N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 1990

                                N. 326
    Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal pretore di Lagonegro -
                     sezione distaccata di Lauria
    nel procedimento civile vertente tra Peluso Giuseppe, n.q. e il
            Ministero del lavoro e della previdenza sociale
 Lavoro (collocamento al) - Enti pubblici - Assunzione di operai
    salariati - Obbligo di procedere tramite l'ufficio di collocamento
    -  Mancata previsione della facolta' di assumere operai salariati,
    nei casi di necessita' ed urgenza, in deroga alla norma  generale,
    senza  il  tramite dell'ufficio di collocamento - Irrazionalita' e
    incidenza sul principio di buon andamento della p.a.
 (Legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 11).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                              IL PRETORE
    Visti gli  atti  della  causa  tra  Peluso  Giuseppe,  sindaco  di
 Viggianello,  e  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione:
                             O S S E R V A
    L'ispettorato provinciale del lavoro  di  Potenza  aveva  inflitto
 all'odierno  ricorrente  la  sanzione amministrativa di L. 56.500.000
 per  aver  effettuato  assunzioni  di   operai   senza   il   tramite
 dell'ufficio  di collocamento, in violazione dell'art. 11 della legge
 29  aprile  1949,  n.  264.  L'ingiunto  ha   proposto   opposizione,
 lamentando  anzitutto  la tardivita' della notificazione dell'atto di
 accertamento   dell'illecito   e   poi   sostenendo   l'insussistenza
 dell'obbligo  di  assunzione dalle liste di collocamento, poiche' nei
 casi che avevano dato luogo all'ingiunzione si era dovuto far  fronte
 a  situazioni  di  necessita'  e d'urgenza (ad esempio, assunzione di
 personale per il ripristino di opere pubbliche danneggiate da  eventi
 naturali).
    Occorre  prima  di tutto sgombrare il campo dalla prima eccezione,
 che  appare  prima   facie   infondata,   atteso   che   il   ritardo
 nell'accertamento e' da addebitarsi all'inerzia dell'ente locale, che
 tardo' a trasmettere la documentazione occorrente all'accertamento.
    Con  riguardo  alla  seconda eccezione, bisogna considerare che il
 citato art. 11 della legge n. 264/1949  al  quinto  comma  assoggetta
 espressamente  tutti  gli  enti pubblici all'obbligo di assunzione di
 personale salariato (come nel caso di specie) per  il  tramite  degli
 uffici  di collocamento. La norma in questione non pone alcuna deroga
 o eccezione, sicche', applicandola alla lettera,  essa  non  consente
 alcuna  considerazione  di  situazioni  particolari  di  urgenza o di
 necessita', quali quelle addotte dal ricorrente.
    E'  pur  vero   che   si   potrebbe   prospettare   l'applicazione
 dell'esimente  dello  stato  di  necessita'  ma  e' evidente che tale
 fattispecie, essendo strettamente circoscritta alla sfera  del  danno
 grave  alla  persona,  non  puo'  esaurire  tutte le situzioni in cui
 l'ente pubblico possa trovarsi  nella  necessita'  di  risolvere  con
 celerita'  problemi  attinenti  ai  propri  compiti istituzionali. Ad
 esempio, si potra' configurare lo stato di necessita'  per  sottrarre
 un  abitato  dall'isolamento  causato da una frana o dalla neve ma e'
 arduo affermare la stessa  esistente  nel  caso  di  rottura  di  una
 condotta  di  acquedotto,  che  potra'  dare  luogo  a  disagi ma non
 necessariamente a pericoli per la popolazione.
    Si  potrebbe  obiettare  che  il  comune non ha neppure tentato di
 seguire la  via  dell'ufficio  di  collocamento,  che  la  legge  gli
 imponeva;  ma  e'  notorio che le risposte da tali uffici non possono
 mai essere molto celeri e che, per giunta, molte volte i  chiamati  -
 soprattutto se residenti lontano dal luogo in cui dovrebbero prestare
 la  propria  opera - rinunziano al lavoro, provocando cosi' ulteriori
 ritardi. Il  problema  si  manifesta  con  particolare  gravita'  nei
 piccoli   comuni,  che  non  hanno  ufficio  di  collocamento  e  che
 dispongono di pochissimo personale  assunto  a  tempo  indeterminato,
 costretti  ogni  volta  che  si  presenti  un'emergenza a ricorrere a
 personale precario. E' il caso appunto del comune di Viggianello, che
 deve assicurare i servizi pubblici su un territorio  molto  vasto  in
 rapporto ai pochi abitanti e che deve ricorrere al lontano ufficio di
 collocamento di Lauria.
    Si    potrebbe    anche   prospettare   astrattamente   l'esimente
 dell'adempimento di un  dovere  ma  questa  fattispecie  deve  essere
 inquadrata   in  esatti  limiti;  in  caso  contrario  essa  potrebbe
 scriminare qualunque condotta di un pubblico amministratore  comunque
 connessa  all'assolvimento  di  compiti  d'istituto  dell'ente:  cio'
 perche' le norme che ne dettano i doveri sono  astratte  e  di  ampia
 portata  mentre  le singole condotte incriminate risultano assai piu'
 concrete  e  specifiche.  Di  conseguenza,  interpretando   il   modo
 estensivo l'esimente in esame si finirebbe per rimettere all'arbitrio
 degli  stessi  amministratori  il  rispetto o no di norme di condotta
 rilevanti sotto il profilo penale o amministrativo-sanzionatorio.
    A  questo  punto,  si  deve  evidenziare  che  l'art.   97   della
 Costituzione  impone  al  legislatore di assicurare il buon andamento
 della pubblica amministrazione mentre l'art.  3  gli  fa  obbligo  di
 seguire un criterio di ragionevolezza nel disciplinare situazioni non
 uniformi. Nel caso in esame, invece, la legge impone a tutti gli enti
 pubblici di servirsi degli uffici di collocamento per l'assunzione di
 operai,  al  pari  di  ogni  soggetto  privato, senza considerare che
 l'ente, per i compiti che gli sono  assegnati  dall'ordinamento,  non
 puo'   essere   vincolato,   sempre   e   comunque,  alle  lungaggini
 burocratiche proprie del collocamento.  Naturalmente,  rientra  nella
 sfera  di  discrezionalita'  del  legislatore  disporre l'uso di quel
 canale per le assunzioni che  le  amministrazioni  pubbliche  possono
 programmare  in anticipo. Ma nel caso in cui il personale occorra per
 fronteggiare  situazioni  di  necessita'  impreviste  il  ricorso  al
 collocamento   costituisce   un  vincolo  inutile  e  pregiudizievole
 nell'ottica della efficienza della pubblica amministrazione.
    Sicche' il pubblico amministratore si trovera' nel dilemma tra  la
 rigorosa  applicazione  della legge, trascurando di dare una risposta
 tempestiva ed efficace al problema da risolvere, e la sua violazione,
 incorrendo cosi' nelle pesanti sanzioni della  legge  n.  264/49.  E'
 appena  il  caso  di  sottolineare  che  tali  sanzioni  gravano  non
 sull'amministrazione  (se   non   come   civilmente   obbligata)   ma
 sull'amministratore in proprio (art. 6 della legge n. 689/1981).
    Si   tratta  evidentemente  di  una  norma  irrazionale  e  lesiva
 dell'interesse al buon  andamento  della  p.a.,  non  superabile  ne'
 aggirabile   da   parte   del   giudice  chiamato  ad  applicarla.  A
 quest'ultimo non resta che sottoporre  tale  norma  al  vaglio  della
 Corte   costituzionale   al   fine  di  verificarne  la  legittimita'
 costituzionale. La questione, per le ragioni  che  si  sono  sin  qui
 esposte,  non  puo'  essere ignorata, essendo rilevante ai fini della
 decisione della causa.
    Sotto  il  profilo  della rilevanza, occorre considerare che dagli
 atti non emerge  con  evidenza  tutte  le  assunzioni  di  dipendenti
 attuate  dal comune di Viggianello possano inquadrarsi in un contesto
 di stato di necessita'.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva questione  di  legittimita'  costituzionale  sull'art.  11
 della  legge  29  aprile 1949, n. 264, con riguardo agli artt. 3 e 97
 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  consente  agli  enti
 pubblici  per necessita' e urgenza di assumere operai salariati senza
 il tramite degli uffici di collocamento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, mandando la cancelleria per la notifica al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle
 Camere;
    Sospende il presente giudizio sino alla restituzione degli atti da
 parte della Corte costituzionale.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 91C0604