MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 18 settembre 1991 

  Determinazione del prezzo unitario  di  cessione  delle  unita'  di
sangue  tra  servizi  sanitari,  uniforme  per  tutto  il  territorio
nazionale.
(GU n.232 del 3-10-1991)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera
C)  e  l'art.  45  della  legge  istitutiva  del  Servizio  sanitario
nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma  6,  della  legge  4  maggio
1990, n. 107;
  Ritenuto  che  occorre  provvedere  agli adempimenti previsti dalle
citate disposizioni di legge;
  Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale,  di
cui  all'art.  12  della  legge  4  maggio 1990, n. 107, nominata con
decreto del Ministro della sanita' il 26 giugno 1990;
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 luglio
1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il prezzo unitario annuale di cessione delle unita'  di  sangue  ed
emocomponenti  tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio
nazionale, e' espresso dall'allegata tabella che fa parte  integrante
del  presente  decreto  e  decorre  dalla data di pubblicazione dello
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Quantita' e requisiti minimi                         Costo cessione
come previsto da D.M. 27-12-1990                           in lire
             -                                                -
 Sangue/emocomponente:
  1) Unita' di sangue intero non classificato
     raccolta in sacca multipla                    L.    40.000
  2) Unita' di sangue classificata (sangue
     intero od emazie conc.)                        "   110.000
  3) Plasma fresco congelato tipo A (congelato
     entro 6 ore dal prelievo) (non inferiore
     a 200 ml)                                      "    20.000
  4) Concentrato piastrinico da singola unita'      "    25.000
  5) Unita' di plasma da aferesi (non inferiore
     a 500 ml)                                      "   125.000
  6) Concentrato piastrinico o leucocitario,
     da aferesi                                     "   500.000
  7) concentrato piastrinico da plasma piastrino
     aferesi                                        "   200.000
  8) Crioprecipitato (contenuto minimo di Fattore
     VIII pari a 100 U.I.)                          "    40.000
  9) Plasma tipo B (congelato entro 24 ore dal
     prelievo)                                      "    60.000 litro
10) Plasma tipo C (congelato dopo le 24 ore dal
    prelievo)                                       "    40.000 litro
11) Plasma iperimmune (elevata concentrazione di
    anticorpi specifici)                            "    prezzo
                                                         maggiorato
                                                         in funzione
                                                         del tipo e
                                                         della
                                                         concentra-
                                                         zione
                                                         degli
                                                         anticorpi
                                                         specifici
  Quantita' e requisiti minimi                         Costo cessione
come previsto da D.M. 27-12-1990                           in lire
             -                                                -
 Maggiorazioni:
   a) Rimozione del buffy-coat per unita'           "     6.000
   b) Deleucocitazione mediante filtrazione
      (per ogni filtro impiegato)                   "    60.000
   c) Congelamento/scongelamento cellule
      (eritrociti o piastrine)                      "   250.000
   d) Lavaggio cellule                              "    50.000
   e) Irradiazione                                  "    60.000
   Roma, 18 settembre 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO