N. 219 SENTENZA 20 - 24 maggio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Cessionario di azienda - Avvisi  di  accertamento
 in  rettifica  di  redditi  antecedenti  la  cessione  - Diritto alla
 notifica - Mancata  previsione  -  Esclusione  della  violazione  del
 diritto di difesa - Richiamo all'ordinanza n.  246/1989 della Corte -
 Non fondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 66, primo comma)
 
 (Cost., art. 24).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
    Francesco GRECO, prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  66, comma
 primo, del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  602  ("Disposizioni  sulla
 riscossione  delle  imposte  sul  reddito"),  promosso  con ordinanza
 emessa il 12 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di  primo  grado
 di Urbino sul ricorso proposto da Ciacci Franco contro Ufficio II.DD.
 di  Urbino iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  10  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza in data 12 marzo 1990 la Commissione tributaria
 di  primo  grado  di  Urbino  ha  sollevato  questione incidentale di
 legittimita' costituzionale dell'art.  66,  primo  comma,  d.P.R.  29
 settembre  1973  n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
 sul reddito), per contrasto con l'art. 24 della  Costituzione,  nella
 parte  in  cui non prevede il diritto del cessionario dell'azienda di
 avere notifica dell'avviso di accertamento  relativo  alla  rettifica
 del  reddito  derivante  dall'azienda  nell'anno della cessione ed in
 quello anteriore.  Oggetto  del  giudizio  a  quo  era  l'impugnativa
 dell'avviso  di  mora  -  notificato  a Ciacci Franco, cessionario di
 un'azienda con atto registrato del 1979 -, avviso con cui l'Esattoria
 competente per il  Comune  di  Carpegna  gli  intimava  il  pagamento
 dell'imposta  sui  redditi (ed accessori) di L. 3.795.976 non versata
 dal cedente (deceduto alcuni mesi prima della data della notifica)  e
 relativa   all'anno   precedente   l'atto  di  cessione  dell'azienda
 medesima.
    La Commissione rimettente - nel rilevare che l'azienda diventa  un
 complesso  di beni posto a garanzia del credito erariale senza che al
 cessionario sia assicurata alcuna possibilita' di difesa  -  riteneva
 che  la  fattispecie  era  diversa  da quella - esaminata dalla Corte
 costituzionale - del rappresentante legale di societa'  od  enti,  il
 quale in quanto coobbligato si vede notificato solo l'avviso di mora,
 giacche'  quest'ultimo - a differenza del cessionario che e' un terzo
 estraneo - ha  comunque  la  possibilita'  di  reperire  e  conoscere
 l'avviso di accertamento notificato alla societa' o all'ente.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 tramite   l'Avvocatura   generale    di    Stato,    sostenendo    la
 inammissibilita'  della  questione  per  aberratio  ictus giacche' la
 disposizione impugnata contiene  una  norma  sostanziale,  prevedendo
 l'assoggettamento  all'esecuzione  forzata  di  taluni beni aziendali
 oggettivamente individuati.  Inoltre  l'Avvocatura  sostiene  che  la
 questione  e'  comunque  infondata giacche' il cessionario - che puo'
 comunque cautelarsi chiedendo all'Ufficio finanziario,  ex  art.  66,
 quinto  comma,  cit., di conoscere la posizione fiscale del cedente -
 non e' legittimato  a  ricorrere  avverso  l'avviso  di  accertamento
 notificato  al  contribuente, essendo egli solo un terzo proprietario
 di beni assoggettati all'esecuzione forzata per la oggettiva inerenza
 all'azienda.
                        Considerato di diritto
    1. - E' stata sollevata questione di  costituzionalita'  dell'art.
 66,  primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), per contrasto con  l'art.  24
 della  Costituzione,  nella  parte  in cui non prevede il diritto del
 cessionario  dell'azienda  di  avere  la  notifica   dell'avviso   di
 accertamento   relativo   alla   rettifica   del   reddito  derivante
 dall'azienda nell'anno della cessione ed in quello anteriore.
    2. - Va premesso che l'art. 66  cit.  -  innovando  la  precedente
 disciplina  posta  dall'art.  197  d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 - ha
 previsto  una  (limitata)  garanzia  del  cessionario  d'azienda  per
 l'obbligazione tributaria del cedente avente ad oggetto l'imposta sul
 reddito  delle  persone  fisiche (o giuridiche) e dell'imposta locale
 sui redditi dovute per l'anno in cui e' avvenuta le  cessione  e  per
 quello  precedente allorche' alla formazione degli imponibili abbiano
 concorso redditi derivanti  dall'azienda  ceduta.  Tale  garanzia  e'
 limitata   ai   beni   mobili   e   alle  merci  dell'azienda  ceduta
 (analogamente e parallelamente il  successivo  art.  80  prevede,  in
 relazione  alla  stessa  obbligazione tributaria, la possibilita' per
 l'esattore  di  procedere  all'espropriazione  degli   immobili   che
 costituiscano  beni  strumentali  dell'azienda), mentre in precedenza
 l'art. 197 contemplava una piu' ampia  responsabilita'  solidale  del
 cessionario,  che  quindi  rispondeva  con  tutto  il suo patrimonio.
 Pertanto nel nuovo regime della riscossione delle imposte dirette  il
 cessionario  d'azienda  ha  una posizione non dissimile da quella del
 terzo acquirente di bene assoggettato a garanzia reale.
    3. - Va poi rilevato -  in  ordine  all'eccezione  preliminare  di
 inammissibilita'  sollevata  dall'Avvocatura di Stato - che esatta e'
 l'individuazione  -  quale  operata  dalla   Commissione   tributaria
 rimettente  -  della norma censurata nell'art. 66, primo comma, cit.,
 individuazione che e' coerente con la questione di  costituzionalita'
 sollevata,  atteso  che  l'art. 66 (unitamente al successivo art. 80)
 disciplina  compiutamente  i   profili   tributari   della   cessione
 d'azienda;  e'  questa  quindi  la  sedes  materiae  - ove risultasse
 fondata la censura di costituzionalita' - per un'eventuale  pronuncia
 additiva  che  introducesse, come ulteriore garanzia di difesa per il
 cedente,  l'obbligo  per  l'Amministrazionefinanziaria  della  previa
 notifica dell'avviso di accertamento.
    4. - Nel merito la questione non e' fondata.
    La  tutela  del  cessionario  d'azienda non e' confinata alla mera
 possibilita' del ricorso all'Intendente  di  finanza  (  ex  art.  53
 d.P.R.  n.  602  del  1973)  per  la  sospensione  dell'esecuzione  e
 all'eventuale  giudizio  civile  di  risarcimento   del   danno   per
 l'illegittima  esecuzione  (  ex  art.  54, terzo comma, ultima parte
 dello  stesso  d.P.R.)  essendo  stata  estesa  fino  all'impugnativa
 dell'avviso  di mora. Questa Corte (sent. n. 313 del 1985) ha infatti
 riconosciuto l'esattezza di quell'orientamento giurisprudenziale  che
 -  gia'  prima che l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (sulla
 disciplina del contenzioso tributario) fosse  novellato  dall'art.  7
 del  d.P.R.  3  novembre 1981 n. 739 - includeva l'avviso di mora nel
 novero degli atti impugnabili  innanzi  alle  Commissioni  tributarie
 ancorche' la sua notificazione non fosse stata preceduta da quella di
 altri  atti (ed in particolare dell'avviso di accertamento); il nuovo
 testo  dell'art.  16  prevede   ora   espressamente   tale   autonoma
 impugnabilita'.  Di  tale  principio  e'  stata fatta applicazione al
 coobbligato in solido che abbia ricevuto solo la notifica dell'avviso
 di mora, non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento  in
 rettifica,  talche'  la Corte, con ripetute ordinanze (ord. n. 48 del
 1988; ord. n. 591 del 1988; ord. n. 246 del 1989;  ord.  n.  178  del
 1990),  ha  escluso  che  in tale fattispecie fosse configurabile una
 lesione del diritto  di  difesa.  Deve  pertanto  affermarsi  -  come
 peraltro  ritenuto  dalla  giurisprudenza  della  Corte di cassazione
 proprio in riferimento alla fattispecie della  cessione  d'azienda  (
 cfr.  Cass.  2 novembre 1990 n. 10553) - che anche al cessionario non
 sia preclusa la  possibilita'  di  far  valere  le  sue  ragioni  nel
 processo  tributario  impugnando autonomamente l'avviso di mora. Tale
 tutela innanzi alle Commissioni  tributarie  e'  ampia  potendo  egli
 contestare  i presupposti della sua (limitata) responsabilita' (quali
 previsti dall'art.  66  cit.),  nonche'  -  secondo  un  orientamento
 maggiormente garantista della Corte di cassazione sulla posizione del
 terzo  acquirente di immobile gravato da privilegio fiscale (Cass. 11
 ottobre 1988 n. 5469) - anche la sussistenza del debito d'imposta del
 cedente.
    5. - Ne' la tutela del cessionario d'azienda puo' dirsi compressa,
 con sospetta violazione dell'art. 24 Cost., per effetto della mancata
 previa notifica dell'atto  di  accertamento.  Infatti  da  una  parte
 legittimamente   il   cessionario   non   e'   destinatario  di  tale
 accertamento non essendo  debitore  dell'obbligazione  d'imposta,  ma
 solo  assoggettato  ad  una  responsabilita'  patrimoniale scissa dal
 debito  e  limitata  ai  beni  mobili  (ed   immobili)   dell'azienda
 acquistata.  D'altra parte l'ultimo comma dell'art. 66 cit. riconosce
 al cessionario il diritto al rilascio, da parte  dell'Amministrazione
 finanziaria,  di  una  certificazione  dalla quale risulti il reddito
 d'impresa  relativo   all'azienda   acquistata,   norma   questa   da
 interpretarsi  -  coerentemente con le esigenze di tutela del diritto
 di difesa (art. 24  Cost.)  -  in  senso  ampio  si'  da  comprendere
 l'intera  situazione tributaria dell'azienda medesima.  Pertanto gia'
 prima  della  notifica  dell'avviso  di  mora  il  cessionario   (che
 diligentemente  intenda  cautelarsi) puo' ottenere i dati informativi
 necessari per resistere ad un'eventuale pretesa  dell'Amministrazione
 finanziaria.  Ne'  va  pretermesso  che  la posizione del cessionario
 d'azienda - sotto il profilo della conoscibilita' degli  elementi  di
 fatto rilevanti al fine della contestazione della sua responsabilita'
 -  non e' deteriore rispetto a quella dell'obbligato solidale ex art.
 98 d.P.R.  n.  602  del  1973  in  ipotesi  di  avvicendamento  nella
 rappresentanza  o  di  dichiarazione  di  fallimento del contribuente
 (ipotesi per le quali questa Corte, nella citata ordinanza n. 246 del
 1989, ha  gia'  escluso  ogni  violazione  del  diritto  di  difesa).
 Inoltre,  nel  giudizio  di  impugnativa  dell'avviso  di mora, grava
 sempre  sull'Amministrazione  finanziaria   l'onere   probatorio   di
 dimostrare  i  presupposti  della responsabilita' del cessionario, il
 quale  ha  ogni  possibilita'  di  difesa  essendo   in   particolare
 consentita  dall'art. 19- bis d.P.R. n. 636 del 1972 la presentazione
 di motivi aggiunti anche successivamente  all'atto  introduttivo  del
 giudizio.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  66,  primo  comma,  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.   602
 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata
 dalla Commissione tributaria di primo grado di Urbino con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                         Il redattore: GRANATA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0651