N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1990
N. 95 Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Bisavi Lamberto Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione - Termini - Giorni trenta dalla richiesta e giorni dieci per gli avvisi ai difensori - Lamentata esiguita' dei termini, specie in caso di difesa d'ufficio - Lesione, riguardo all'Amministrazione della giustizia, del principio di buon andamento della p.a. - Violazione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma). (Cost., artt. 2, 3, 24 e 97).(GU n.9 del 27-2-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare; Stante la non manifesta infondatezza e rilevanza nel presente giudizio della eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa della parte parivata - imputato relativamente all'art. 418, n. 2l, del nuovo c.p.p. e relativamente all'art. 419, n. 4, stesso cod.; Poiche' entrambi i termini (rispettivamente giorni trenta per celebrare l'udienza preliminare e giorni dieci per l'avviso alla difesa della data dell'udenza) appaiono sproporzionatamente troppo esigui e si tramutano in una inefficienza dell'udienza preliminare, che viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un carico ecessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore e di deflazione dibattimentale assegnata alla udienza stessa dal legislatore, violando l'art. 418, secondo comma, l'art. 97 della Costituzione, l'art. 419, n. 4, l'art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa, che compete in egual misura a tutte le parti, pubbliche o private che siano, essendo tra l'altro il difensore d'ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al difensore di fiducia per la causale specificamente indicata all'odierna udienza dalla parte;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale, non ritenendosi la questione sollevata dalla parte privata - imputato manifestamente infondata, non potendosi definire il presente giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 418, n. 2 e 419, n. 4, del nuovo c.p.p., violando gli stessi la normativa costituzionale di cui agli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione e 2, 3 e 24 della Costituzione; Sospende il corrente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, essendone data lettura all'odierna udienza alle residue parti ed al p.m., alla sola persona offesa dal reato nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 7 dicembre 1990 Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO L'ausiliario: (firma illeggibile) 91C0227