N. 89 ORDINANZA 28 gennaio - 16 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso
 immotivato del p.m. - Insidacabilita' da parte del giudice -
 Inapplicabilita' della riduzione della pena  ex art. 442, secondo
 comma, del c.p.p. anche a dibattimento concluso - Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n.  81/1991) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, in relazione
 all'art. 442, stesso codice; c.p.p., art. 464, primo comma)
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 27, 101, 102 e 107).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
 GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.   Francesco
 Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 464, 438,
 primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura  penale,  in
 relazione  all'art. 442 dello stesso codice, promossi con le seguenti
 ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale  di  Genova  nel  processo  penale  a
 carico  di  Francesconi  David,  iscritta  al  n.  417  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2) ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Giudice per le indagini
 preliminari presso la Pretura circondariale di  Termini  Imerese  nel
 processo penale a carico di Coniglio Giuseppe, iscritta al n. 513 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Genova - chiamato ad emettere il decreto di citazione  a
 giudizio  immediato in conseguenza della mancata prestazione ad opera
 del Pubblico  ministero  del  consenso  alla  richiesta  di  giudizio
 abbreviato  che era stata avanzata dall'imputato opponente al decreto
 penale di condanna - ha, con ordinanza del 30 marzo 1990,  sollevato,
 in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  25,  27,  101, 102 e 107 della
 Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 464,  438,  primo
 comma,  e  440,  primo  comma,  del  codice  di  procedura penale, in
 relazione all'art. 442 dello stesso codice, "nella parte in  cui  non
 prevedono  che  il pubblico ministero, nel negare il proprio consenso
 alla definizione del processo con rito abbreviato 'allo  stato  degli
 atti' sia tenuto a motivarlo e "nella parte in cui, conseguentemente,
 non e' consentito al  giudice,  a  dibattimento  concluso,  di  poter
 ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e di poter
 applicare all'imputato la riduzione  di  pena  contemplata  nell'art.
 442, secondo comma, del codice di procedura penale";
      e che il Giudice per le indagini presso la Pretura circondariale
 di Termini Imerese  -  chiamato  ad  emettere  anch'esso  decreto  di
 citazione   a   giudizio   immediato  in  conseguenza  della  mancata
 prestazione  del  consenso  da  parte  del  pubblico  ministero  alla
 richiesta  di  giudizio  abbreviato  avanzata dall'imputato che aveva
 proposto  opposizione  al  decreto  penale  di  condanna  -  ha,  con
 ordinanza  del 5 giugno 1990, denunciato, in riferimento agli artt. 3
 e 24, secondo comma, della Costituzione,  l'illegittimita'  dell'art.
 464, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui
 il menzionato articolo del c.p.p. non prevede l'obbligo per  il  p.m.
 di  motivare  il proprio dissenso alla definizione dell'opposizione a
 decreto penale di condanna con il rito abbreviato e  nella  parte  in
 cui  non  prevede  la  possibilita'  per  il  giudice  di valutare le
 motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso, al fine di
 applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma,
 del c.p.p.";
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in
 via preliminare, inammissibile e, in subordine, non fondata;
    Considerato  che  le  ordinanze  sollevano  questioni  identiche o
 analoghe e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che  questa  Corte  con  sentenza  n.  81 del 1991 ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale del combinato  disposto  degli  artt.
 438,  439,  440  e 442 del codice di procedura penale, nella parte in
 cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di  dissenso,  sia
 tenuto  ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che
 il giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
 dissenso  del  pubblico  ministero,  possa  applicare all'imputato la
 riduzione di pena contemplata dall'art.  442,  secondo  comma,  dello
 stesso  codice,  nonche', in applicazione dell'art. 27 della legge 11
 marzo 1953, n. 87,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  464,
 primo  comma,  del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad
 enunciarne  le  ragioni  e  nella  parte  in  cui  non prevede che il
 giudice, quando a dibattimento concluso,  ritiene  ingiustificato  il
 dissenso  del  pubblico  ministero,  possa  applicare all'imputato la
 riduzione di pena contemplata dall'art.  442,  secondo  comma,  dello
 stesso codice;
      che,  di  conseguenza,  le  questioni qui proposte devono essere
 dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438,  primo  comma,  e  440,
 primo  comma,  del  codice di procedura penale, in relazione all'art.
 442  dello  stesso   codice,   gia'   dichiarati   costituzionalmente
 illegittimi  nel loro combinato disposto, unitamente all'art. 439 del
 codice di procedura penale, con sentenza n. 81 del 1991, nella  parte
 in  cui  non  prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
 sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non  prevede
 che   il   giudice,   quando,   a   dibattimento   concluso,  ritiene
 ingiustificato il dissenso del pubblico  ministero,  possa  applicare
 all'imputato  la  riduzione  di  pena contemplata dall'art. 442 dello
 stesso codice,  questione  sollevata  dal  Giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo
 1990;
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di
 procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
 applicazione dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  con
 sentenza  n.  81  del  1991,  nella  parte  in cui non prevede che il
 pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad  enunciare  le
 ragioni  e  nella  parte in cui non prevede che il giudice, quando, a
 dibattimento  concluso,  ritiene  ingiustificato  il   dissenso   del
 pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
 contemplata dall'art. 442 dello stesso  codice,  questione  sollevata
 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova
 con ordinanza del 30  marzo  1990  e  dal  Giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  Pretura circondariale di Termini Imerese con
 ordinanza del 5 giugno 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0209