N. 396 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1991

                                N. 396
        Ordinanza emessa il 26 marzo 1991 dal pretore di Siena
          nel procedimento penale a carico di Tistoni Giorgio
 Reato in genere - Sanzioni sostitutive - Esclusioni oggettive -
    Impossibilita'   di  far  luogo  all'applicazione  della  sanzione
    sostitutiva per i reati, pur di  lieve  entita',  concernenti  gli
    esplosivi  (nella  specie  detenzione  per  la  vendita  di fuochi
    d'artificio) - Irragionevole persistenza di tale restrizione posto
    che a norma dell'art. 444 del c.p.p. 1988 e' possibile patteggiare
    con applicazione della sanzione sostitutiva per una serie di reati
    ritenuti piu' gravi di quello oggetto del giudizio a  quo  per  il
    quale, invece, vige la restrizione.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
 (Cost., art. 3).
(GU n.23 del 12-6-1991 )
                              IL PRETORE
   Ha avanzato istanza ex art. 444 del c.p.p. per l'applicazione della
 pena  di  un mese di arresto e L. 100.000 di ammenda relativamente al
 reato contestato di cui all'art. 678 del c.p. (deposito e  detenzione
 a scopo di vendita di fuochi d'artificio senza licenza) con ulteriore
 sostituzione  della pena detentiva nella corrispondente pecuniaria ex
 art. 53 della legge n. 689/1981, e che il p.m. di udienza ha espresso
 il proprio consenso;
    Rilevato che chi giudica ritiene corretto il  calcolo  della  pena
 finale, con la concessione sia delle attenuanti generiche (l'imputato
 e'  incensurato)  sia  di  quella  ex  art.  62, n. 4, del c.p. nella
 dizione novellata dalla legge n. 19/1990 (trattasi  indubbiamente  di
 reato   determinato   da   motivi   di   lucro,  essendo  il  Tistoni
 commerciante, ed avendo nella specie i razzi pirotecnici sequestrati,
 un valore complessivo di circa  L.  400.000  -  come  documentalmente
 dimostrato   -   mentre   per  le  loro  intrinseche  caratteristiche
 comportano un evento pericoloso anch'esso di speciale tenuita'),  per
 cui  al  mese di arresto cosi' si giunge: p.b. tre mesi (e L. 300.000
 di ammenda), 1/3 per l'art. 62- bis del c.p., 1/3 per l'art.  62,  n.
 4, del c.p., 10 giorni (e L. 35.000) per l'art. 444 del c.p.p.;
    Rilevato    infine    che    all'accoglimento    dell'istanza   di
 patteggiamento osta pero' la  richiesta  conclusiva  di  sostituzione
 della  pena  detentiva  come  sopra  determinata nella corrispondente
 pecuniaria,  alla  luce  delle  esclusioni  oggettive   espressamente
 menzionate dall'art. 60 della legge n. 689/1981, in particolare nella
 specie dall'ultimo comma;
                             O S S E R V A
    La    questione   non   puo'   essere   risolta   attraverso   una
 interpretazione  abrogativa  dell'articolo  succitato,   cosi'   come
 vorrebbe  la  difesa, atteso che l'art. 234 del d.-l. 28 luglio 1989,
 n. 271, espressamente fa riferimento ai soli artt. 77 e  segg.  della
 legge  citata  laddove, se avesse diversamente inteso, avrebbe potuto
 estendere l'abrogazione ad altre norme in essa contenute.
    D'altra parte e' pur vero che l'art. 444 del c.p.p., previsto come
 norma  a  carattere  generale  e  non  peculiare   del   procedimento
 pretorile,   di   fatto   ha  esteso  l'applicazione  della  sanzione
 sostitutiva anche ai reati non di competenza del  pretore,  con  cio'
 ampliando  la  portata dell'art. 54 della legge n. 689/1989 (peraltro
 mai abrogato), ma tale circostanza non puo'  tout  court  condurre  a
 ritenere  abrogate  tutte  le  altre  norme  che  in qualche modo sia
 soggettivamente  sia   oggettivamente   circoscrivono   l'ambito   di
 applicabilita' della disciplina in oggetto.
    A  questo  punto  si appalesa pero' una discrasia logico-giuridica
 tra la portata dell'art. 444 del c.p.p. e le restrizioni  di  cui  al
 gia'  citato art. 60 (nella specie), atteso che diventa patteggiabile
 con sanzione sostitutiva tutta una serie di reati di  competenza  del
 tribunale  (purche'  la pena da irrogare in concreto non superi i sei
 mesi) per  loro  intrinseca  natura  piu'  gravi  rispetto  a  quelli
 oggettivamente esclusi e riportati da tale norma.
    E cio' in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Invero  le restrizioni oggettive avevano un senso logico allorche'
 tutta la disciplina era inquadrabile ed inquadrata con riferimento al
 solo procedimento pretorile, laddove con  l'estensione  operata  dlla
 norma  generale  rappresentanta  dall'art.  444  del  c.p.p., che non
 prevede  limitazioni  di  sorta,  esse  non  hanno  piu'  ragione  di
 esistere, pena una macroscopica disparita' di trattamento nell'ambito
 di  una  unica  disciplina comune sia al procedimento pretorile che a
 quello ordinario.
    Alla luce della illogica differenziazione allo stato esistente, in
 vilazione dell'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  60  della  legge  n.  689/1981  non  appare
 manifestamente  infondata, oltre ad essere rilevante per la decisione
 del presente specifico procedimento.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge  n.
 689/1981  per  violazione  dell'art.  3  della Costituzione nel senso
 sopra descritto;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il presente processo;
    Ordina  che a cura della cancelleria penale la presente ordinanza,
 letta in dibattimento alle parti, sia notificata  al  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri  e  che  ne  venga  data  comunicazione  al
 Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
 dei deputati della Repubblica.
      Siena, addi' 26 marzo 1991
                          Il pretore: ANNESE

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