CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ORDINANZA DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM 18 giugno 1991 

  Dichiarazione di illegittimita' di richiesta di referendum.
(GU n.144 del 21-6-1991)

  L'anno  1991,  il  giorno  18  del  mese  di  giugno,  alle ore 11,
nell'aula R del palazzo di giustizia di piazza Cavour, si e'  riunito
l'Ufficio  centrale  per il referendum costituito a norma della legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.
  Sono presenti:
  Presidente:
   dott. Giancarlo Montanari Visco.
  Vice presidente:
   dott. Ruggiero Sandulli.
  Componenti:
   dott.  Paolo  Scopelliti,  dott.  Rocco  Pafundi,  dott.  Giovanni
Cavallari,  dott.  Antonio Daniele, dott. Filippo Anglani, dott. Enzo
Beneforti, dott. Francesco  Mollica,  dott.  Giuseppe  Alvaro,  dott.
Giorgio  Onnis, dott. Francesco Caracciolo Di Feroleto, dott. Alberto
Sciolla La Grange Pusterla, dott.  Giuseppe  Di  Mauro,  dott.  Bruno
Papillo, dott. Giovanni Elio Longo, dott. Mario Valiante e dott. Vito
Aliano.
  L'Ufficio e' assistito dal segretario sig. Marcello Imperio.
  L'Ufficio  prende  in  esame  la  richiesta di referendum (art. 132
della Costituzione),  presentata  dal  consiglio  comunale  di  Gallo
Matese  per  il distacco di detto comune dalla regione Campania e per
la sua aggregazione alla regione Molise.
  Si da' atto che la relativa deliberazione in data 10 dicembre  1990
del  consiglio comunale di Gallo Matese e' stata depositata presso la
cancelleria della Corte di cassazione in data 8 marzo  1991  a  norma
dell'art.  42  della  legge  25  maggio  1970,  n. 352 e che entro il
termine di tre mesi dal deposito della  richiesta,  termine  previsto
dall'ultimo  comma della disposizione citata e scaduto - nella specie
- il giorno 8 giugno 1991, non e'  avvenuto  il  deposito  di  alcuna
delle  deliberazioni  degli  altri  consigli  comunali,  prescritte a
corredo della richiesta ed  indicate  specificamente  nel  richiamato
art. 42.
                              P. Q. M.
  Visto  l'art.  43  della  legge  25  maggio 1970, n. 352, l'Ufficio
centrale dichiara illegittima la richiesta di  referendum  in  esame.
Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di
cassazione  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
mandando alla segreteria di curare i relativi adempimenti.
                                       Il Presidente: MONTANARI VISCO
Il segretario: IMPERIO