Disposizioni concernenti le modalita' di tempo per la liquidazione delle operazioni in valori mobiliari e gli adempimenti complementari a tali liquidazioni. (Deliberazione n. 5498).(GU n.240 del 12-10-1991)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Premesso che con delibera n. 4176 del 25 luglio 1989, la Commissione, nel formulare il quadro degli interventi necessari allo sviluppo delle linee del progetto di riforma della borsa valori gia' avviato fin dal 1985, ha indicato come essenziale e necessaria, ai fini del regolare funzionamento del mercato, la definizione di una specifica disciplina della liquidazione dei contratti incentrata, in particolare, sulla riduzione dei cicli operativi di borsa e sull'obbligo di liquidare le operazioni in valori mobiliari nei tempi stabiliti ed esclusivamente a mezzo della relativa stanza di compensazione; Premesso che per gli scopi di cui sopra ed ai fini del raggiungimento di un piu' elevato livello di efficienza del mercato, nella citata delibera, la Commissione ha attribuito fondamentale rilievo alla tempestiva realizzazione del sistema telematico di borsa del quale, con lettera del 26 giugno 1987 erano state indicate al Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori le caratteristiche essenziali, con particolare attenzione al sistema di riscontro automatico dei contratti attraverso il quale assicurare la certezza delle fasi di liquidazione successive alla negoziazione; Considerato che, in relazione al programma di studi, ricerche ed analisi delineato nella citata delibera n. 4176 del 1989, con lettera del 23 aprile 1990 la Commissione ha promosso, d'intesa con la Banca d'Italia e con la partecipazione di rappresentanze delle categorie degli operatori interessati, la costituzione di un gruppo di studio per l'esame dei problemi connessi alla riduzione dell'attuale durata dei cicli operativi di borsa; Preso atto che il suddetto gruppo ha unanimamente convenuto che la riduzione del periodo di liquidazione necessiti in via preliminare dell'adesione di tutte le societa' emittenti di titoli quotati alla Monte Titoli e della partecipazione di tutti gli intermediari sia alle stanze di compensazione che al detto sistema Monte Titoli ai fini di un intervento esclusivo di ques'ultimo nelle procedure di liquidazione, e che inoltre il nuovo sistema di liquidazione a contanti debba potersi avvalere del supporto del sistema automatico di riscontro dei contratti e di un adeguato sistema di prestito dei titoli; Considerato che nelle conclusioni del gruppo di studio sopra menzionato e' stata indicata nel 1 gennaio 1993 la data per la riduzione dei cicli operativi di borsa e per la introduzione dei termini di regolamento a contanti di tutti i contratti sui valori mobiliari attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati; Visto l'art. 22, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con il quale e' attribuita alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, la potesta' di emanare disposizioni concernenti le modalita' di tempo per la liquidazione delle operazioni in valori mobiliari, nonche' gli adempimenti complementari a tali liquidazioni; Vista la propria delibera n. 5446 del 7 agosto 1991 con la quale la Commissione ha avviato il programma di interventi relativo all'imminente avvio del sistema telematico di contrattazione di borsa, imponendo termini obbligatori per l'adesione al sistema di riscontro e rettifica automatici delle negoziazioni di borsa e per l'adozione del sistema internazionale di identificazione dei titoli conformemente allo standard ISO 6166; Considerati gli interventi svolti allo scopo di sollecitare le societa' emittenti di titoli negoziati nei mercati regolamentati e gli enti rappresentativi delle categorie di operatori ad una adesione generalizzata ai sistemi di deposito accentrato dei titoli; Ritenuto, d'intesa con la Banca d'Italia, che sia necessario portare tempestivamente a conoscenza degli operatori in valori mobiliari e del mercato nel suo complesso i termini previsti per la riduzione dei cicli operativi di borsa, emanando disposizioni circa gli adempimenti preliminari all'avvio del nuovo regime di liquidazione a contanti nonche' circa alcuni adempimenti complementari alla liquidazione delle operazioni in questione; Vista la nota n. 223790 del 2 ottobre 1991 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo della presente delibera, trasmesso dalla Consob alla Banca stessa con lettera DIR/91005042 del 2 ottobre 1991; Delibera: A decorrere dal 1 gennaio 1993, subordinatamente all'avvio a re- gime del sistema di riscontro delle operazioni previsto nell'ambito del sistema telematico delle borse valori italiane, tutti i contratti aventi ad oggetto titoli azionari, obbligazionari e di Stato negoziati nei mercati regolamentati, ad esclusione di quelli conclusi nel mercato telematico dei titoli di Stato, dovranno essere conclusi "a contanti", con liquidazione al terzo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione dei contratti stessi. Entro la data suddetta la Commissione procedera' alla riforma del mercato dei contratti a premio e, d'intesa con la Banca d'Italia, alla introduzione di un sistema di prestito di titoli. Inoltre, per il progressivo raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato, a decorrere dal 1 gennaio 1992, la liquidazione dei contratti a termine su valori mobiliari negoziati nei suddetti mercati regolamentati tra tutti gli operatori autorizzati dovra' essere effettuata obbligatoriamente a mezzo delle stanze di compensazione con l'intervento esclusivo della Monte Titoli S.p.a., per cio' che attiene alle movimentazioni dei titoli in consegna ed in ritiro dalle relative stanze. Entro il termine suddetto del 1 gennaio 1992 tutti gli operatori autorizzati dovranno avere perfezionato il loro rapporto di adesione, sia direttamente che per il tramite di altro operatore, alla stanza di compensazione anche di altra piazza, qualora sulla piazza sede della borsa valori presso la quale l'operatore risulta autorizzato non sia operante la "liquidazione dei titoli". Sempre entro il termine del 1 gennaio 1992, gli operatori suddetti dovranno assumere la qualita' di depositari presso la Monte Titoli S.p.a. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 2 ottobre 1991 Il presidente: PAZZI