N. 396 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1991
N. 396 Ordinanza emessa il 26 marzo 1991 dal pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Tistoni Giorgio Reato in genere - Sanzioni sostitutive - Esclusioni oggettive - Impossibilita' di far luogo all'applicazione della sanzione sostitutiva per i reati, pur di lieve entita', concernenti gli esplosivi (nella specie detenzione per la vendita di fuochi d'artificio) - Irragionevole persistenza di tale restrizione posto che a norma dell'art. 444 del c.p.p. 1988 e' possibile patteggiare con applicazione della sanzione sostitutiva per una serie di reati ritenuti piu' gravi di quello oggetto del giudizio a quo per il quale, invece, vige la restrizione. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 12-6-1991 )
IL PRETORE Ha avanzato istanza ex art. 444 del c.p.p. per l'applicazione della pena di un mese di arresto e L. 100.000 di ammenda relativamente al reato contestato di cui all'art. 678 del c.p. (deposito e detenzione a scopo di vendita di fuochi d'artificio senza licenza) con ulteriore sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pecuniaria ex art. 53 della legge n. 689/1981, e che il p.m. di udienza ha espresso il proprio consenso; Rilevato che chi giudica ritiene corretto il calcolo della pena finale, con la concessione sia delle attenuanti generiche (l'imputato e' incensurato) sia di quella ex art. 62, n. 4, del c.p. nella dizione novellata dalla legge n. 19/1990 (trattasi indubbiamente di reato determinato da motivi di lucro, essendo il Tistoni commerciante, ed avendo nella specie i razzi pirotecnici sequestrati, un valore complessivo di circa L. 400.000 - come documentalmente dimostrato - mentre per le loro intrinseche caratteristiche comportano un evento pericoloso anch'esso di speciale tenuita'), per cui al mese di arresto cosi' si giunge: p.b. tre mesi (e L. 300.000 di ammenda), 1/3 per l'art. 62- bis del c.p., 1/3 per l'art. 62, n. 4, del c.p., 10 giorni (e L. 35.000) per l'art. 444 del c.p.p.; Rilevato infine che all'accoglimento dell'istanza di patteggiamento osta pero' la richiesta conclusiva di sostituzione della pena detentiva come sopra determinata nella corrispondente pecuniaria, alla luce delle esclusioni oggettive espressamente menzionate dall'art. 60 della legge n. 689/1981, in particolare nella specie dall'ultimo comma; O S S E R V A La questione non puo' essere risolta attraverso una interpretazione abrogativa dell'articolo succitato, cosi' come vorrebbe la difesa, atteso che l'art. 234 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, espressamente fa riferimento ai soli artt. 77 e segg. della legge citata laddove, se avesse diversamente inteso, avrebbe potuto estendere l'abrogazione ad altre norme in essa contenute. D'altra parte e' pur vero che l'art. 444 del c.p.p., previsto come norma a carattere generale e non peculiare del procedimento pretorile, di fatto ha esteso l'applicazione della sanzione sostitutiva anche ai reati non di competenza del pretore, con cio' ampliando la portata dell'art. 54 della legge n. 689/1989 (peraltro mai abrogato), ma tale circostanza non puo' tout court condurre a ritenere abrogate tutte le altre norme che in qualche modo sia soggettivamente sia oggettivamente circoscrivono l'ambito di applicabilita' della disciplina in oggetto. A questo punto si appalesa pero' una discrasia logico-giuridica tra la portata dell'art. 444 del c.p.p. e le restrizioni di cui al gia' citato art. 60 (nella specie), atteso che diventa patteggiabile con sanzione sostitutiva tutta una serie di reati di competenza del tribunale (purche' la pena da irrogare in concreto non superi i sei mesi) per loro intrinseca natura piu' gravi rispetto a quelli oggettivamente esclusi e riportati da tale norma. E cio' in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. Invero le restrizioni oggettive avevano un senso logico allorche' tutta la disciplina era inquadrabile ed inquadrata con riferimento al solo procedimento pretorile, laddove con l'estensione operata dlla norma generale rappresentanta dall'art. 444 del c.p.p., che non prevede limitazioni di sorta, esse non hanno piu' ragione di esistere, pena una macroscopica disparita' di trattamento nell'ambito di una unica disciplina comune sia al procedimento pretorile che a quello ordinario. Alla luce della illogica differenziazione allo stato esistente, in vilazione dell'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 non appare manifestamente infondata, oltre ad essere rilevante per la decisione del presente specifico procedimento.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nel senso sopra descritto; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente processo; Ordina che a cura della cancelleria penale la presente ordinanza, letta in dibattimento alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica. Siena, addi' 26 marzo 1991 Il pretore: ANNESE 91C0706