N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1990

                                 N. 84
 Ordinanza  emessa  il  30  ottobre  1990  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento  penale  a
 carico di Leoni Sauro ed altri
 Processo  penale  -  Udienza  preliminare  -  Atti  delle  parti,  in
 particolare: c.t.p. e relative controdeduzioni  -  Lamentata  carente
 disciplina  relativa  al  contraddittorio  processuale  - Conseguente
 lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 421).
 (Cost., artt. 2, 3 e 24).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito   dell'odierna  udienza  preliminare  31  ottobre  1990,
 dovendosi provvedere sulle eccezioni rituali  svolte  preliminarmente
 da tutte le parti private;
    Ritenendosi che la disciplina dell'udienza preliminare costituisca
 lex specialis qui derogat legi generali quindi la species rispetto al
 genus  offerto  dal procedimento di udienza in camera di consiglio di
 cui all'art. 127 del nuovo c.p.p., il quale contempla  in  genere  il
 concetto  di udienza camerale, non pubblica, bensi' contrassegnata da
 un pubblico selezionato costituito  dalle  sole  parti,  pubbliche  e
 private, interessate al procedimento;
    Poiche'   in  detto  contesto  deve  inquadrarsi  il  primo  comma
 dell'art.  121  stesso  codice  che  contempla  il   deposito   nella
 cancelleria  ad  opera  delle  parti  e dei difensori relativamente a
 "memorie  o  richieste  scritte",  e  sulle  richieste   virtualmente
 formulate  il  giudice  provvede  senza  ritardo  e  comunque,  salvo
 specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni;
    Poiche'   l'art.   121   e'  limitato  alla  fase  delle  indagini
 preliminari,   in   cui   ci   troviamo   di   fronte    a    persone
 indagate-indiziate,  e  non  si  estende agli imputati, questi ultimi
 relativi  all'udienza  preliminare,  cui  si   perviene   a   seguito
 dell'esercizio effettivo dell'azione penale da parte del p.m.;
    Stante quindi la peculiarita' ed autonomia logica delle rispettive
 situazioni giuridiche;
    Poiche'  quindi  le lacune vistose e macroscopiche della normativa
 sulla udienza preliminare (articoli 421 e 422 del nuovo  c.p.p.)  non
 possono,   o  per  lo  meno  non  sembrano  potersi  colmare  facendo
 riferimento  all'art.  121  del  codice,  in  quanto  questo   ultimo
 contempla il procedimento, mentre la normativa successiva riguarda il
 processo;
    Atteso  che  cio'  configura  una  violazione degli articoli 2 e 3
 della Costituzione, in quanto, rispetto alla normativa che disciplina
 l'udienza  dibattimentale,  le  cui  eventuali  lacune possono essere
 colmate in via esegetica, quindi interpretativa,  viene  menomato  il
 diritto  di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, diritto
 di difesa che nella concreta fattispecie  si  riferisce  a  tutte  le
 parti   pubbliche   e   private,   il   tutto   in   difetto  di  una
 regolamentazione processuale effettiva circa il deposito delle c.t.p.
 ed il relativo contraddittorio;
    Essendo  quindi  la  questione  non  manifestamente  infondata  ed
 assumibile e rilevabile iussu indicis, nonche' rilevante per i motivi
 anzidetti, nel giudizio in corso;
                                P. Q. M.
   Letti  gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la
 decisione delle questioni  di  legittimita'  costituzionale  relativa
 all'art.  421  del  nuovo c.p.p. laddove non contempla una disciplina
 relativa del contraddittorio processuale  precedente  la  discussione
 con    particolare    riguardo   alla   c.t.p.   ed   alle   relative
 controdeduzioni, il tutto in manifesta violazione degli artt. 2 e  3,
 nonche' 24 della costituzione;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione dell'ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  non  potendo lo stesso definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale.
      Ancona, addi' 30 ottobre 1990
             Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

 91C0216