N. 318 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 1991

                                N. 318
 Ordinanza emessa il 9 marzo 1991 dal giudice istruttore del tribunale
                   di Vigevano sul ricorso proposto
    da Garelli Francesco ed altri, n.q. nei confronti dell'Istituto
                 bancario S. Paolo di Torino ed altra
 Credito fondiario - Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie -
    Oneri  dei  successori  a  titolo  universale  o  particolare  del
    debitore deceduto di notificare all'istituto di credito il  titolo
    di acquisto - Svolgimento del giudizio di esecuzione nei confronti
    del  solo  debitore  iscritto  in caso di inadempimento dell'onere
    stesso - Asserita violazione  dell'art.  6.3.A  della  Convenzione
    europea  dei  diritti  dell'uomo  la  quale  dispone  che  ciascun
    convenuto ha diritto di essere informato, in  maniera  dettagliata
    in  una  lingua  a  lui  comprensibile,  della natura e dei motivi
    dell'azione portata a suo carico.
 (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto comma).
 (Cost., art. 10).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
 (nella qualita' anche di giudice della esecuzione  nell'ambito  della
 quale  e'  stata proposta l'opposizione de qua), a scioglimento della
 riserva di cui al verbale del 19 febbraio 1991;
    Rilevato che gli opponenti  hanno  eccepito  l'incostituzionalita'
 dell'art.  20 (sostanzialmente del quarto comma) del t.u. sul credito
 fondiario (t.u. di cui al r.d. 16 luglio 1905, n. 646) nella presente
 procedura esecutiva immobiliare, iniziata con pignoramento notificato
 il 29 agosto 1987 presso  la  procura  della  repubblica  di  Torino,
 presso  la quale la Casale Maria aveva eletto domicilio a norma della
 citata legge speciale, a cura  del  credito  fondiario  dell'Istituto
 bancario S. Paolo di Torino;
    Rilevato  che  qualora  sussistesse  in  concreto almeno una delle
 incostituzionalita' fatte valere  ne  deriverebbe  la  illegittimita'
 dell'intera  procedura  esecutiva per violazione delle norme del cod.
 di proc. civ. regolanti il processo di esecuzione forzata; e  che  le
 nullita'  conseguenti alla prima, questa attinente al pignoramento (e
 prima  ancora  al  precetto),  si  estenderebbero  alla   vendita   e
 particolarmente alla aggiudicazione;
    Rilevato  che  la fase della vendita - che inizia dopo l'ordinanza
 che stabilisce le modalita' e la data della vendita forzata e che  si
 conclude  con  provvedimento  di trasferimento coattivo del bene dopo
 l'aggiudicazione (comprendendo tale fase anche gli atti  preparatori,
 quali  le  forme  di  pubblicita'  legale  e di quella aggiunta: cfr.
 Cass., sezione terza, 1› aprile 1987,  n.  3130)  -  sarebbe  affetta
 anch'essa  da  nullita',  sicche' non sarebbe applicabile la norma di
 cui all'art. 2929 del c.c. (secondo la quale la nullita'  degli  atti
 esecutivi    precedenti    la    vendita    ha    effetto    riguardo
 all'aggiudicatario, salvo il caso  di  collusione  con  il  creditore
 procedente);  e  rilevato  quindi  che vi sarebbe opponibilita' delle
 suddette nullita' all'aggiudicatario:  cio' in relazione alla  natura
 pregnante  della  nullita'  inziale  derivante  dalla  violazione del
 principio del contraddittorio, nullita'  suscettibile  di  automatica
 trasmissione  agli  atti  successivi,  cioe'  suscettibile di rinnovo
 automatico    al    compiersi    di     ogni     atto     successivo,
 ineluttabilmenteafferendo  ad esso, sicche' non avrebbe senso parlare
 di decorrenza ai fini della  decadenza  prevista  dall'art.  617  del
 c.p.p.c.;
    Ritenuto,  pertanto,  che ogni decisione in ordine all'apposizione
 fatta valere dai  Garelli  puo'  dipendere  dalla  risoluzione  delle
 questioni   di   incostituzionalita'  sollevate  dalla  difesa  degli
 opponenti stessi; e che cioe' queste possono essere rilevanti ai fini
 della   decisione   del   merito  dell'opposizione  e  delle  domande
 conseguenti (tra cui quella di risarcimento nei  confronti  dell'ist.
 procedente   cred.  fondiario  dell'Istituto  bancario  S.  Paolo  di
 Torino), salvo quanto  si  dira'  infra  per  uno  degli  aspetti  di
 incostituzionalita' sollevati;
    Ritenuto  che  delle due eccezioni di incostituzionalita' la prima
 appare, appunto,  in  concreto  irrilevante:  essa  invero  e'  stata
 sollevata  sotto  il  profilo  precipuo  della violazione dell'art. 3
 della costituzione, nel senso che  l'art.  20  del  citato  t.u.  sul
 credito  fondiario  violerebbe detta norma costituzionale nella parte
 in cui tale art. 20 escluderebbe che la mancata notifica  giudiziaria
 all'istituto   del   credito   fondiario   da  parte  dei  successori
 (universali  o  particolari)  e  degli  aventi  causa  del   debitore
 originario,   sottoentranti   nel  possesso  e  godimento  del  fondo
 ipotecario, non fosse surrogabile, e quindi sanabile, con altre forme
 di conoscenza da parte dell'Istituto medesimo ovvero nella  parte  in
 cui  consentirebbe  all'Istituto  di  procedere  contro  l'originario
 debitore anche nel caso in cui  risultasse  documentalmente  provata,
 indipendentemente  dalla  notifica di cui al primo comma dell'art. 20
 del   t.u.   predetto,   una   conoscenza   effettiva,    da    parte
 dell'intervenuta  morte del debitore originario e della identita' dei
 successori e degli aventi causa;
    Osservato che l'eccezione  de  qua  non  ha  rilievo  poiche'  non
 risulta  che  il  credito  fondiario  dell'Ist. bancario San Paolo di
 Torino procedente abbia avuto conoscenza dell'identita'  di  tutti  e
 tre  i  successori  della  defunta  Casale Maria Carla (deceduta il 4
 agosto 1982), debitrice originaria: sicche' la situazione prospettata
 come suscettibile di manifestare un  aspetto  di  incostituzionalita'
 (per  trattamento  uguale senza ragionevole motivo in casi diversi, e
 cioe'  sia  nell'ipotesi  che  l'istituto  di  cred.  fondiario   non
 conoscesse  l'esistenza  e l'identita' degli eredi, sia nella ipotesi
 che tali dati  fosse  a  conoscenza)  non  risulta  configurabile  in
 concreto nella specie;
    Considerato    che,    invece,    la    seconda    eccezione    di
 incostituzionalita' e' rilevante e non e'  manifestamente  infondata,
 per  essere  stata sollevata sotto il profilo di violazione dell'art.
 10 della Costituzione (secondo cui "l'ordinamento giuridico  italiano
 si   conforma  alle  norme  di  diritto  internazionale  generalmente
 riconosciute"), tenuto conto che  l'art.  6.3.A.  della  "Convenzione
 europea  dei  diritti dell'uomo", cui l'Italia ha aderito con legge 4
 agosto 1955, n. 848 (in Gazzetta Ufficiale n. 221  del  24  settembre
 1955), dispone che "ciascun convenuto ha diritto ad essere informato,
 in  maniera  dettagliata  in  una  lingua  a lui comprensibile, della
 natura e dei motivi dell'azione portata a suo carico" (c.d. principio
 della parita' delle armi),  non  soddisfacendo  questo  principio  il
 combinato  disposto  del  quarto  e del quinto comma dell'art. 20 del
 t.u. citato, che permette l'esplicazione di atti giudiziari contro il
 debitore premorto qualora gli eredi non abbiano  adempiuto  all'onere
 di  notificazione,  previsto nel primo comma dell'art. 20 medesimo, e
 che esclude, cosi' l'obbligo dell'ist. di credito fondiario  di  dare
 luogo  alla  vocatio  in  jus  nei  confronti  degli aventi causa del
 debitore originario;
    Ritenuto  che,  in  effetti,  gli eredi della debitrice originaria
 Casale Maria Carla per un mutuo fondiario, a suo tempo contratto, non
 sono  stati  affatto  informati  dell'inizio  dell'azione   esecutiva
 proprio  a  cagione  del  disposto  dell'art. 20 del t.u. sul credito
 fondiario, che, diversamente dalle norme  del  cod.  di  proc.  civ.,
 permette   che   la  notifica  del  precetto  avvenga  nei  confronti
 dell'originario debitore, anche se nelle more deceduto;
                                P.Q.M.
    Vista l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante ai fini della decisione sul merito della  causa
 n.  1688/90  r.g.,  e  ai  fini  della  proseguibilita' dell'iter del
 processo esecutivo immobiliare n. 64/87 r.e.,  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione sollevata dagli opponenti Garelli Francesco,
 Alessio e Paolo, nella qualita' di eredi di Casale Maria  Carla,  nel
 giudizio de quo di opposizione agli atti esecutivi (cosi' qualificata
 l'azione   proposta   con  ricorso  depositato  il  6  dicembre  1990
 nell'ambito  della  procedura  esecutiva  suddetta):   questione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20, quarto comma, del t.u.
 sul credito fondiario, approvato con r.d. 16 luglio 1905, n. 646, con
 riferimento all'art.  10  della  Costituzione  della  Repubblica,  in
 quanto  richiamante  l'art.  6.3.A.  della  "Convenzione  europea dei
 diritti dell'uomo" (cui ha aderito la Repubblica italiana con legge 4
 agosto 1955, n. 848);
    Ordina la trasmissione degli  atti  n.  1688/90  r.g.  alla  Corte
 costituzionale   e   sospende   il   relativo  giudizio  in  corso  e
 correlativamente ogni decisione in ordine alla proseguibilita'  della
 esecuzione immobiliare n. 64/87 r.e.;
    Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
 parti in causa e al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Ordina  che  una  copia  autentica  del presente provvedimento sia
 inserita nel fascicolo della esecuzione immobiliare n. 64/87 r.e.
      Vigevano, addi' 9 marzo 1991
                      Il giudice istruttore: ROMITI
                                            Il cancelliere: DI CANDILO
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