N. 226 ORDINANZA 20 - 24 maggio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  - Nuovo codice - Richiesta di giudizio abbreviato -
 Insindacabilita' del dissenso del p.m. - Richiamo  alla  declaratoria
 di  illegittimita'  costituzionale dell'art.  452, secondo comma, del
 c.p.p. (sentenza n. 183/1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 452, secondo comma)
 
 (Cost., artt. 3 e 102).
(GU n.21 del 29-5-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Ettore GALLO;
 Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
    Francesco GRECO, prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.
    Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Asti nel processo penale a carico
 di Lauricella Giovanni, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1991
 e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del  10  aprile  1991  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Asti, prima che venisse aperto un
 dibattimento con rito direttissimo, ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3 e 102 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella  parte  in
 cui  non  prevede  per  il  Giudice  la  possibilita' di sindacare il
 mancato consenso del P.M.  alla  richiesta  di  giudizio  abbreviato,
 formulata  dall'imputato al fine di applicare la riduzione della pena
 prevista dall'art. 442" dello stesso codice;
      considerato che questa Corte, con sentenza n. 183 del  1990,  ha
 gia'   dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  452,
 secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in
 cui non prevede che il pubblico ministero, quando non  consente  alla
 richiesta  di  trasformazione  del  giudizio direttissimo in giudizio
 abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte
 in cui non prevede che il giudice, quando,  a  giudizio  direttissimo
 concluso,  ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
 possa  applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena   contemplata
 dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
      e  che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non
  prevede  che  il  pubblico  ministero,  quando  non  consente   alla
 richiesta  di  trasformazione  del  giudizio direttissimo in giudizio
 abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte
 in cui non prevede che il giudice, quando,  a  giudizio  direttissimo
 concluso,  ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
 possa  applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena   contemplata
 dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
                         Il Presidente: GALLO
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0657