COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 ottobre 1991 

  Disposizioni  concernenti le modalita' di tempo per la liquidazione
delle operazioni in valori mobiliari e gli adempimenti  complementari
a tali liquidazioni. (Deliberazione n. 5498).
(GU n.240 del 12-10-1991)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista   la   legge   7   giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
  Premesso  che  con  delibera  n.  4176  del  25  luglio  1989,   la
Commissione,  nel formulare il quadro degli interventi necessari allo
sviluppo delle linee del progetto di riforma della borsa valori  gia'
avviato  fin  dal  1985, ha indicato come essenziale e necessaria, ai
fini del regolare funzionamento del mercato, la  definizione  di  una
specifica  disciplina della liquidazione dei contratti incentrata, in
particolare,  sulla  riduzione  dei  cicli  operativi  di   borsa   e
sull'obbligo di liquidare le operazioni in valori mobiliari nei tempi
stabiliti   ed  esclusivamente  a  mezzo  della  relativa  stanza  di
compensazione;
  Premesso  che  per  gli  scopi  di  cui  sopra  ed  ai   fini   del
raggiungimento  di un piu' elevato livello di efficienza del mercato,
nella citata delibera,  la  Commissione  ha  attribuito  fondamentale
rilievo alla tempestiva realizzazione del sistema telematico di borsa
del  quale,  con  lettera  del 26 giugno 1987 erano state indicate al
Consorzio  camerale  per  il  coordinamento  delle  borse  valori  le
caratteristiche  essenziali, con particolare attenzione al sistema di
riscontro automatico dei contratti attraverso il quale assicurare  la
certezza delle fasi di liquidazione successive alla negoziazione;
  Considerato  che,  in  relazione al programma di studi, ricerche ed
analisi delineato nella citata delibera n. 4176 del 1989, con lettera
del 23 aprile 1990 la Commissione ha promosso, d'intesa con la  Banca
d'Italia  e  con  la partecipazione di rappresentanze delle categorie
degli operatori interessati, la costituzione di un gruppo  di  studio
per  l'esame dei problemi connessi alla riduzione dell'attuale durata
dei cicli operativi di borsa;
  Preso atto che il suddetto gruppo ha unanimamente convenuto che  la
riduzione  del  periodo  di liquidazione necessiti in via preliminare
dell'adesione di tutte le societa' emittenti di titoli  quotati  alla
Monte  Titoli  e  della  partecipazione di tutti gli intermediari sia
alle stanze di compensazione che al detto  sistema  Monte  Titoli  ai
fini  di  un  intervento  esclusivo di ques'ultimo nelle procedure di
liquidazione, e che  inoltre  il  nuovo  sistema  di  liquidazione  a
contanti  debba  potersi avvalere del supporto del sistema automatico
di riscontro dei contratti e di un adeguato sistema di  prestito  dei
titoli;
  Considerato  che  nelle  conclusioni  del  gruppo  di  studio sopra
menzionato e' stata indicata nel 1›  gennaio  1993  la  data  per  la
riduzione  dei  cicli  operativi  di  borsa e per la introduzione dei
termini di regolamento a contanti di tutti  i  contratti  sui  valori
mobiliari attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati;
  Visto  l'art. 22, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con il
quale e' attribuita alla Consob, d'intesa con la Banca  d'Italia,  la
potesta'  di  emanare  disposizioni concernenti le modalita' di tempo
per la liquidazione delle operazioni in valori mobiliari, nonche' gli
adempimenti complementari a tali liquidazioni;
  Vista la propria delibera n. 5446 del 7 agosto 1991 con la quale la
Commissione   ha   avviato   il   programma  di  interventi  relativo
all'imminente avvio  del  sistema  telematico  di  contrattazione  di
borsa,  imponendo  termini  obbligatori  per l'adesione al sistema di
riscontro e rettifica automatici delle negoziazioni di  borsa  e  per
l'adozione  del  sistema internazionale di identificazione dei titoli
conformemente allo standard ISO 6166;
  Considerati gli interventi svolti  allo  scopo  di  sollecitare  le
societa'  emittenti  di  titoli negoziati nei mercati regolamentati e
gli enti rappresentativi delle categorie di operatori ad una adesione
generalizzata ai sistemi di deposito accentrato dei titoli;
  Ritenuto, d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  che  sia  necessario
portare  tempestivamente  a  conoscenza  degli  operatori  in  valori
mobiliari e del mercato nel suo complesso i termini previsti  per  la
riduzione  dei  cicli operativi di borsa, emanando disposizioni circa
gli  adempimenti  preliminari   all'avvio   del   nuovo   regime   di
liquidazione    a   contanti   nonche'   circa   alcuni   adempimenti
complementari alla liquidazione delle operazioni in questione;
  Vista la nota n. 223790 del 2 ottobre 1991 con la  quale  la  Banca
d'Italia  ha  manifestato  la propria intesa sul testo della presente
delibera, trasmesso  dalla  Consob  alla  Banca  stessa  con  lettera
DIR/91005042 del 2 ottobre 1991;
                              Delibera:
  A  decorrere  dal 1› gennaio 1993, subordinatamente all'avvio a re-
gime del sistema di riscontro delle operazioni  previsto  nell'ambito
del sistema telematico delle borse valori italiane, tutti i contratti
aventi   ad  oggetto  titoli  azionari,  obbligazionari  e  di  Stato
negoziati nei mercati regolamentati, ad esclusione di quelli conclusi
nel mercato telematico dei titoli di Stato, dovranno essere  conclusi
"a  contanti",  con  liquidazione  al  terzo  giorno  di borsa aperta
successivo alla conclusione dei contratti stessi.
  Entro la data suddetta la Commissione procedera' alla  riforma  del
mercato  dei  contratti  a  premio e, d'intesa con la Banca d'Italia,
alla introduzione di un sistema di prestito di titoli.
  Inoltre, per il  progressivo  raggiungimento  dell'obiettivo  sopra
indicato,  a  decorrere  dal  1›  gennaio  1992,  la liquidazione dei
contratti a  termine  su  valori  mobiliari  negoziati  nei  suddetti
mercati  regolamentati  tra  tutti  gli  operatori autorizzati dovra'
essere  effettuata  obbligatoriamente  a  mezzo   delle   stanze   di
compensazione  con  l'intervento esclusivo della Monte Titoli S.p.a.,
per cio' che attiene alle movimentazioni dei titoli in consegna ed in
ritiro dalle relative stanze.
  Entro il termine suddetto del 1› gennaio 1992 tutti  gli  operatori
autorizzati dovranno avere perfezionato il loro rapporto di adesione,
sia  direttamente  che per il tramite di altro operatore, alla stanza
di compensazione anche di altra piazza,  qualora  sulla  piazza  sede
della  borsa  valori  presso la quale l'operatore risulta autorizzato
non sia operante la "liquidazione dei titoli".
  Sempre entro il termine del 1› gennaio 1992, gli operatori suddetti
dovranno assumere la qualita' di depositari presso  la  Monte  Titoli
S.p.a.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 2 ottobre 1991
                                                 Il presidente: PAZZI