N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1990

                                 N. 95
 Ordinanza  emessa  il  7  dicembre  1990  dal Giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento  penale  a
 carico di Bisavi Lamberto
 Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione - Termini - Giorni
 trenta dalla richiesta e giorni dieci per gli avvisi ai  difensori  -
 Lamentata esiguita' dei termini, specie in caso di difesa d'ufficio -
 Lesione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del  principio
 di buon andamento della p.a. - Violazione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 24 e 97).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito dell'odierna udienza preliminare;
    Stante  la  non  manifesta  infondatezza  e rilevanza nel presente
 giudizio  della  eccezione  di  incostituzionalita'  sollevata  dalla
 difesa della parte parivata - imputato relativamente all'art. 418, n.
 2l, del nuovo c.p.p. e relativamente all'art. 419, n. 4, stesso cod.;
    Poiche'  entrambi  i  termini  (rispettivamente  giorni trenta per
 celebrare l'udienza preliminare e  giorni  dieci  per  l'avviso  alla
 difesa  della  data  dell'udenza) appaiono sproporzionatamente troppo
 esigui e si tramutano in una inefficienza  dell'udienza  preliminare,
 che  viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un carico
 ecessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore  e
 di  deflazione  dibattimentale  assegnata  alla  udienza  stessa  dal
 legislatore, violando l'art. 418,  secondo  comma,  l'art.  97  della
 Costituzione,  l'art.  419,  n.  4,  l'art. 24 della Costituzione sul
 diritto di difesa, che compete in egual  misura  a  tutte  le  parti,
 pubbliche  o  private  che  siano,  essendo  tra l'altro il difensore
 d'ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al difensore di  fiducia
 per  la  causale  specificamente  indicata  all'odierna udienza dalla
 parte;
                                P. Q. M.
    Letti  gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte
 costituzionale, non ritenendosi la questione  sollevata  dalla  parte
 privata  -  imputato manifestamente infondata, non potendosi definire
 il  presente  giudizio  indipendentemente  dalla  risoluzione   della
 questione  di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 418, n.
 2 e 419, n. 4, del nuovo c.p.p., violando  gli  stessi  la  normativa
 costituzionale di cui agli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione e 2, 3
 e 24 della Costituzione;
    Sospende il corrente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata, essendone data lettura all'odierna udienza  alle  residue
 parti  ed  al  p.m.,  alla sola persona offesa dal reato nonche' alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  anche  alla
 Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 7 dicembre 1990
             Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO
   L'ausiliario: (firma illeggibile)
 91C0227