N. 333 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 1990- 7 maggio 1991

                                N. 333
       Ordinanza emessa il 2 novembre 1990 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 7 maggio 1991) dal giudice per le indagini
  preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a
                   carico di Febo Emanuele ed altri
 Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione
    parziale da parte del p.m. - Mancata condivisione del  g.i.p.  per
    ritenuta  infondatezza  della  notitia  criminis  -  Pronuncia  di
    archiviazione  totale  -  Omessa  previsione  -   Violazione   del
    principio  del  favor rei et veritatis - Disparita' di trattamento
    rispetto  a  situazione   analga   ma   successiva   all'esercizio
    dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, artt. 129, 326, 358 e 409, secondo comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 27).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Provvedendo  sulla  originaria  richiesta di archiviazione parziale
 presentata dal p.m.  l'8  settembre  1990  ed  a  scioglimento  della
 riserva  posta all'udienza in camera di consiglio il 18 ottobre 1990;
 atteso che il g.i.p. non e' vincolato alla formula  di  archiviazione
 indicata   dall'a.g.d.  requirente,  cosi'  come  il  g.u.p.  non  e'
 vincolato alla specifica formula di non luogo a  procedere  richiesta
 dal  p.m.  appunto in sede di udienza preliminare, stante il criterio
 del  favor  rei  e  il  principio  dell'accertamento  della  varieta'
 materiale,  prevalente  su  ogni altro riduttivo criterio anche in un
 processo ove piu' saliente e'  l'attivita'  probatoria  svolta  dalle
 parti;
    Premesso  che  l'art.  326 del nuovo c.p.p. individua la finalita'
 delle indagini preliminari nelle indagini svolte  dal  p.m.  e  dalla
 polizia  giudiziaria,  nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per
 le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, indagini
 definite dalla norma "necessarie" e che non possono  confondersi  con
 la  fase  della  istruttoria  sommaria,  finalita'  in  aderenza alla
 direttiva 37 della legge-delega  e  rappresentate  in  via  esclusiva
 dalla   necessita'  di  delibare  la  notizia  criminis  al  fine  di
 configurarla entro una precisa imputazione e di  scegliere  un  certo
 tipo   di   domanda  da  proporre  al  giudice  competente,  limitata
 finalizzazione delle indagini preliminari, che  emerge  con  evidenza
 dai lavori preparatori e che costituisce uno dei punti salienti della
 riforma legislativa;
    Premesso   altresi'   che,   pur   considerandosi   congiuntamente
 l'attivita' del p.m. e della p.g., l'art. 326 tiene a  precisare  che
 le  rispettive  indagini, anche se svolte per indentica finalita', si
 esercitano comunque nell'ambito delle differenti attribuzioni  e  che
 la  disp.  di  legge  trova le necessarie specificazioni nell'art. 55
 (relativo alla p.g.) e nell'art.  358  (attivita'  del  p.m.,  figura
 quest'ultima   che   ex   art.  327  dirige  le  indagini  e  dispone
 direttamente della p.g. e che ex art. 358 non  soltanto  compie  ogni
 attivita'  necessaria ai fini del 323 ma svolge anche accertamenti su
 fatti e circostanze a favore della persona sottoposta  alle  indagini
 preliminari)  e  trattasi  di  potere-dovere,  non  di mera facolta',
 stante la  direttiva  37  della  delega  potere-dovere  del  p.m.  di
 estensione  delle  proprie indagini a quanto possa formare oggetto di
 prova per l'accusa o la difesa, il tutto nel rispetto  piu'  assoluto
 dei  principi del sistema accusatorio e del ruolo di "parte speciale"
 (in quanto pubblica) impersonata dal p.m., parte non  vincolata  alla
 pretesa  punitiva  da  parte  dello  Stato ma autentico promotore del
 rispetto   della   normativa   di   legge   (ritorna   il    discorso
 dell'accertamento  della  verita'  materiale), atteso che la verifica
 della sussistenza o meno di tali fatti e' scuscettibile  di  assumere
 rilevanza  proprio  ai  fini del decidere in ordine alla promozione o
 meno dell'azione penale;
    Ritenuto  che  la  richiesta  di  archiviazione  parziale,   anche
 all'esito   dell'audizione  degli  indagini-indiziati  in  camera  di
 consiglio il 18 ottobre 1990, appare riduttiva in quanto, allo  stato
 degli  atti,  stante  l'attendibilita' delle dette dichiarazioni e la
 non attendibilita' delle presunte parti offese, neppure comparse,  in
 relazione  anche  all'incensuratezza  delle  persone  sottoposte alle
 indagini  ed  al  tipo  di  professione esercitata dagli autori della
 denuncia, denuncia che, si intuisce dal contesto ambientale  e  dagli
 stessi  fatti,  tende a perpetuare gli effetti del proprio mercimonio
 in  quella  determinata  zona,  ben  abitata,  sotto  gli  occhi  dei
 residenti ed in particolare dei minorenni che giuocano nei paraggi;
    Poiche'  quindi  l'archiviazione  dovrebbe  nella  specie,  sempre
 s'intende allo stato degli atti, essere globale, mentre il  p.m.  non
 solo  la  fonda su argomentazioni piu' riduttive (es.: amnistia causa
 di estinzione del reato ex art. 411 del nuovo c.p.p.) ma richiede  la
 restituzione  degli  atti  per l'ulteriore corso di giustizia; stante
 ormai, la non praticabilita', nel caso concreto, del  supplemento  di
 indagini  preliminari  da  commissionare  al  p.m. ex art. 409, n. 4)
 stesso cod., essendosi le dette indagini orma esaurite;
    Ritenuto che, stante le premesse considerazioni, il detto criterio
 dell'accertamento della verita' materiale e quello parallelo del  fa-
 vor rei non possessono non prevalere, anche nella fase delle indagini
 preliminari,  in  sede  di  controllo  esercitato  dal g.i.p.   sulla
 ritualita' di dette indagini, se cioe' le stesse conducano o  meno  a
 risultati di giustizia;
   Poiche'   nell'intero  nuovo  c.p.c.  i  termini  "procedimento"  e
 "processo" non sono mai adoperati come sinonimi,  in  quanto  se,  in
 linea  di principio, il procedimento e' il genus ed il processo e' la
 specie  (cioe'  un  procedimento   di   tipo   particolare   e   piu'
 perfezionato,   entrambe   le  categorie  hanno  autonomia  logica  e
 strutturale, riferendosi il procedimento (v. art. 121, "in goni stato
 e grado del procedimento") alla fase delle  indagini  preliminari  (o
 fase  dell'indagato-indiziato,  cioe'  persona  sottoposta alle dette
 indagini) mentre il processo appartiene allafase in cui  il  p.m.  ha
 esercitato  l'azione  penale  o  tramite  la  richiesta  di  rinvio a
 giudizio finalizzata all'udienza preliminare, o tramite la  richiesta
 di  applicazione  della  pena  o  tramite  la  richiesta  di giudizio
 immediato;
    Posto altresi' che un tipico  esempio  del  favor  rei  e'  dovuto
 dall'art. 129 del nuovo c.p.p. secondo cui "in ogni stato e grado del
 processo"  (non  del procedimento) il giudice, il quale riconosce che
 il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso  o  che  il
 fatto non costituisce reato o non e', previsto dalla legge come reato
 ovvero  che  il  reato  e'  estinto  o  che  manca  una condizione di
 procedibilita', lo dichiara d'ufficio con sentenza.
    Quando ricorre una causa di estinzione del  reato  ma  dagli  atti
 risulta evidente che etc. .. .. ...;
    Poiche'  tuttavia l'art. 129, che ricalca il tradizionale art. 152
 abrogato del c.p.c., ne  limita  l'operativita'  al  vero  e  proprio
 processo  e  non  anche all'intero procedimento, in quanto nella fase
 delle indagini  preliminari  le  situazioni  previste  nell'art.  129
 determinano  l'archiviazione  per infondatezza della notizia di reato
 (art. 408) oo per gli altri casi previsti (art. 411);
    Atteso tuttavia che tale parallelismo  sembra  trovare  un  limite
 nella  lacunosita'  dell'art. 409 laddove non contempla espressamente
 la possibilita' che il giudice per le indagini preliminari, a  fronte
 di richiesta del p.m. di archiviazione parziale possa, estenderla nel
 senso  globale,  sembrando  quindi  la  cit.  norma  al secondo comma
 riduttiva  ed  incostituzionale  riguardo  gli  artt.  2  e  3  della
 Costituzione  (con  particolare riferimento alla globalita' dell'art.
 129)  e  limitatrice  della  portata  degli artt. 326 e 358 del nuovo
 c.p.p.,  nonche'  rispetto  all'art.   27,   secondo   comma,   della
 Costituzione  secondo  cui  "l'imputato  non e' considerato colpevole
 sino alla condanna definitiva", principio che deve a maggior  ragione
 valere,  a  livello anticipato, nella fase delle indagini preliminari
 ove non ci troviamo ancora di fronte ad un imputato, fase quindi,  lo
 si  ribadisce  ancora  una volta prodromica all'esercizio dell'azione
 penale e quindi ben computabile con i gia' piu'  volte  citati  artt.
 326 e 358 del nuovo c.p.p.;
    Stante  quindi  la  rilevanza  della  questione,  assumibile iussu
 iudicis senza impulso delle parti nel presente procedimento, e la sua
 non manifesta infondatezza;
                               P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzione 9 febbraio 1948, n.  1,
 23,  primo  comma,  lettere  a ) e b), secondo, terzo e quarto comma,
 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  l'immediata  trasmissione   degli   atti   del   presente
 procedimento  alla  Corte  costituzionale relativamente alla seguente
 questione di legittimita' costituzionale, sollevata  d'ufficio  iussu
 iudicis  e'  ritenuta  non  manifestamente  infondata  non potendo il
 presente  giudizio-procedimento  essere  definito   indipendentemente
 dalla  risoluzione della detta questione, concernente, la lacunosita'
 dell'art. 409 n. 2) del nuovo c.p.p. in violazione degli artt. 2,  3,
 e  27,  secondo  comma,  della  Costituzione  laddove  non  contempla
 esplicitamente l'ipotesi di dissenso da  parte  del  giudice  per  le
 indagini  preliminari  nei confronti della richiesta di archiviazione
 parziale  nella  forma  dell'archiviazione  globale  in  omaggio   al
 principio del favor rei e dell'accertamento della verita' materiale e
 stante  la  altrettanto  incostituzionale  disparita'  di trattamento
 della concreta fattispecie rispetto all'art. 129 del nuovo  c.p.p.  e
 con  riferimento  agli  artt.  326  e  358  stesso  cod.  con annessa
 sospensione del procedimento in corso;
    Manda alla cancelleria per la notifica  della  presente  ordinanza
 alle  parti  in  causa  nella loro interezza (persone sottoposte alle
 indagini preliminari e loro difensori, persone offese dal reato) e al
 p.m. nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  per  la
 comunicazione della stessa anche alla Presidenza delle due Camere del
 Parlamento.
      Ancona, addi' 2 novembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0618