Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.51 del 1-3-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le delibere del consiglio di facolta', del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 323 all'elenco delle scuole dirette ai fini speciali istituite presso l'Universita' di Verona e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico). Dopo l'art. 358 sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico): Art. 359. - Nell'Universita' di Verona e' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico). La scuola ha lo scopo di preparare tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria con particolare riferimento alla chirurgia, alla cardiochirurgia ed alle connesse metodiche di circolazione extra-corporea del sangue. La scuola rilascia il diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria (ad indirizzo chirurgico). Art. 360. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti. Art. 361. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto di cardiologia e cardiochirurgia dell'Universita' degli studi di Verona. Art. 362. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia umana (*); fisiologia umana (*); farmacologia (*); anestesiologia (*); nozioni di tecnologie biomediche (*); nozioni di patologia clinica. 2 Anno: nozioni di cardiologia e di angiologia; nozioni di anestesia e rianimazione; nozioni di fisiopatologia respiratoria; nozioni di cardioangiochirurgia; nozioni di nefrologia; tecniche di perfusione extracorporea. 3 Anno: nozioni di cardioangiochirurgia; nozioni di elettrostimolazione cardiaca; nozioni di neurologia; nozioni di medicina legale (*); tecniche di perfusione extracorporea. Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 363. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: cardiochirurgia reparto; cardiochirurgia sale operatorie; cardiochirurgia cure intensive; cardiologia unita' coronarica; cardiologia laboratori di emodinamica; anestesia e rianimazione; nefrologia emodialisi; neurologia; laboratorio analisi; anatomia patologica. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 364. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da una professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Verona, 21 gennaio 1991 Il rettore: CASSARINO