N. 94 SENTENZA 11 - 16 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Istruzione pubblica - Regione Sicilia - Istituti di istruzione
 artistica, professionale e tecnica - Immissione in ruolo di personale
 gia' in servizio ma non specializzato - Non fondatezza  nei sensi di
 cui in motivazione.
 
 (Legge regione Sicilia, approvata il 19 luglio 1990, art. 10, sesto
 comma).
 
 (Statuto speciale della regione siciliana, art. 17).
 
 Istruzione pubblica - Regione Sicilia - Inquadramento in ruolo del
 personale incaricato della presidenza degli istituti regionali di
 istruzione artistica, professionale e tecnica Prescindibilita' dai
 titoli di studio e di abilitazione previsti  dalla legislazione
 statale - Norma sostituita con altra diversa  disposizione (legge
 regionale 5 gennaio 1991, n. 2) Cessazione della materia del
 contendere.
 
 (Legge regione Sicilia, approvata il 19 luglio 1990, art. 17, secondo
 comma)
 
 (Cost. art. 97, primo comma e art. 17 Stat. spec. reg. Sicilia).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici:  dott.  Aldo  CORASANITI,  prof.  Giuseppe BORZELLINO, dott.
 Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo  SPAGNOLI,  prof.
 Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 10, comma
 sesto, e 17, comma secondo, del disegno  di  legge  approvato  il  19
 luglio  1990  dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto:
 "Riordinamento degli  istituti  regionali  di  istruzione  artistica,
 professionale  e  tecnica" promosso con ricorso del Commissario dello
 Stato per  la  Regione  siciliana,  notificato  il  26  luglio  1990,
 depositato  in  cancelleria il 3 agosto 1990 ed iscritto al n. 55 del
 registro ricorsi 1990;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  gennaio  1991  il  Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e
 l'avv. Francesco Tinaglia per la Regione Sicilia;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 26 luglio 1990, il Commissario
 dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 10, sesto
 comma,  e  17,  secondo  comma, del disegno di legge n. 641 (Riordino
 degli istituti regionali di  istruzione  artistica,  professionale  e
 tecnica),  approvato  il  19  luglio  1990  dall'Assemblea  Regionale
 Siciliana, deducendo violazione degli artt. 8, 9 e 10 del  d.P.R.  31
 ottobre  1975,  n.  970, e dell'art. 27 del d.P.R. 31 maggio 1974, n.
 417, in relazione ai limiti  posti  dall'art.  17,  lett.  d),  dello
 Statuto  Speciale  per  la  Regione  Siciliana, nonche' dell'art. 97,
 comma primo, della Costituzione.
    Premette  il  ricorrente  che  con  il  disegno di legge n. 641 il
 legislatore regionale  ha  provveduto  all'organica  ristrutturazione
 degli  istituti  regionali  di  istruzione artistica, professionale e
 tecnica, alla disciplina dello stato giuridico del relativo personale
 ed  all'immissione  in ruolo del personale gia' in servizio, operando
 nell'ambito di una materia che, ai  sensi  dell'art.  17,  lett.  d),
 dello  Statuto  Speciale,  rientra nella competenza legislativa della
 Regione Siciliana, a condizione che vengano osservati  i  limiti  dei
 principi  ed  interessi generali cui si informa la legislazione dello
 Stato.
    Cio' posto, viene censurato l'art. 10, comma sesto, del disegno di
 legge, il quale prevede l'immissione in ruolo e  l'assegnazione,  non
 definitiva,  presso  gli  istituti  professionali  per  ciechi, degli
 insegnanti non  di  ruolo  in  servizio  presso  detti  istituti,  in
 possesso   del  prescritto  titolo  di  studio  o  dell'abilitazione,
 ancorche'  privi  della  specializzazione  per  l'insegnamento  negli
 istituti professionali per ciechi. Osserva infatti il ricorrente che,
 secondo i principi della  legislazione  statale,  per  l'insegnamento
 negli  istituti  che perseguono particolari finalita' di educazione e
 rieducazione di minori in stato di difficolta' (ciechi  e  sordomuti)
 e' necessario il possesso del titolo di specializzazione conseguito a
 seguito della  frequenza  di  un  corso  teorico-pratico,  di  durata
 biennale,  presso  istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica
 istruzione (artt. 8, 9 e 10 d.P.R. n. 970 del 1975).
    Non richiedendo tale specializzazione, il legislatore regionale ha
 quindi violato i limiti fissati dall'art. 17 dello Statuto  Speciale.
    Oggetto  di censura e' anche l'art. 17, secondo comma, del disegno
 di legge, secondo il quale per l'inquadramento in ruolo del personale
 incaricato  della  presidenza  degli istituti regionali "si prescinde
 dai titoli di studio e di abilitazione previsti dall'art.  27,  comma
 terzo,  del  d.P.R.  31  maggio  1974,  n.  417".  Rileva  invero  il
 ricorrente che tale disposizione, dettata da esigenze di sanatoria di
 situazioni in atto, si pone in contrasto con l'ordinamento statale di
 riferimento, nel quale e' sempre previsto, anche al  di  fuori  delle
 normali  procedure concorsuali, l'imprescindibile possesso del titolo
 di studio specifico  per  l'accesso  ad  una  determinata  qualifica,
 nonche'  dell'abilitazione,  considerata  quale occasione di verifica
 dell'idoneita' a svolgere  le  mansioni  connesse  con  la  qualifica
 stessa.  Alla  violazione  dell'art.  17  dello  Statuto  Speciale si
 accompagna, in questo caso, quella dell'art. 97, comma  primo,  della
 Costituzione,  apparendo  leso  il principio del buon andamento della
 pubblica amministrazione da una disposizione che consente di affidare
 la  gestione  didattica,  amministrativa e contabile di una struttura
 scolastica ad un soggetto  del  quale  non  sono  valutabili  ne'  la
 preparazione  professionale, per la carenza del titolo di studio, ne'
 l'idoneita'  a  svolgere  le   relative   mansioni,   per   l'assenza
 dell'abilitazione.
    2.  -  Avanti  a questa Corte si e' costituito il Presidente della
 Regione Siciliana, contestando la fondatezza del ricorso.
    Deduce  il  resistente  che  l'art.  10,  comma sesto, della legge
 approvata il 19 luglio 1970 non esclude la  necessita'  del  possesso
 della   specializzazione   per  l'insegnamento  presso  gli  istituti
 professionali per i ciechi, prevista dalla legislazione statale.
    Ed  infatti,  nell'art.  18  della  legge  impugnata  non  risulta
 compreso tra le disposizioni abrogate l'art. 2 della legge  regionale
 26  luglio  1982,  n. 68, il quale stabilisce che l'ordinamento degli
 istituti professionali per i ciechi regionali si  conforma  a  quello
 dei  corrispondenti  istituti  statali,  e l'identita' di ordinamento
 comprende, evidentemente, anche l'uniformita'  dei  titoli  richiesti
 per l'insegnamento.
    La   persistente   necessita'   della  specializzazione,  ai  fini
 dell'insegnamento, risulta del resto  dal  combinato  disposto  degli
 artt. 10 e 13 della legge approvata il 19 luglio 1970. Il Commissario
 dello Stato ha infatti omesso di considerare che la norma  impugnata,
 pur  attribuendo  agli  insegnanti  in  possesso  di  tutti gli altri
 titoli, ad eccezione della specializzazione per l'insegnamento  negli
 istituti professionali per ciechi, il diritto all'ammissione in ruolo
 sulla base della graduatoria regionale per la  rispettiva  classe  di
 concorso,   di   cui   al   precedente   comma   quinto,  li  esclude
 dall'assegnazione   definitiva   di   sede   presso   gli    istituti
 professionali per ciechi medesimi e che l'art. 13, comma terzo, della
 stessa legge dispone che qualora tutto il personale docente di  ruolo
 e  non  di  ruolo non possa essere pienamente utilizzato in attivita'
 didattiche per le ore per  le  quali  tale  utilizzazione  non  possa
 avvenire, venga addetto ad attivita' amministrative.
    Per  quanto  concerne  l'impugnazione dell'art. 17, secondo comma,
 del  disegno  di  legge,  il  quale  consente  di  prescindere,   per
 l'immissione   in  ruolo  del  personale  direttivo  incaricato,  dal
 possesso del titolo di studio (laurea richiesta per  l'ammissione  ai
 concorsi  a cattedra di materie tecniche degli istituti professionali
 e tecnici: art. 27 d.P.R.  n. 417 del 1974) e  dell'abilitazione,  il
 resistente  osserva  che  la  disposizione  risponde  all'esigenza di
 sanare la specifica posizione del preside incaricato di uno  dei  due
 istituti  professionali per ciechi esistenti nella regione. Essa, del
 resto, non si pone in contrasto con i  princi'pi  della  legislazione
 nazionale,   poiche'  in  questa  non  mancano  norme  che,  pur  non
 apportando espressamente deroga al requisito del possesso dei  titoli
 di  cui  all'art.  27 del d.P.R. n.  417 del 1974 per l'immissione in
 ruolo del personale direttivo, sostanzialmente consentono che  questa
 avvenga  anche in assenza dei titoli suindicati (art.16, primo comma,
 del  decreto-legge  3  maggio   1988,   n.   140,   convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge  4 luglio 1988, n. 246, e art. 11, terzo
 comma, del decreto-legge 6 novembre 1989,  n.  357,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417).
    3.  -  L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria per
 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale  ha
 informato  che  il  24 ottobre 1990 e' stato presentato all'Assemblea
 regionale un disegno di legge volto a modificare  in  senso  conforme
 alla  Costituzione  l'art. 17, secondo comma, del disegno di legge n.
 641, oggetto di impugnativa.
    Il  Presidente della Regione Siciliana ha depositato memoria nella
 quale ha ribadito le precedenti deduzioni.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana ha
 impugnato avanti a questa Corte gli artt.  10,  sesto  comma,  e  17,
 secondo  comma,  del  disegno  di  legge  approvato il 19 luglio 1990
 dall'Assemblea regionale Siciliana (e  successivamente  promulgato  e
 pubblicato come legge 5 settembre 1990 n. 34) concernente il Riordino
 degli istituti regionali di  istruzione  artistica,  professionale  e
 tecnica,  deducendo  la violazione dei principi ed interessi generali
 cui si informa la legislazione dello Stato, ai quali la Regione  deve
 attenersi  nell'esercizio  della  potesta' legislativa concorrente ad
 essa attribuita nelle materie previste  dall'art.  17  dello  Statuto
 speciale  (nella  specie in quella dell'istruzione media, di cui alla
 lettera d).
    2.  -  L'art.  10,  sesto  comma,  prevede l'immissione in ruolo e
 l'assegnazione, presso gli istituti professionali per  ciechi,  degli
 insegnanti  non di ruolo in servizio presso i detti istituti, i quali
 siano  in  possesso  del  prescritto  titolo  di   studio   e   della
 abilitazione,    anche    se   privi   della   specializzazione   per
 l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi.  Quest'ultima
 esenzione  contrasterebbe, secondo il ricorrente, con la legislazione
 statale, che eleva a requisito necessario  per  l'insegnamento  nelle
 scuole  per  non  vedenti  il possesso del titolo di specializzazione
 ottenuto a seguito della frequenza di un  corso  teorico-pratico,  di
 durata  biennale,  presso  istituti  riconosciuti dal Ministero della
 pubblica istruzione (art. 10 d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970).
    3.  -  Osserva la Corte che esattamente il Commissario dello Stato
 postula l'inderogabilita' del principio, sancito  dalla  legislazione
 statale,  secondo  il  quale  l'insegnamento  ai  minori  in stato di
 difficolta', quali sono i non vedenti (o i sordomuti) non puo' essere
 impartito  se  non  da  docenti  che abbiano conseguito una specifica
 specializzazione, che li qualifica, sul piano professionale,  come  i
 piu'  idonei  a  porsi  adeguatamente  in rapporto con allievi aventi
 esigenze assolutamente peculiari.
    Tale  principio peraltro - come altrettanto esattamente la Regione
 ha sostenuto nella sua difesa - non e' violato dalla norma  impugnata
 se  questa  sia  interpretata  nel  quadro  della normativa in cui si
 colloca, come desumibile anche da  altre  disposizioni  dello  stesso
 disegno di legge regionale.
    Ai  fini  della  sistemazione  in  ruolo del personale docente, in
 servizio presso le istituzioni scolastiche  individuate  nell'art.  1
 del disegno di legge (istituti regionali d'arte, scuole medie annesse
 ai  predetti  istituti,  istituti  tecnici  femminili   ed   istituti
 professionali  per  ciechi),  l'art.  10,  quinto  comma,  prevede la
 formazione, sulla base dei titoli di servizio e  di  studio,  di  una
 graduatoria  regionale  "per  classi  di  concorso"  -  e  cioe'  con
 riferimento alle materie di insegnamento, e non alla tipologia  degli
 istituti  -  in  base  alla  quale  procedere  all'assegnazione degli
 insegnanti e delle sedi. A sua volta, il sesto comma, qui  impugnato,
 considera  la  posizione  dei docenti in servizio presso gli istituti
 professionali per ciechi, che siano in possesso del titolo di  studio
 e  dell'abilitazione,  ma  non  siano  muniti  della specializzazione
 necessaria  per  insegnare  presso  tali  istituti,  e  ne   consente
 l'immissione   nel   ruolo,   per   classe   di  concorso,  ma  senza
 l'assegnazione definitiva di sede presso gli  istituti  professionali
 per ciechi.
    Ne  deriva  che i detti docenti non potranno essere utilizzati per
 l'insegnamento ai non vedenti, ma dovranno essere assegnati ad  altro
 tipo  di  scuola  (istituti  d'arte,  scuole  medie annesse, istituti
 tecnici femminili), con pieno rispetto, quindi, del  principio  della
 legislazione statale invocato dal ricorrente.
    Qualora  poi il personale suindicato non possa essere assegnato ad
 altro tipo di scuola - per carenza di  posti  o  perche'  immesso  in
 ruolo   per   classi  di  concorso  ivi  non  esistenti  -  alla  sua
 utilizzazione  provvede  l'art.  13,   ultimo   comma,   prevedendone
 l'impiego in attivita' amministrative.
    5.  -  L'art.  17, secondo comma, del disegno di legge prevede che
 per  l'inquadramento  in  ruolo  del   personale   incaricato   della
 presidenza   degli   istituti   regionali  di  istruzione  artistica,
 professionale e tecnica si  prescinde  dai  titoli  di  studio  e  di
 abilitazione  previsti  dalla legislazione statale (art. 27 d.P.R. 31
 maggio 1974,  n.  417).  Questa  esenzione,  secondo  il  ricorrente,
 violerebbe  i limiti imposti alla legislazione regionale dall'art. 17
 dello Statuto speciale, nonche' l'art. 97 della Costituzione.
    Senonche',  con  legge  regionale  5  gennaio  1991, n. 2, recante
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre  1990,  n.
 34,  la norma impugnata e' stata sostituita con altra disposizione di
 diverso tenore.
    Cio' determina la cessazione della materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)  dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui in motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art.  17
 dello  Statuto speciale per la Regione Siciliana, dell'art. 10, sesto
 comma, della legge della Regione Siciliana, approvata  il  19  luglio
 1990,  recante  "Riordinamento degli istituti regionali di istruzione
 artistica, professionale e  tecnica"  (successivamente  promulgata  e
 pubblicata  come  legge regionale 5 settembre 1990, n. 34), sollevata
 dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con  il  ricorso
 indicato in epigrafe;
    2)  dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  relazione
 all'impugnazione dell'art.  17,  secondo  comma,  della  legge  della
 Regione  Siciliana  sopra  indicata,  proposta  dal Commissario dello
 Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
                          Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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