MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1991 

  Tasso  di  riferimento  da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio
1992, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio  assistite
dal  contributo  pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto
1989, n. 302.
(GU n.3 del 4-1-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante  la  disciplina  del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto  l'art.  7,  punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il  credito
peschereccio  di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo i
criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986  e  suc-
cessive modificazioni;
  Visto  il  proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il quale e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti   di   credito   per  le  operazioni  agevolate  di  credito
peschereccio  di  esercizio,  a  fronte  della  loro   attivita'   di
intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1992;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento di  cui  sopra  per  il
bimestre gennaio-febbraio 1992, ha reso noto che il costo medio della
provvista dei fondi e' pari all'11,85%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  peschereccio  di  esercizio, assistite dal concorso pubblico
negli interessi, e' pari,  per  il  bimestre  gennaio-febbraio  1992,
all'11,85%.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione  forfettaria
dell'1%, il tasso  di  riferimento  da  praticare,  per  il  bimestre
gennaio-febbraio  1992,  sulle  operazioni di credito peschereccio di
esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e'  pari
al 12,85%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI