MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 5 novembre 1991, n. 267 

  Procedure  e  criteri  per  la  concessione  delle  agevolazioni  a
sostegno  e  sviluppo  della  cooperazione  agricola   di   rilevanza
nazionale - Legge 10 luglio 1991, n. 201 - Circolare integrativa alla
precedente n. 262 del 5 agosto 1991.
(GU n.261 del 7-11-1991)
 
 Vigente al: 7-11-1991  
 

                                   Alle  organizzazioni  nazionali di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                  Alle regioni a statuto speciale  ed
                                  a  statuto  ordinario - Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano - Assessorati agricoltura e
                                  foreste
                                  Agli  istituti ed enti esercenti il
                                  credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
  Sono stati posti quesiti a questo  Ministero  in  ordine  a  talune
disposizioni applicative della circolare n. 262 del 5 agosto 1991 per
quanto riguarda:
    a)  le  modalita'  di  versamento  a capitale sociale nei casi di
acquisto della  maggioranza  o  dell'intero  pacchetto  azionario  di
societa' di capitali;
    b)  la  valutazione  dell'avviamento  dell'azienda commerciale da
acquisire;
    c) la collocazione del TFR tra le voci dell'indebitamento;
    d)  l'utilizzazione  dei  fondi  accantonati,  aventi  natura  di
riserve di utili, per gli aumenti di capitale sociale;
    e)  la  possibilita'  di  accesso alle provvidenze contributive e
creditizie da parte di consorzi anche costituiti in forma di societa'
di capitali, cui  partecipino  soci  produttori  che  conferiscono  i
propri    prodotti    per    la    lavorazione,    trasformazione   e
commercializzazione nel circuito del mercato  nazionale,  comunitario
ed internazionale.
  In  proposito  si forniscono i seguenti chiarimenti ad integrazione
ed esplicitazione dei principi contenuti nella  richiamata  circolare
n.  262  ed  in riferimento a quanto possa valere anche in riguardo a
precedenti disposizioni all'uopo diramate.
  In ordine al punto sub a) riguardante le modalita' di versamento  a
capitale  sociale  nei  casi  di  acquisto  di  aziende  e/o quote di
maggioranza o totalitarie di societa'  di  capitali  si  precisa  che
nell'ambito  degli investimenti finanziabili e' incluso l'acquisto di
aziende e/o l'acquisto di  quote  di  maggioranza  o  totalitarie  in
societa' di capitali.
  La spesa ammissibile in questi casi e' rappresentata dal patrimonio
netto  dell'azienda  acquisita,  come indicato nella circolare n. 236
del 20 aprile 1990, ed i cui componenti, esclusi i  beni  immateriali
(avviamento,    marchi,    ecc.)    registrati    a   costo   storico
(immobilizzazioni  tecniche)  vanno  rivalutati  ai  valori  correnti
attraverso apposita perizia.
  Resta  stabilito che, qualora il patrimonio netto cosi' determinato
risulti superiore al prezzo di acquisto, la spesa ammissibile  dovra'
corrispondere a quest'ultimo prezzo.
  Circa  il punto sub b) relativo alla valutazione dell'avviamento di
aziende commerciali da acquisire si puo' chiarire che nel caso in cui
oggetto dell'investimento sia l'acquisizione di  aziende  commerciali
secondo  le  modalita'  di  cui al punto precedente, il cui valore e'
evidentemente costituito  per  la  gran  parte  da  beni  immateriali
difficilmente   valutabili,   quali   l'avviamento,   e   considerato
l'interesse del sistema cooperativo di procedere ad  acquisizione  di
siffatti  beni,  il  valore,  riconosciuto  come  spesa  ammissibile,
comunque suffragato da  apposita  perizia,  puo'  essere  oggetto  di
contributo,  a  condizione  che  i  soci partecipino all'investimento
secondo le disposizioni contenute nella  circolare  n.    262  del  5
agosto 1991, elevandosi in tal caso la partecipazione finanziaria dei
soci dal 20 al 35% (25% nel Mezzogiorno).
  Per  quanto riguarda il punto sub c) relativo alla collocazione del
trattamento di fine rapporto tra le voci di indebitamento si  precisa
che  ai fini del calcolo dell'indice di struttura di cui al punto 3.4
della circolare n. 262, il trattamento di fine rapporto va ricompreso
nell'indebitamento a medio e lungo termine.
  In ordine al punto sub d) non si ritiene ammissibile  che  ai  fini
della  rappresentazione  e  determinazione del fabbisogno finanziario
occorrente  per  la  realizzazione  del   progetto   possano   essere
utilizzati  i  fondi  accantonati, aventi natura di riserve di utili,
per gli aumenti di capitale sociale.
  Quanto  sopra  risulta,  infatti,  escluso   esplicitamente   dalla
richiamata  circolare  n. 262 che al punto 4.1 stabilisce che ai fini
del finanziamento del progetto di fabbisogno finanziario "deve essere
messa in debita evidenza la quantita' delle  risorse  necessariamente
da fornirsi da parte dei soci o dei terzi".
  Per  quanto  riguarda  il  quesito  di  cui  al  punto  sub  e)  si
stabilisce,  a  seguito   dell'esame   compiuto   della   fattispecie
rappresentata,  che  i  consorzi fra produttori agricoli ancorche' in
forma di societa' di capitali, purche' gia'  costituiti  ed  operanti
alla  data  della  sopra  citata  circolare n. 262 del 5 agosto 1991,
possono beneficiare, alla pari delle societa' cooperative agricole di
rilevanza  nazionale  che  gestiscono  impianti  per  la  produzione,
lavorazione,   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli,  delle  stesse  provvidenze  contributive  e  creditizie  a
condizione che:
   1)  i  predetti  consorzi  siano  costituiti dagli stessi soggetti
produttori agricoli, avuto riguardo  alle  finalita'  dell'intervento
pubblico per la valorizzazione dei prodotti agricoli;
   2)  i  soci  produttori siano vincolati al conferimento dei propri
prodotti;
   3) siano evidenziati nelle relative norme statutarie le  finalita'
mutualistiche e l'assenza di scopi di lucro;
   4) risulti documentata la destinazione di parte di eventuali utili
annuali a riserva legale.
  Con   l'occasione   si  precisa,  inoltre,  che  l'ultimo  bilancio
approvato  dalle  cooperative  richiedenti  i  contributi  dev'essere
integrato  da  una relazione del collegio sindacale o da una societa'
di revisione, iscritta  all'albo  speciale  di  cui  all'art.  8  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1975, n. 136,
attestante l'effettuazione di  controlli  delle  principali  voci  di
bilancio.
  In  particolare,  il  collegio sindacale o la societa' di revisione
deve attestare la veridicita' delle  singole  poste  del  bilancio  e
dichiarare di avere effettuato i seguenti controlli:
   1)  immobilizzazioni materiali: il valore iscritto in bilancio non
e' superiore a quello corrente di mercato;
   2) partecipazioni: il valore iscritto in bilancio non e' superiore
a quello corrente di mercato;
   3) rimanenze di magazzino: sono  state  controllate  le  quantita'
fisiche  di  beni  in  giacenza alla data di chiusura dell'esercizio,
nonche' la loro valutazione in base ad  un  prezzo  non  superiore  a
quello desumibile dall'andamento di mercato;
   4)  crediti:  i  crediti  sono esistenti ed esigibili. Le presunte
perdite su crediti sono coperte dal fondo rischi su crediti;
   5) debiti: sono tutti iscritti in bilancio;
   6) fondo trattamento fine rapporto:  e'  adeguato  ai  diritti  di
anzianita' maturati a favore del personale dipendente;
   7)  conto  profitti  e  perdite:  i  costi  ed i ricavi sono stati
imputati  in  base   al   principio   della   competenza   economica,
indipendentemente   dalla  data  del  pagamento  o  dell'incasso  dei
medesimi;
   8) utile d'esercizio: e' stato correttamente determinato.
                                                   Il Ministro: GORIA