ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1991 

  Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli  uffici
di  statistica  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. (Direttiva n. 4).
(GU n.295 del 17-12-1991)

                      IL COMITATO DI INDIRIZZO
                           E COORDINAMENTO
                    DELL'INFORMAZIONE STATISTICA
  Visti  gli  articoli  3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, concernenti  i  compiti  del  Comitato  e  le
materie  oggetto  delle  direttive  e  degli  atti  di  indirizzo del
Comitato stesso;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  322/89,  le  attivita' e le funzioni degli uffici di
statistica,  oltre  che  dalle  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo  citato,  sono  regolate dalla legge 16 novembre 1939, n.
1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;
  Visto l'art. 10,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  322/89,
concernente  la  costituzione  di  uffici di collegamento del sistema
statistico nazionale;
  Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attivita'
e  delle  funzioni  degli  uffici  di  statistica  delle  camere   di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  ad integrazione
delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con  la
direttiva  n. 1 del 15 ottobre 1991 concernente "Disposizioni per gli
uffici  di  statistica  del  Sistema  statistico  nazionale,  di  cui
all'art.  3  del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e
loro eventuale riorganizzazione";
                             Delibera la
                           DIRETTIVA N. 4
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di
   statistica delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
   agricoltura.
  1.  Gli  uffici di statistica delle camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  devono  avere   funzioni   organicamente
distinte  da  quelle  degli  altri  servizi  camerali. L'autonomia e'
realizzata ponendo l'ufficio alle dirette dipendenze  del  segretario
generale o costituendo l'ufficio stesso come settore a se' stante.
  2.   Il   responsabile  dell'ufficio  deve  essere  un  funzionario
inquadrato nei profili camerali la cui declaratoria preveda  mansioni
statistiche,  ovvero  che,  in ogni caso, abbia precedenti esperienze
statistiche per aver diretto uffici di statistica, o per aver  curato
particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato
in  discipline  statistiche  o  affini, o che abbia superato corsi di
qualificazione professionale in materie statistiche  o,  ancora,  che
abbia  svolto  ricerche  o  pubblicato lavori di rilievo nello stesso
campo.
  3. Le attivita' e le funzioni  degli  uffici  di  statistica  delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, come
richiamato  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  322/89,  sono
regolate  dalla  legge  n.  1823/39  e  relative norme di attuazione,
nonche' dalle norme del decreto stesso e dalle direttive del Comitato
di indirizzo e coordinamento dell'informazione  statistica.  Inoltre,
gli  uffici  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura curano il  coordinamento  provinciale  delle  statistiche
economiche  di  rilevazione  diretta,  ivi  compresa la utilizzazione
statistica dei registri e degli albi camerali, anche mediante  intese
dirette con altri enti ed organismi.
  4.  Gli  uffici di statistica delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura possono costituire ai sensi  dell'art.  10,
comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 uffici di collegamento del
SISTAN con il pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
  5.   E'  compito  dell'ufficio  di  statistica  di  concordare  con
l'amministrazione  di  appartenenza  gli  adempimenti  di   carattere
organizzativo   e  gestionale  necessari  per  rendere  operative  le
disposizioni della presente direttiva.
  6.  L'ufficio  dovra'  informare  il  Comitato   di   indirizzo   e
coordinamento   dell'informazione   statistica   di   ogni  eventuale
difficolta' incontrata  nell'applicazione  delle  disposizioni  della
presente direttiva.
   Roma, 15 ottobre 1991
                                                   Il presidente: REY