N. 379 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1990- 17 maggio 1991
N. 379 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 maggio 1991) dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Gottardi Giuseppe e Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia Lavoro (diritto al) - ASM di Brescia - Autista - Esonero per inabilita' al servizio nelle funzioni della qualifica - Destinazione ad altre mansioni (operaio tecnico manutentore) compatibili con le condizioni del lavoratore - Esodo obbligatorio per i lavoratori dichiarati inidonei alle proprie mansioni nella qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986 - Surrettizia introduzione di un'ulteriore fattispecie di recedibilita' dal contratto di lavoro per le aziende destinatarie della norma impugnata - Irragionevole disparita' di trattamento. (Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 12-6-1991 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede il pre- tore osserva in fatto: con ricorso depositato in data 28 aprile 1989 parte ricorrente, premesso di essere stato dichiarato inidoneo alle mansioni di autista nel 1977 e di essere stato successivamente adibito a diverse mansioni, si doleva dell'esonero disposto dalla convenuta ex art. 3 della legge n. 270/1988. Esponeva in particolare che l'interpretazione eletta dal datore era errata, svolgendo lo stesso diverse mansioni e che comunque aveva il diritto di essere collocato a riposo dal 1ยบ luglio 1990 e non prima sulla base di conforme deliberazione della commissione amministratrice. Si costituiva parte dattrice assumendo di aver prestato doverosa osservanza al disposto normativo ex adverso contestato RITENUTO IN DIRITTO L'interpretazione caldeggiata dall'attore (premesso che nessun diritto gli deriva dalla deliberazione della commissione amministratrice, che comunque sarebbe disappliccabile per violazione della legge n. 270/1988, o, se ritenuta di valenza privatistica, nulla per contrasto con le norme imperative promenenti del provvedimento normativo predetto) trova insuperabili ostacoli nel letterale tenore dall'art. 3 della legge n. 270/1988, giacche', dovendo collocarsi la dichiarazione di inidoneita' in epoca antecedente al 20 giugno 1986, (e prevedendo il programma una attuazione quinquennale) lo stesso legislatore presuppone una netta divaricazione fra le mansioni rispetto alle quali la capacita' di lavoro specifica era del tutto scemata (che possono essere quelle di assunzione o quelle successivamente disimpegnate) e rispetto alle quali la dichiarazione di inidoneita' era intervenuta, e quella esercitata all'atto della collocazione a riposo ex art. 3. Cio' emerge, peraltro, dal comma nove, il quale consente nuove assunzioni non gia' nelle qualifiche rimaste vuote per l'esodo, ma in quelle rispetto alle quali la dichiarazione di inidoneita' era intervenuta. D'altro conto, diversamente opinando, si perverrebbe ed uno interpretatio abrogas (che come e' noto e' da eleggersi solo in difetto di altre possibili interpretazioni ritraibili), giacche' evidentemente o sussisteva in capo ai prestatori de quibus una residua capacita' di lavoro da essere utilmente utilizzata in altre mansioni rivenibili o si sarebbe fatto luogo (nel caso di specie nell'anno 1977) all'esonero ex art. 27 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148. D'altro conto il predetto art. 3 non pare del tutto conforme al principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Come e' risaputo, pure accedento alla tesi che (almeno fino all'intervento di delegificazione operato con l'art. 1 della legge n. 270/1988), il rapporto de quo si collocasse in una zona di frontiera fra il pubblico e il privato, partecipando dalla natura di entrambi, sia nel primo settore che nel secondo (salvo le imprese sfornite dei necessari requisiti occupazionali, tra le quali, comunque, non rientrerebbe la convenuta) il recesso non e' esercitabile ad nutum, ma esclusivamente nella ricorrenza di tassative ipotesi collegatesi o ad un gravissimo inadempimento (o, comunque, in adesione alla cosiddetta concezione oggettiva della giusta causa ad una irreparabile lesione del vincolo fiduciario) o a ragione inerenti alla possibilita' di utile recezione della prestazione di facere soppresione del posto d'organico, c.d. giustificato motivo oggettivo). L'art. 3, della legge n. 270/1988, non presuppone, invece, l'inutilizzabilita' del ricorrente nelle attuali mansioni, ma semplicemente una sua dichiarazione (anche remota e nella fattispecie di 11 anni) di inidoneita' a mansioni del tutto diverse, senza che tale diversita' di trattamento, (rispetto ai principi generali operanti in materia) risponda a superiori o anche solamente a preordinate esigenze (o almeno le stesse non sono facilmente ritraibili dalla legge), configurando, cosi' ad avviso di questo pre- tore, un eccesso di potere legislativo e una conseguente (almeno non manifestamente escudibile) vizio di illegittimita' costituzionale (sostanziale). La rilevanza della questione e' poi di tutta evidenza, giacche' per le ragioni teste' esposte, sulla base dell'ordinamento giuridico attuale, la domanda attorea non potrebbe che essere respinta.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge n. 270/1988 in riferimento all'art. 3 della Costituzione nel senso di cui in movitazione; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria alle comunicazioni e notificazioni di legge. Brescia, addi' 31 gennaio 1990 Il pretore: BISL Il cancelliere: DAL MASO 91C0688