N. 318 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 1991
N. 318 Ordinanza emessa il 9 marzo 1991 dal giudice istruttore del tribunale di Vigevano sul ricorso proposto da Garelli Francesco ed altri, n.q. nei confronti dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino ed altra Credito fondiario - Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Oneri dei successori a titolo universale o particolare del debitore deceduto di notificare all'istituto di credito il titolo di acquisto - Svolgimento del giudizio di esecuzione nei confronti del solo debitore iscritto in caso di inadempimento dell'onere stesso - Asserita violazione dell'art. 6.3.A della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la quale dispone che ciascun convenuto ha diritto di essere informato, in maniera dettagliata in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'azione portata a suo carico. (R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, quarto comma). (Cost., art. 10).(GU n.21 del 29-5-1991 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE (nella qualita' anche di giudice della esecuzione nell'ambito della quale e' stata proposta l'opposizione de qua), a scioglimento della riserva di cui al verbale del 19 febbraio 1991; Rilevato che gli opponenti hanno eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 20 (sostanzialmente del quarto comma) del t.u. sul credito fondiario (t.u. di cui al r.d. 16 luglio 1905, n. 646) nella presente procedura esecutiva immobiliare, iniziata con pignoramento notificato il 29 agosto 1987 presso la procura della repubblica di Torino, presso la quale la Casale Maria aveva eletto domicilio a norma della citata legge speciale, a cura del credito fondiario dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino; Rilevato che qualora sussistesse in concreto almeno una delle incostituzionalita' fatte valere ne deriverebbe la illegittimita' dell'intera procedura esecutiva per violazione delle norme del cod. di proc. civ. regolanti il processo di esecuzione forzata; e che le nullita' conseguenti alla prima, questa attinente al pignoramento (e prima ancora al precetto), si estenderebbero alla vendita e particolarmente alla aggiudicazione; Rilevato che la fase della vendita - che inizia dopo l'ordinanza che stabilisce le modalita' e la data della vendita forzata e che si conclude con provvedimento di trasferimento coattivo del bene dopo l'aggiudicazione (comprendendo tale fase anche gli atti preparatori, quali le forme di pubblicita' legale e di quella aggiunta: cfr. Cass., sezione terza, 1 aprile 1987, n. 3130) - sarebbe affetta anch'essa da nullita', sicche' non sarebbe applicabile la norma di cui all'art. 2929 del c.c. (secondo la quale la nullita' degli atti esecutivi precedenti la vendita ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente); e rilevato quindi che vi sarebbe opponibilita' delle suddette nullita' all'aggiudicatario: cio' in relazione alla natura pregnante della nullita' inziale derivante dalla violazione del principio del contraddittorio, nullita' suscettibile di automatica trasmissione agli atti successivi, cioe' suscettibile di rinnovo automatico al compiersi di ogni atto successivo, ineluttabilmenteafferendo ad esso, sicche' non avrebbe senso parlare di decorrenza ai fini della decadenza prevista dall'art. 617 del c.p.p.c.; Ritenuto, pertanto, che ogni decisione in ordine all'apposizione fatta valere dai Garelli puo' dipendere dalla risoluzione delle questioni di incostituzionalita' sollevate dalla difesa degli opponenti stessi; e che cioe' queste possono essere rilevanti ai fini della decisione del merito dell'opposizione e delle domande conseguenti (tra cui quella di risarcimento nei confronti dell'ist. procedente cred. fondiario dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino), salvo quanto si dira' infra per uno degli aspetti di incostituzionalita' sollevati; Ritenuto che delle due eccezioni di incostituzionalita' la prima appare, appunto, in concreto irrilevante: essa invero e' stata sollevata sotto il profilo precipuo della violazione dell'art. 3 della costituzione, nel senso che l'art. 20 del citato t.u. sul credito fondiario violerebbe detta norma costituzionale nella parte in cui tale art. 20 escluderebbe che la mancata notifica giudiziaria all'istituto del credito fondiario da parte dei successori (universali o particolari) e degli aventi causa del debitore originario, sottoentranti nel possesso e godimento del fondo ipotecario, non fosse surrogabile, e quindi sanabile, con altre forme di conoscenza da parte dell'Istituto medesimo ovvero nella parte in cui consentirebbe all'Istituto di procedere contro l'originario debitore anche nel caso in cui risultasse documentalmente provata, indipendentemente dalla notifica di cui al primo comma dell'art. 20 del t.u. predetto, una conoscenza effettiva, da parte dell'intervenuta morte del debitore originario e della identita' dei successori e degli aventi causa; Osservato che l'eccezione de qua non ha rilievo poiche' non risulta che il credito fondiario dell'Ist. bancario San Paolo di Torino procedente abbia avuto conoscenza dell'identita' di tutti e tre i successori della defunta Casale Maria Carla (deceduta il 4 agosto 1982), debitrice originaria: sicche' la situazione prospettata come suscettibile di manifestare un aspetto di incostituzionalita' (per trattamento uguale senza ragionevole motivo in casi diversi, e cioe' sia nell'ipotesi che l'istituto di cred. fondiario non conoscesse l'esistenza e l'identita' degli eredi, sia nella ipotesi che tali dati fosse a conoscenza) non risulta configurabile in concreto nella specie; Considerato che, invece, la seconda eccezione di incostituzionalita' e' rilevante e non e' manifestamente infondata, per essere stata sollevata sotto il profilo di violazione dell'art. 10 della Costituzione (secondo cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute"), tenuto conto che l'art. 6.3.A. della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo", cui l'Italia ha aderito con legge 4 agosto 1955, n. 848 (in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955), dispone che "ciascun convenuto ha diritto ad essere informato, in maniera dettagliata in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'azione portata a suo carico" (c.d. principio della parita' delle armi), non soddisfacendo questo principio il combinato disposto del quarto e del quinto comma dell'art. 20 del t.u. citato, che permette l'esplicazione di atti giudiziari contro il debitore premorto qualora gli eredi non abbiano adempiuto all'onere di notificazione, previsto nel primo comma dell'art. 20 medesimo, e che esclude, cosi' l'obbligo dell'ist. di credito fondiario di dare luogo alla vocatio in jus nei confronti degli aventi causa del debitore originario; Ritenuto che, in effetti, gli eredi della debitrice originaria Casale Maria Carla per un mutuo fondiario, a suo tempo contratto, non sono stati affatto informati dell'inizio dell'azione esecutiva proprio a cagione del disposto dell'art. 20 del t.u. sul credito fondiario, che, diversamente dalle norme del cod. di proc. civ., permette che la notifica del precetto avvenga nei confronti dell'originario debitore, anche se nelle more deceduto;
P.Q.M. Vista l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini della decisione sul merito della causa n. 1688/90 r.g., e ai fini della proseguibilita' dell'iter del processo esecutivo immobiliare n. 64/87 r.e., e non manifestamente infondata la questione sollevata dagli opponenti Garelli Francesco, Alessio e Paolo, nella qualita' di eredi di Casale Maria Carla, nel giudizio de quo di opposizione agli atti esecutivi (cosi' qualificata l'azione proposta con ricorso depositato il 6 dicembre 1990 nell'ambito della procedura esecutiva suddetta): questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del t.u. sul credito fondiario, approvato con r.d. 16 luglio 1905, n. 646, con riferimento all'art. 10 della Costituzione della Repubblica, in quanto richiamante l'art. 6.3.A. della "Convenzione europea dei diritti dell'uomo" (cui ha aderito la Repubblica italiana con legge 4 agosto 1955, n. 848); Ordina la trasmissione degli atti n. 1688/90 r.g. alla Corte costituzionale e sospende il relativo giudizio in corso e correlativamente ogni decisione in ordine alla proseguibilita' della esecuzione immobiliare n. 64/87 r.e.; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina che una copia autentica del presente provvedimento sia inserita nel fascicolo della esecuzione immobiliare n. 64/87 r.e. Vigevano, addi' 9 marzo 1991 Il giudice istruttore: ROMITI Il cancelliere: DI CANDILO 91C0596