Autorizzazione all'Istituto diagnostico siciliano di Palermo all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.(GU n.114 del 17-5-1991)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'Istituto diagnostico siciliano di Palermo, in data 30 ottobre 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - mod. Gyroscan T5 da 0,5 Tesla di fabbricazione Philips - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985; Esaminata la documentazione prodotta; Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanita' rispettivamente in data 15 giugno 1990 e 11 gennaio 1991; Visti, altresi', i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 9 febbraio 1990 e 7 gennaio 1991; Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto Istituto all'installazione della citata apparecchiatura in data 11 luglio 1990; Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanita', che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 febbraio 1991; Decreta: L'Istituto diagnostico siciliano di Palermo e' autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento. Detta autorizzazione e' subordinata alla conservazione di tutte le misure, atte al contenimento delle linee isomagnetiche nel locale sottostante, prescritte dall'Istituto superiore di sanita', e deve intendersi automaticamente revocata in caso di inadempienza. L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potra' essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto Istituto diagnostico siciliano, e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985. Roma, 26 aprile 1991 p. Il Ministro: GARAVAGLIA