REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991 

  Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino  dall'ambito
territoriale   n.   2  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la  realizzazione  di  un
tronco    di   strada   da   parte   dell'amministrazione   comunale.
(Deliberazione n. V/10476).
(GU n.229 del 30-9-1991)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,   n.   1497,   presentata   dall'amministrazione   comunale  di
Campodolcino (Sondrio) per la realizzazione di tronco  di  strada  su
area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 4 (parte),
5  (parte),  foglio  25, mappale 774 (parte), foglio 17, sottoposta a
vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera d), della legge 8
agosto 1985, n. 431, nonche' gravata da vincolo di  immodificabilita'
ed  inedificabilita'  temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2, individuato con deliberazione di giunta regionale n.  IV/3859  del
10 dicembre 1985;
  Preso   atto   della   deliberazione   della   giunta  comunale  di
Campodolcino n. 11, prot. 231, del 28 gennaio 1991;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali, consistenti nel soddisfare esigenze  agro-silvo-pastorali  e
di sviluppo turistico dell'intera area;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto ambientale delle opere;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulti  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali  4  (parte),  5
(parte),  foglio  25,  mappale  774  (parte),  foglio 17, dall'ambito
territoriale n. 2 individuato con deliberazione di  giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al  sindaco  del comune di Campodolcino (Sondrio)
copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione,
affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune  stesso
dovra'  tenere  a disposizione degli interessati copia della Gazzetta
Ufficiale con la relativa planimetria, ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 26 giugno 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: CASTELNOVO