N. 164 ORDINANZA 8 - 18 aprile 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Trasporti - Regione Sardegna - Ripartizione di oneri economici - Mancata previsione della copertura finanziaria - Modificazione delle norme oggetto dell'impugnativa - Rinuncia al ricorso - Estinzione per rinuncia. (D.-L. 15 giugno 1990, n. 151, art. 1, secondo e terzo comma) (Cost., artt. 3, 81, 97, 116; Statuto Speciale Sardegna, artt. 3, lett.g), 4, lett. g) , 6, titolo III,e 47).(GU n.17 del 24-4-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151 ("Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali"), promosso con ricorso della regione Sardegna, notificato il 18 luglio 1990, depositato in cancelleria il 24 luglio successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1990; Udito nella Camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, la regione Sardegna ha proposto questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 giugno 1990, n. 151 ("Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali"), per contrasto con gli articoli 3, lett. g), 4, lett. g), 6, titolo III (finanze, demanio e patrimonio: artt. 7-14), 47 del suo statuto speciale (Legge cost.le 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme di attuazione, nonche' con gli artt. 3, 81, 97, 116 e 119 della Costituzione; che, con atto depositato il 13 marzo 1991, la regione ricorrente, premesso che con la legge di conversione del decreto impugnato (4 agosto 1990, n. 226) sono state modificate le disposizioni che avevano determinato l'impugnativa, ha rinunciato al ricorso; che la Presidenza del Consiglio non si e' costituita in giudizio; Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo va dichiarato estinto (v. in senso conforme ord. n. 239 del 1974).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo per rinuncia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0509