Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Direttiva n. 4).(GU n.295 del 17-12-1991)
IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, le attivita' e le funzioni degli uffici di statistica, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili; Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89, concernente la costituzione di uffici di collegamento del sistema statistico nazionale; Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attivita' e delle funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione"; Delibera la DIRETTIVA N. 4 Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi camerali. L'autonomia e' realizzata ponendo l'ufficio alle dirette dipendenze del segretario generale o costituendo l'ufficio stesso come settore a se' stante. 2. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario inquadrato nei profili camerali la cui declaratoria preveda mansioni statistiche, ovvero che, in ogni caso, abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica, o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come richiamato all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/89, sono regolate dalla legge n. 1823/39 e relative norme di attuazione, nonche' dalle norme del decreto stesso e dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Inoltre, gli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano il coordinamento provinciale delle statistiche economiche di rilevazione diretta, ivi compresa la utilizzazione statistica dei registri e degli albi camerali, anche mediante intese dirette con altri enti ed organismi. 4. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono costituire ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 322/89 uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT. 5. E' compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva. 6. L'ufficio dovra' informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficolta' incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Roma, 15 ottobre 1991 Il presidente: REY