N. 164 ORDINANZA 8 - 18 aprile 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Trasporti - Regione Sardegna - Ripartizione di oneri economici -
 Mancata previsione della copertura finanziaria - Modificazione delle
 norme oggetto dell'impugnativa - Rinuncia al ricorso - Estinzione per
 rinuncia.
 
 (D.-L. 15 giugno 1990, n. 151, art. 1, secondo e terzo comma)
 
 (Cost., artt. 3, 81, 97, 116; Statuto  Speciale  Sardegna,  artt.  3,
 lett.g), 4, lett. g) , 6, titolo III,e 47).
(GU n.17 del 24-4-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe  BORZELLINO,  dott.  Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof.   Giuliano
 VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  secondo  e
 terzo  comma, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151 ("Disposizioni
 urgenti in materia di trasporti locali"), promosso con ricorso  della
 regione  Sardegna,  notificato  il  18  luglio  1990,  depositato  in
 cancelleria il 24 luglio successivo ed iscritto al n. 54 del registro
 ricorsi 1990;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  20 marzo 1991 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che, con il ricorso  indicato  in  epigrafe,  la  regione
 Sardegna  ha  proposto  questione  di legittimita' costituzionale nei
 confronti dell'art. 1, secondo e terzo comma, del  decreto  legge  15
 giugno  1990,  n.  151 ("Disposizioni urgenti in materia di trasporti
 locali"), per contrasto con gli articoli 3, lett. g), 4, lett. g), 6,
 titolo III (finanze, demanio e patrimonio: artt. 7-14),  47  del  suo
 statuto  speciale  (Legge  cost.le 26 febbraio 1948, n. 3) e relative
 norme di attuazione, nonche' con gli artt. 3, 81, 97, 116 e 119 della
 Costituzione;
      che,  con  atto  depositato  il  13  marzo  1991,   la   regione
 ricorrente,  premesso  che  con  la  legge di conversione del decreto
 impugnato  (4  agosto  1990,  n.  226)  sono  state   modificate   le
 disposizioni  che avevano determinato l'impugnativa, ha rinunciato al
 ricorso;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  non  si  e'  costituita  in
 giudizio;
    Considerato  che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per
 i giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo va dichiarato
 estinto (v. in senso conforme ord. n. 239 del 1974).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara estinto il processo per rinuncia.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0509