N. 146 ORDINANZA 20 marzo - 5 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  -  Equo  canone  -  Determinazione  -  Costruzioni  in zone
 sismiche di prima categoria - Aumento del dieci per cento  del  costo
 di  costruzione  -  Mancata  previsione  -  Difetto di motivazione in
 ordine alla rilevanza della questione - Richiesta
 di sentenza additiva - Discrezionalita' legislativa - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 14).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.15 del 10-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
 Gabriele  PESCATORE;  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo
 CASAVOLA,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA; prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge
 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
 d'immobili  urbani),  promosso  con ordinanza emessa il 5 giugno 1990
 dal Pretore di Messina nel procedimento civile
 vertente tra Vittorio Rinaldi e Francesco Basile, iscritta al n.  697
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza 5  giugno  1990,
 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14 della legge 27 luglio
 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per le  costruzioni  in
 zone sismiche di prima categoria, un aumento del costo di costruzione
 del dieci per cento ai fini della determinazione dell'equo canone;
      che  nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto davanti a questa
 Corte il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  chiedendo  che  la
 questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza di
 motivazione sulla rilevanza;
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  non contiene alcuna
 motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel  giudizio  a
 quo;
      che,  inoltre, con essa si richiede una sentenza additiva in una
 materia nella  quale  il  legislatore  (avvalendosi  dell'impiego  di
 molteplici  indici  tipici  per  la  determinazione dell'equo canone)
 esercita  un'ampia  discrezionalita',   che   non   consente   scelte
 sostitutive nell'ambito del giudizio di costituzionalita';
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio  1978,
 n.  392  (Disciplina  delle locazioni d'immobili urbani) sollevata in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Pretore  di  Messina,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0423