Autorizzazione alla Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano, ad esercitare le assicurazioni nei rami danni.(GU n.211 del 9-9-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1990, n. 973; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Vista la domanda in data 10 luglio 1990, con la quale la Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami danni; Vista la lettera in data 28 giugno 1991, n. 100808, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla societa' anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991; Decreta: La Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, con esclusione della riassicurazione nei rami credito e cauzione. Per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la predetta societa' adottera' fino al 30 aprile 1992 le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 14 in data 24 aprile 1991, con una misura dei caricamenti pari al 29% per i settori I, II e IV (motoveicoli per trasporto cose) ed al 27% per i settori III e IV (autoveicoli per trasporto cose). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 1991 Il Ministro: BODRATO