MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1991 

  Autorizzazione alla Maeci assicurazioni e  riassicurazioni  S.p.a.,
in Milano, ad esercitare le assicurazioni nei rami danni.
(GU n.211 del 9-9-1991)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  le   successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1990, n. 973;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di  pericolosita'  sociale  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Vista la domanda in data 10 luglio 1990,  con  la  quale  la  Maeci
assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Milano, ha
chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita'  assicurativa
nei rami danni;
  Vista  la  lettera  in data 28 giugno 1991, n. 100808, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole  sulla
domanda presentata dalla societa' anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione  consultiva
per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;
                              Decreta:
  La  Maeci  assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede in
Milano, e'  autorizzata  ad  esercitare  l'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa   in   tutti   i  rami  danni,  con  esclusione  della
riassicurazione nei rami credito e cauzione.
  Per l'assicurazione della responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la predetta societa'
adottera' fino al 30 aprile 1992 le tariffe di cui alla deliberazione
del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi n. 14 in data 24 aprile
1991, con una misura dei caricamenti pari al 29% per i settori I,  II
e  IV  (motoveicoli per trasporto cose) ed al 27% per i settori III e
IV (autoveicoli per trasporto cose).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 settembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO