MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 maggio 1991 

  Determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna  fascia
di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto
1990,   n.   233,   ai  fini  del  calcolo  dei  contributi  e  della
determinazione della misura delle pensioni.
(GU n.116 del 20-5-1991)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  7,  comma  1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che
prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione  dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e suc-
cessive  modificazioni  ed  integrazioni, di quattro fasce di reddito
convenzionale individuate  in  base  alla  tabella  D  allegata  alla
richiamata  legge  n.  233/1990  ai fini del calcolo dei contributi e
della determinazione della misura delle pensioni;
  Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata  legge  n.  233/1990,
che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito
medio  convenzionale  per  ciascuna  fascia di reddito agrario di cui
alla citata tabella D con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,   con   riferimento   alle  retribuzioni  medie
giornaliere di cui al  primo  comma  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  Visti  i decreti ministeriali 31 luglio 1990 (Gazzetta Ufficiale n.
186 del 10 agosto 1990) di determinazione  delle  retribuzioni  medie
giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno
1990,  ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   determinare   il   reddito   medio
convenzionale  per  ciascuna  fascia  di  reddito agrario di cui alla
tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con  riferimento
alle  retribuzioni  medie  da  valere per gli operai agricoli a tempo
indeterminato comuni;
                              Decreta:
  Il reddito medio convenzionale giornaliero  da  valere  per  l'anno
1990 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni
per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata
alla  legge 2 agosto 1990, n. 233, e' determinato in misura pari a L.
55.537.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 maggio 1991
                                                  Il Ministro: MARINI