ad  indirizzo chirurgico). La scuola ha lo scopo
di  preparare  tecnici  di  fisiopatologia   cardiocircolatoria   con
particolare  riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia ed alle
connesse metodiche di  circolazione  extra-corporea  del  sangue.  La
scuola   rilascia   il   diploma   di   tecnico   di   fisiopatologia
cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico).
  Art.  360.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile  di  abbreviazioni.  Ciascun  anno  di   corso   prevede
quattrocento  ore  di  insegnamento  e  di attivita' pratiche guidate
(tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle  ore
previste.
  In  base  alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 361. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia    e    l'istituto   di   cardiologia   e   cardiochirurgia
dell'Universita' degli studi di Verona.
  Art. 362. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 
 1  Anno:
   anatomia umana (*);
   fisiologia umana (*);
   farmacologia (*);
   anestesiologia (*);
   nozioni di tecnologie biomediche (*);
   nozioni di patologia clinica.
 
 2  Anno:
   nozioni di cardiologia e di angiologia;
   nozioni di anestesia e rianimazione;
   nozioni di fisiopatologia respiratoria;
   nozioni di cardioangiochirurgia;
   nozioni di nefrologia;
   tecniche di perfusione extracorporea.
 
  3  Anno:
   nozioni di cardioangiochirurgia;
   nozioni di elettrostimolazione cardiaca;
   nozioni di neurologia;
   nozioni di medicina legale (*);
   tecniche di perfusione extracorporea.
 
  Gli  insegnamenti  con l'asterisco sono di regola mutabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  363.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti:
   cardiochirurgia reparto;
   cardiochirurgia sale operatorie;
   cardiochirurgia cure intensive;
   cardiologia unita' coronarica;
   cardiologia laboratori di emodinamica;
   anestesia e rianimazione;
   nefrologia emodialisi;
   neurologia;
   laboratorio analisi;
   anatomia patologica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
   Il   consiglio   della  scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  364. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
   L'esame  di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da una professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Verona, 21 gennaio 1991
                                                Il rettore: CASSARINO