COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

COMUNICATO

         Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
                    (Comunicato della segreteria)
(GU n.150 del 28-6-1991)

   In  attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982,
e successive modifiche ed integrazioni,  visto  il  provvedimento  n.
36/1990  del  16  novembre  1990,  il  provvedimento n. 1/1991 del 15
gennaio 1991 e il provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991, tenuto
conto del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  27
giugno  1991,  si  comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi
delle imposte dei sottoelencati  prodotti  petroliferi,  riferiti  ai
corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla
Direzione  energia  della  CEE il 27 giugno 1991 e praticabili con la
stessa  decorrenza  del  sopracitato  decreto  del   Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri,  secondo la normativa vigente ai livelli di
scambio previsti dal richiamato provvedimento:
 
   1) Carburanti:
    Benzina super
                                                           L.lt 1.535
    Benzina super senza piombo
                                                            "   1.480
    Benzina normale
                                                            "   1.485
    Benzina agricola
                                                            "     331
    Benzina pesca e piccola marina
                                                            "   1.437
    Gasolio autotrazione
                                                            "   1.115
    Gasolio agricoltura
                                                            "     318
    Petrolio agricoltura
                                                            "     307
    Gasolio pesca e piccola marina
                                                            "     291
    Petrolio pesca e piccola marina
                                                            "     281
   2) Prodotti da riscaldamento:
    Prezzi massimi in contanti per vendite superiori  a  2.000  litri
(gasolio  e olio combustibile fluido) e per vendite in canistri da 20
litri, franco negozio (petrolio).
 
                                         Fasce provinciali
 
                                A        B        C       D       E
                                -        -        -       -       -
Gasolio ......       L./lt    1.068    1.073    1.078    1.083  1.088
Petrolio .....         "        793      798      803      808    813
Olio comb.le fluido  L./kg      574      579      584      589    594
   Fasce provinciali:
 A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo,
    Pisa, Ravenna e Siracusa.
 B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna,
    Firenze,  Genova,  Isernia,  Latina,  La  Spezia,  Lecce,  Lucca,
    Padova,   Pesaro,  Pescara,  Pistoia,  Pordenone,  Roma,  Rovigo,
    Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.
 C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara,
    Forli', Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano,
    Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.
 D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como,
    Cuneo,   Ferrara,  Foggia,  Gorizia,  Mantova,  Matera,  Messina,
    Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia,  Potenza,  Reggio  Emilia,
    Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.
 E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria,
    Sondrio, Trento.
   Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:
    Bacino lagunare di Venezia  . . . . . . . . . . . . .    L./lt 18
    Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.  . . . . . . . . . . . .      "   15
    Isole minori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      "   23
   Fino  al  31  luglio 1991 le aziende distributrici al consumo sono
autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti  da  riscaldamento  di
L./lt 7.
   Le  suddette  maggiorazioni  sono  da  intendersi  in L./kg quando
riferite all'olio combustibile fluido.
   Per  consegne  fino  a  2.000  litri  i  prezzi  dei  prodotti  da
riscaldamento sono determinati dal libero mercato.