Approvazione di un tasso di premio non rientrante nel campo di applicazione di una tariffa di assicurazione sulla vita gia' approvata presentato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.(GU n.303 del 28-12-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 26 luglio 1991 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio non rientrante nel campo di applicazione di una tariffa di assicurazione sulla vita gia' approvata; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 125063 del 5 novembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. E' approvato il seguente tasso di premio non rientrante nel campo di applicazione di una tariffa di assicurazione sulla vita gia' approvata: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% di quello iniziale ed a premio annuo costante (tar. 11/S) per un assicurando di sessantanove anni, durata contrattuale dieci anni, pari a 96.00 per mille lire di capitale iniziale assicurato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 1991 Il Ministro: BODRATO