Specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco.(GU n.201 del 28-8-1991)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto ministeriale 31 luglio 1990 adottato con il concerto del Ministro della sanita', concernente le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622/CEE; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 742/91 emessa il 4 marzo 1991 e depositata il 19 aprile 1991, di annullamento del citato decreto ministeriale per illegittimita' dei commi 2 e 3 dell'art. 3; Ritenuto di dover dare esecuzione provvisoria alla citata sentenza, fermi comunque gli effetti connessi al giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato proposto dall'amministrazione con contestuale richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1990 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Tutte le unita' di condizionamento dei prodotti del tabacco debbono recare sulla faccia piu' visibile, in lingua italiana, l'avvertenza generale: 'Nuoce gravemente alla salute' che dovra' coprire almeno il 4% della faccia stessa. 2. Per i pacchetti di sigarette l'altra faccia piu' ampia del condizionamento deve recare in lingua italiana alternativamente le seguenti avvertenze che devono coprire almeno il 4% della faccia stessa: 1) 'Il fumo provoca il cancro'. 2) 'Il fumo provoca malattie cardiovascolari'. 3) 'Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino'. 4) 'Proteggete i bambini: non fate respirare loro il vostro fumo'. 5) 'Ogni anno il tabagismo fa piu' vittime degli incidenti stradali'. 6) 'Il fumo nuoce alle persone che vi circondano'. 3. Le avvertenze specifiche di cui al comma 2 devono essere stampate sulle unita' di condizionamento in modo da garantire che ciascuna di esse compaia su un'uguale quantita' di imballaggi con una tolleranza del piu' o meno il 5%. 4. Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun pacchetto di sigarette dovranno in ogni caso: a) essere chiare e leggibili; b) essere stampate su fondo contrastante; c) non essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto; d) non essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno al condizionamento medesimo. 5. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, l'avvertenza generale di cui al comma 1 e' stampata o apposta in modo inamovibile in un punto apparente su fondo contrastante e in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non deve assolutamente essere nascosta, velata o separata con altre indicazioni o immagini". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1991 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro della sanita' DE LORENZO Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991 Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 22