MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 dicembre 1991 

  Autorizzazione    all'ospedale    "Regina   Margherita",   compreso
nell'unita' sanitaria locale n. 41 Messina Nord, ad  avvalersi  della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la
fotoriproduzione  sostitutiva  delle  cartelle  cliniche  prodotte  a
partire dal 1› gennaio 1960.
(GU n.295 del 17-12-1991)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta n. 1484 del 24 aprile 1991 dell'ospedale "Regina
Margherita"  di  Messina, compreso nell'unita' sanitaria locale n. 41
Messina Nord, e - a completamento - le successive note n.  19853  del
20 maggio 1991 e n. 3311 del 20 agosto 1991;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il  comitato  di  settore  per  i   beni   archivistici   in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministero della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'ospedale "Regina Margherita" e' autorizzato  ad  avvalersi  della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le
cartelle cliniche prodotte a partire dal 1› gennaio 1960.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29 marzo  1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1991
                                               Il Ministro: ANDREOTTI