N. 93 SENTENZA 28 gennaio - 16 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Universita' - Idoneita' a professore associato -
 Terza tornata dei giudizi - Tecnici laureati Esclusione dalla
 ammissione - Tornata riservata a coloro che avrebbero maturato il
 diritto in tempo successivo alla prima Non fondatezza nei sensi di
 cui in motivazione.
 
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5; d.P.R. 11 luglio 1980, n.
 382, art. 50).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici:  dott.  Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe BORZELLINO, dott.
 Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.
 Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge
 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
 docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di  formazione  e per la
 sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11  luglio
 1980,  n.  382  (Riordinamento  della docenza universitaria, relativa
 fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione   organizzativa   e
 didattica),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  1› giugno 1990 dal
 T.A.R. per il  Lazio  -  Sezione  staccata  di  Latina,  sul  ricorso
 proposto   da   Pignatti   Carla   ed   altri   contro  il  Ministero
 dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, iscritta al n. 668  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Pignatti Carla ed altri nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  gennaio  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Udito  l'avvocato  Giuseppe De Vergottini e l'Avvocato dello Stato
 Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ordinanza emessa il 1› giugno 1990 (R.O. n. 668) il Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio - Sezione staccata  di  Latina,
 sul  ricorso  proposto da Carla Pignatti ed altri contro il Ministero
 dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  ha  sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  97  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 5  della  legge  21  febbraio
 1980,  n.  28  (Delega  al Governo per il riordinamento della docenza
 universitaria  e   relativa   fascia   di   formazione   e   per   la
 sperimentazione  organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio
 1980 n. 382  (Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa
 fascia   di   formazione   nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
 didattica) "nella parte in cui non contemplano i tecnici laureati fra
 i  soggetti da ammettersi alla terza tornata dei giudizi di idoneita'
 a professore associato, in  tal  modo  introducendo  una  irrazionale
 disparita' di trattamento con gli assistenti del ruolo ad esaurimento
 in  possesso  di  requisiti  didattici  e  scientifici  da   ritenere
 identici".
    I  ricorrenti  avevano  impugnato il decreto ministeriale 4 luglio
 1989, recante l'indizione della terza tornata di giudizi  idoneativi,
 nella  parte  in  cui  non include, appunto, i tecnici laureati tra i
 soggetti che possono partecipare alle predette prove.
    Il  Giudice  remittente,  considerato  che  restano  esclusi dalla
 tornata i "tecnici laureati" ai quali l'art. 50 d.P.R.   n.  382  del
 1980  consente la partecipazione soltanto alle prime due, rileva che,
 come gia' evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza  n.  89
 del   1986,   nelle   "fasi   anteriori  e  di  avvio  della  riforma
 universitaria"  si  e'  verificata  una  situazione  di   sostanziale
 identita' fra le figure dei "tecnici laureati" e degli "assistenti" e
 osserva che la descritta parita' di trattamento  e'  stata  disattesa
 dal  legislatore  in  relazione  alla  terza tornata, per la quale e'
 prevista la partecipazione dei soli assistenti che abbiano maturato i
 requisiti dopo l'indizione della prima tornata, non anche dei tecnici
 laureati  in  pari  situazione,  risultati  vincitori   di   concorsi
 espletati dopo tale data.
    Ad  avviso  del  Collegio,  la descritta diversita' di trattamento
 limitata   alla   sola   terza   tornata   non   troverebbe    logica
 giustificazione   e  sicuramente  vanifica  la  conclamata  identita'
 sostanziale fra le due categorie prese in considerazione.
    Peraltro  la  ricordata  sentenza  (n.  89  del  1986) della Corte
 costituzionale ha avuto modo di porre in evidenza come  "il  precetto
 che  consenti'  l'ammissione dei tecnici laureati non puo' cessare di
 esplicarsi fino a quando non abbia  espresso  tutta  la  sua  energia
 operatrice";  all'incontro, secondo il Giudice a quo tale effetto non
 si e' effettivamente verificato perche' i tecnici laureati continuano
 a  rimanere  esclusi  dalla  terza  tornata  idoneativa:  sicche' gli
 articoli 5 della legge di delega 21 febbraio 1980  n.  28  e  50  del
 decreto  delegato  11  luglio  1980  n. 382 appaiono, in tali limiti,
 elusivi dei precetti contenuti negli artt. 3 e 97 Cost.
    Con  atto  depositato  il  14  novembre  1990  e'  intervenuto  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale dello Stato, osservando che trattasi di una
 categoria che non puo' vantare posizioni di  comparabilita'  rispetto
 alle  altre  previste  dal bando di indizione della terza tornata, in
 quanto  non   chiamata   a   svolgere   istituzionalmente   attivita'
 didattico-scientifica.
    Pertanto  l'ammissione ai precedenti giudizi idoneativi in prima e
 in seconda tornata e' avvenuta solo in via transitoria, in base a una
 mera identita' di fatto.
    In conseguenza, la questione non appare fondata.
    Le  parti  private hanno insistito per l'accoglimento, in adesione
 ai contenuti dell'ordinanza di rimessione.
                         Considerato in diritto
    1.1  - Con la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per
 il riordinamento della docenza universitaria  e  relativa  fascia  di
 formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) art. 5
 ed il conseguente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento  della
 docenza   universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
 sperimentazione organizzativa e didattica)  art.  50  furono  dettate
 norme  per  l'inquadramento, in prima applicazione e a domanda, nella
 fascia dei professori associati di specifiche categorie  di  soggetti
 esplicanti  determinate  attivita'  universitarie. Tra i beneficiari,
 per quel che qui interessa, furono  inseriti  i  tecnici  laureati  a
 condizione  che  - entro l'anno accademico 1979/80 - avessero svolto,
 debitamente  documentato,  un  triennio  di  attivita'  didattica   e
 scientifica.
    Furono  cosi'  previste  per  le categorie ammesse - e anche per i
 tecnici laureati percio' - due  tornate  di  giudizi  idoneativi,  da
 indirsi  la  prima entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma
 delegata (cioe', in astratto, entro il 30 ottobre 1980), entro il  31
 dicembre 1982 la seconda: art. 52, terzo e quarto comma d.P.R. n. 382
 del 1980.
    Per  coloro  il  cui  diritto  a  partecipare al giudizio maturava
 successivamente alla  prima  tornata  venne  disposto,  peraltro,  lo
 svolgimento  di una terza, "ad essi riservata" ai sensi dell'art. 52,
 quinto comma d.P.R. citato.
    1.2 - Sul piano operativo, la categoria dei tecnici venne ammessa,
 pertanto,  alla   prima   e   alla   seconda   tornata   di   giudizi
 (rispettivamente indette con bandi pubblicati il 12 gennaio 1981 e il
 10 agosto  1983)  non  pero'  alla  terza  di  cui  al  provvedimento
 pubblicato    il    1›    agosto    1989:    si   ritenne,   infatti,
 dall'Amministrazione interessata che avendo ad  essa  titolo  per  il
 complesso  delle  disposizioni  qui descritte (supra 1.1) solo coloro
 che maturavano il diritto  successivamente  alla  prima  tornata,  la
 categoria  dei  tecnici  ne restasse normativamente esclusa. In altre
 parole, l'esercizio  del  diritto  -  nonostante  il  titolo  per  la
 partecipazione  fosse  stato  riconosciuto - sarebbe rimasto peraltro
 consunto in precedenza, per lo sbarramento alle valutazioni  disposto
 col  termine  dell'anno 1979/80: coloro che fossero stati in possesso
 del detto requisito  temporale  avrebbero  potuto  gia'  in  partenza
 partecipare alla prima tornata, cosi' precludendosi la terza.
    1.3  -  Il  remittente  dubita  della  esclusione  sul piano della
 legittimita' delle norme (art. 5 legge n. 28 e art. 50 d.P.R. n. 382)
 assumendo  una  irrazionale disparita' di trattamento ex art. 3 della
 Costituzione con la conseguente violazione, nella  distorta  sequenza
 attuativa,  anche  dei  principi  del  buon  andamento  organizzativo
 tutelato dal successivo art. 97.
    2.1 - La questione non e' fondata secondo quanto in appresso.
    Va  precisato, intanto, che il tertium comparationis nell'avanzata
 ipotesi di disparita' non e' tanto da ricercarsi  nella  comparazione
 con  la  categoria  degli  assistenti,  l'equiparazione  essendo gia'
 occorsa a monte, attraverso quelle ricordate previsioni normative che
 ebbero a consentire l'ammissione dei tecnici ai giudizi di prima e di
 seconda tornata.
    L'indagine  va  meglio  rivolta,  cosi' come la difesa delle parti
 private ha accennato oralmente, all'ambito interno  della  categoria,
 tra   gli  stessi  tecnici  ammessi  cioe'  alle  prime  due  tornate
 idoneative ma non alla terza: cio' per le  preclusioni  ostative  sul
 piano  temporale  di  cui  si  e'  discusso e le conseguenze relative
 (supra 1.2).
    2.2 - Cosi' circoscritta la vicenda per i fini di causa, rileva la
 Corte  che  l'anzidetto  diritto  all'usufruibilita'   del   triennio
 (1979/80)  riveste e poteva rivestire concreto significato sol quando
 riferibile alla  prima  tornata:  tenuto  conto  della  indizione  di
 questa,  secondo legge, per il finire del 1980, il triennio utile, in
 sostanza il piu'  favorevole  agli  interessati  abilitati  a  quella
 partecipazione,  non  poteva che concludersi con lo spirare dell'anno
 accademico immediatamente anteriore, il 1979/80 appunto: data  questa
 la  cui razionalita', cosi' evidenziata, proiettava necessariamente i
 suoi effetti, nella meccanica del susseguirsi  delle  tornate,  anche
 sulla seconda, correlata pressoche' del tutto alla prima. Sicche' tal
 data  a  fugar  dubbi  venne,  in  via  d'interpretazione  autentica,
 ripetuta e puntualizzata (legge 9 dicembre 1985, n. 705: art. 9).
    2.3  -  Diverso  si  presenta  il  meccanismo  della terza tornata
 (riservata nei sensi piu' sopra indicati):  mentre  per  la  seconda,
 infatti,   l'eventualita'   di   maturazione  del  diritto  in  tempi
 successivi alla  prima  fu  prevista  come  eccezione  rispetto  alla
 indizione  per  la  generalita'  dei  casi (e ad evitarsi difformita'
 d'ordine temporale  intervenne  percio',  per  uniforme  trattamento,
 l'interpretazione  fornita con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985),
 la terza tornata fu prospettata in apice come riservata  generalmente
 a  coloro  che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla
 prima. A questo punto, considerandosi tutto quanto innanzi  chiarito,
 lo  sbarramento  al  1979/80  venne  a perdere significati concreti e
 attuali.
    Conclusivamente,  dalle  norme impugnate, in certo senso complesse
 ma  pur  tuttavia  organiche  nella  loro   sequenza,   non   risulta
 l'esclusione  dalla  terza  tornata  dei  tecnici  laureati che hanno
 maturato il triennio successivamente al periodo  anzidetto,  per  cui
 l'interpretazione delle norme in esame qui fornita non confligge, sul
 piano della legittimita' costituzionale, con i parametri invocati.
    Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di
 attivita'  scientifica  e  didattica,  il  compimento  di  esso  puo'
 intendersi  cosi'  compreso  fra  la  scadenza  dei  termini  per  la
 presentazione delle  domande  di  partecipazione  fissati  dal  bando
 relativo  alla  prima  tornata (13 aprile 1981) e quella dell'analogo
 bando per la terza.
    Tutto  cio' vale e puo' valere, ovviamente, solo nei confronti dei
 "tecnici laureati",  per  quei  soggetti,  cioe',  ab  origine  cosi'
 assunti  nei  ruoli secondo le disposizioni dettate per la categoria,
 con certa esclusione  di  soggetti  che  abbiano  fruito  di  diversa
 diretta   immissione   in   ruolo,   a   seguito  del  nuovo  assetto
 retributivo-funzionale del personale dello  Stato  (legge  11  luglio
 1980,  n.  312  e  provvedimenti  successivi  di attuazione nell'area
 universitaria).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 5 della legge 21  febbraio
 1980,  n.  28  (Delega  al Governo per il riordinamento della docenza
 universitaria  e   relativa   fascia   di   formazione   e   per   la
 sperimentazione  organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 382 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa
 fascia   di   formazione   nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
 didattica)  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  per il Lazio - Sezione
 staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
                          Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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