N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1990- 17 maggio 1991

                                N. 379
 Ordinanza   emessa   il   31   gennaio  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  17  maggio  1991)  dal  pretore  di  Brescia  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Gottardi  Giuseppe e Azienda dei
 servizi municipalizzati di Brescia
 Lavoro (diritto al) - ASM di Brescia - Autista - Esonero per
    inabilita'  al  servizio  nelle   funzioni   della   qualifica   -
    Destinazione  ad  altre  mansioni  (operaio  tecnico  manutentore)
    compatibili con le condizioni del lavoratore - Esodo  obbligatorio
    per  i  lavoratori dichiarati inidonei alle proprie mansioni nella
    qualifica di provenienza entro il 20  giugno  1986  -  Surrettizia
    introduzione  di  un'ulteriore  fattispecie  di  recedibilita' dal
    contratto di  lavoro  per  le  aziende  destinatarie  della  norma
    impugnata - Irragionevole disparita' di trattamento.
 (Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
                              IL PRETORE
   A  scioglimento della riserva di cui al verbale che precede il pre-
 tore osserva in fatto: con ricorso depositato in data 28 aprile  1989
 parte  ricorrente,  premesso di essere stato dichiarato inidoneo alle
 mansioni di autista  nel  1977  e  di  essere  stato  successivamente
 adibito  a  diverse  mansioni,  si doleva dell'esonero disposto dalla
 convenuta ex art. 3 della legge n. 270/1988.
    Esponeva in particolare che l'interpretazione  eletta  dal  datore
 era errata, svolgendo lo stesso diverse mansioni e che comunque aveva
 il  diritto  di  essere  collocato  a riposo dal 1ยบ luglio 1990 e non
 prima  sulla  base  di  conforme  deliberazione   della   commissione
 amministratrice.
    Si  costituiva  parte dattrice assumendo di aver prestato doverosa
 osservanza al disposto normativo ex adverso contestato
                          RITENUTO IN DIRITTO
    L'interpretazione caldeggiata  dall'attore  (premesso  che  nessun
 diritto    gli   deriva   dalla   deliberazione   della   commissione
 amministratrice, che comunque sarebbe disappliccabile per  violazione
 della  legge  n.  270/1988,  o,  se ritenuta di valenza privatistica,
 nulla  per  contrasto  con  le  norme   imperative   promenenti   del
 provvedimento  normativo  predetto)  trova  insuperabili ostacoli nel
 letterale tenore dall'art.  3  della  legge  n.  270/1988,  giacche',
 dovendo   collocarsi   la   dichiarazione  di  inidoneita'  in  epoca
 antecedente al  20  giugno  1986,  (e  prevedendo  il  programma  una
 attuazione  quinquennale)  lo stesso legislatore presuppone una netta
 divaricazione fra le mansioni rispetto alle  quali  la  capacita'  di
 lavoro  specifica era del tutto scemata (che possono essere quelle di
 assunzione o quelle successivamente  disimpegnate)  e  rispetto  alle
 quali  la  dichiarazione  di  inidoneita'  era  intervenuta, e quella
 esercitata all'atto della collocazione a riposo ex art. 3.
    Cio' emerge, peraltro, dal comma nove,  il  quale  consente  nuove
 assunzioni non gia' nelle qualifiche rimaste vuote per l'esodo, ma in
 quelle  rispetto  alle  quali  la  dichiarazione  di  inidoneita' era
 intervenuta.
    D'altro  conto,  diversamente  opinando,  si  perverrebbe  ed  uno
 interpretatio  abrogas  (che  come  e'  noto  e' da eleggersi solo in
 difetto di  altre  possibili  interpretazioni  ritraibili),  giacche'
 evidentemente  o  sussisteva  in  capo  ai  prestatori  de quibus una
 residua  capacita'  di lavoro da essere utilmente utilizzata in altre
 mansioni rivenibili o si sarebbe fatto  luogo  (nel  caso  di  specie
 nell'anno  1977)  all'esonero  ex art. 27 del r.d. 8 gennaio 1931, n.
 148.
    D'altro conto il predetto art. 3 non pare del  tutto  conforme  al
 principio di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Come  e'  risaputo,  pure  accedento  alla  tesi  che (almeno fino
 all'intervento di delegificazione operato con l'art. 1 della legge n.
 270/1988), il rapporto de quo si collocasse in una zona di  frontiera
 fra  il pubblico e il privato, partecipando dalla natura di entrambi,
 sia nel primo settore che nel secondo (salvo le imprese sfornite  dei
 necessari  requisiti  occupazionali,  tra  le  quali,  comunque,  non
 rientrerebbe la convenuta) il recesso non e' esercitabile  ad  nutum,
 ma esclusivamente nella ricorrenza di tassative ipotesi collegatesi o
 ad  un  gravissimo  inadempimento  (o,  comunque,  in  adesione  alla
 cosiddetta  concezione  oggettiva   della   giusta   causa   ad   una
 irreparabile  lesione  del  vincolo  fiduciario) o a ragione inerenti
 alla possibilita' di utile  recezione  della  prestazione  di  facere
 soppresione   del   posto   d'organico,   c.d.   giustificato  motivo
 oggettivo).
    L'art.  3,  della  legge  n.  270/1988,  non  presuppone,  invece,
 l'inutilizzabilita'   del   ricorrente  nelle  attuali  mansioni,  ma
 semplicemente una sua dichiarazione (anche remota e nella fattispecie
 di 11 anni) di inidoneita' a mansioni del tutto  diverse,  senza  che
 tale  diversita'  di  trattamento,  (rispetto  ai  principi  generali
 operanti in  materia)  risponda  a  superiori  o  anche  solamente  a
 preordinate   esigenze  (o  almeno  le  stesse  non  sono  facilmente
 ritraibili dalla legge), configurando, cosi' ad avviso di questo pre-
 tore, un eccesso di potere legislativo e una conseguente (almeno  non
 manifestamente  escudibile)  vizio  di  illegittimita' costituzionale
 (sostanziale).
    La rilevanza della questione e' poi di  tutta  evidenza,  giacche'
 per  le ragioni teste' esposte, sulla base dell'ordinamento giuridico
 attuale, la domanda attorea non potrebbe che essere respinta.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 costituzionalita'  dell'art. 3 della legge n. 270/1988 in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione nel senso di cui in movitazione;
    Sospende il giudizio e dispone la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Manda la cancelleria alle comunicazioni e notificazioni di legge.
      Brescia, addi' 31 gennaio 1990
                           Il pretore: BISL
                                              Il cancelliere: DAL MASO
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